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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 806 del 19/12/2024

Provvedimento del 19 dicembre 2024

Garante Privacy806

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha esaminato un trattamento di videosorveglianza installato presso un'autorimessa di Bari, rilevato dall'Ispettorato territoriale del lavoro durante un controllo. È stata contestata l'assenza dell'informativa ex art. 13 GDPR e, più in generale, la violazione del principio di trasparenza di cui all'art. 5, par. 1, lett. a), GDPR. Il titolare ha sostenuto di avere successivamente regolarizzato l'impianto e di aver ottenuto l'autorizzazione ex art. 4 Statuto dei lavoratori, ma il Garante ha ritenuto irrilevante la successiva conformazione rispetto alla condotta già illecita al momento dell'accertamento. Il provvedimento dichiara quindi l'illiceità del trattamento e dispone la pubblicazione sul sito dell'Autorità e l'annotazione nel registro interno.

Garante: videosorveglianza dell'Autorimessa Briga Giovanni a Bari senza informativa ex art. 13 GDPR e in violazione del principio di trasparenza

Videosorveglianza senza informativa presso un'autorimessa di Bari

Il provvedimento riguarda il titolare dell'impresa individuale che gestisce l'"Autorimessa Briga Giovanni" in Bari, in relazione a un impianto di videosorveglianza risultato attivo durante un controllo ispettivo. L'Autorità interviene a seguito della trasmissione del verbale dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Bari e valuta la conformità del trattamento ai principi del GDPR, con particolare riguardo alla trasparenza e all'obbligo di informativa.

Origine dell'accertamento e avvio del procedimento

L'istruttoria prende le mosse dal controllo amministrativo eseguito il 21 aprile 2023 dall'Ispettorato territoriale di Bari, congiuntamente alla Questura di Bari, presso l'attività di autorimessa sita in Bari, Via Ponte n. 28. Nel verbale è stata accertata la presenza di un sistema di videosorveglianza composto da sei telecamere, attivo e funzionante, la cui titolarità del trattamento è stata imputata al titolare dell'impresa.

L'ITL ha rilevato:

  • l'assenza dell'informativa di cui all'art. 13 GDPR;
  • la mancata attivazione della procedura di garanzia prevista dall'art. 4 della legge n. 300/1970;
  • l'adozione di prescrizioni e la comunicazione della notizia di reato.

Sulla base di tali elementi, il Garante ha notificato il 6 luglio 2023 l'avvio del procedimento per l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 58, par. 2, e 83 GDPR, ai sensi dell'art. 166, comma 5, del Codice, contestando la violazione degli artt. 13 e 5, par. 1, lett. a), GDPR.

Difese presentate dal titolare

Con scritti difensivi del 26 luglio 2023, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, il titolare ha affermato di avere successivamente eseguito tutti gli adempimenti richiesti, inclusi quelli previsti dall'art. 4 dello Statuto dei lavoratori per l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza nei luoghi di lavoro. Ha inoltre riferito di avere presentato istanza all'ITL il 15 maggio 2023 e di avere ottenuto l'autorizzazione il 30 maggio 2023, sostenendo che l'impianto fosse così definitivamente regolarizzato anche sotto il profilo dell'informativa ex art. 13 GDPR.

La difesa ha ricondotto la violazione residua alla sola mancata predisposizione preventiva dell'informativa, attribuita a una mera dimenticanza e ritenuta temporalmente circoscritta.

Quadro normativo richiamato dal Garante

L'Autorità richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui la videosorveglianza integra un trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 2, GDPR. Di conseguenza, il trattamento deve rispettare i principi generali dell'art. 5 GDPR, con particolare attenzione al principio di trasparenza di cui all'art. 5, par. 1, lett. a), che impone agli interessati di essere informati prima di accedere a un'area videosorvegliata.

Il provvedimento richiama inoltre:

  • il provvedimento generale del 8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza;
  • le Faq dell'Autorità;
  • le Linee guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video.

Secondo tali fonti, il titolare deve predisporre cartelli informativi e un sistema di informativa su due livelli, con le informazioni più importanti rese visibili sul segnale di avvertimento e le ulteriori informazioni fornite con altri mezzi. Le indicazioni devono essere collocate in modo da consentire all'interessato di comprendere agevolmente la presenza della sorveglianza prima di entrare nell'area controllata.

Valutazione della condotta e dichiarazione di illiceità

Il Garante ritiene non accoglibili le difese del titolare, osservando che la regolarizzazione è avvenuta solo dopo gli accertamenti dell'ITL. Al momento del controllo, infatti, l'impianto era operativo e privo delle informative richieste dall'art. 13 GDPR.

Ne deriva la conclusione che la condotta sia incompatibile con:

  • l'art. 13 GDPR, per omessa informativa agli interessati;
  • l'art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, per violazione del principio di trasparenza.

Il provvedimento dichiara quindi l'illiceità del trattamento effettuato dal titolare nell'esercizio dell'attività d'impresa, nei termini indicati in motivazione.

Dispositivi finali e rimedi

Non sono riportate nel testo sanzioni pecuniarie. L'Autorità dispone invece:

  • la pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Garante, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 3, del Codice e dell'art. 37 del regolamento del Garante n. 1/2019, tenuto conto dell'art. 166, comma 7, del Codice;
  • l'annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell'Autorità previsto dall'art. 57, par. 1, lett. u), GDPR.

È infine indicata la possibilità di proporre ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Punti principali

Origine del procedimento e accertamenti ispettivi

Il procedimento origina dal verbale dell'Ispettorato territoriale di Bari, redatto il 21 aprile 2023 presso l'impresa "Autorimessa Briga di Briga Giovanni". Nel corso del controllo è stata accertata la presenza di un impianto di videosorveglianza attivo e funzionante, composto da sei telecamere, attribuito al titolare dell'impresa individuale. È stata rilevata l'assenza dell'informativa di cui all'art. 13 GDPR e la mancata attivazione della procedura di garanzia prevista dall'art. 4 della legge n. 300/1970, con conseguenti prescrizioni dell'ITL e comunicazione di notizia di reato.

Avvio del procedimento e difese del titolare

Sulla base degli accertamenti, l'Ufficio ha avviato il procedimento sanzionatorio con nota del 6 luglio 2023, contestando la violazione degli artt. 13 e 5, par. 1, lett. a), GDPR ai sensi dell'art. 166, comma 5, del Codice. Nelle osservazioni del 26 luglio 2023 il titolare ha sostenuto di avere successivamente adempiuto a tutti gli obblighi richiesti, compresi quelli ex art. 4 Statuto dei lavoratori, e di avere ottenuto dall'ITL l'autorizzazione del 30 maggio 2023. Ha inoltre affermato che la sola criticità era la mancata predisposizione preventiva dell'informativa, dovuta a mera dimenticanza.

Quadro normativo richiamato in materia di videosorveglianza

Il Garante ribadisce che la videosorveglianza comporta un trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 2, GDPR e deve rispettare i principi dell'art. 5 GDPR, in particolare il principio di trasparenza. Richiama il provvedimento generale del 8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza e le Linee guida n. 3/2019 del Comitato europeo, secondo cui le informazioni essenziali devono essere rese con un segnale di avvertimento ben visibile e con ulteriore informativa di secondo livello, così da permettere all'interessato di sapere prima di accedere alla zona sorvegliata che è in funzione un sistema di videosorveglianza.

Valutazione del Garante e illecito accertato

Il Garante non accoglie le difese, rilevando che gli accorgimenti di regolarizzazione sono stati adottati solo dopo gli accertamenti dell'ITL. Dal verbale ispettivo emerge che, al momento del controllo, l'impianto era operativo ma privo delle informative richieste. La condotta è quindi ritenuta in contrasto con l'art. 13 GDPR e con il principio di trasparenza di cui all'art. 5, par. 1, lett. a), GDPR. Il provvedimento dichiara l'illiceità del trattamento effettuato dal titolare nell'esercizio dell'attività d'impresa.

Provvedimenti finali e impugnazione

L'Autorità dispone la pubblicazione del provvedimento sul proprio sito internet, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 3, del Codice e dell'art. 37 del regolamento del Garante n. 1/2019, e l'annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno previsto dall'art. 57, par. 1, lett. u), GDPR. È indicata la possibilità di ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria entro 30 giorni dalla comunicazione, o 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Come è indicizzato

Materievideosorveglianzatrasparenza e informativasanzioni gdprrapporto di lavoro

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