Prescrizioni del Garante n. 800 del 19/12/2024
Provvedimento del 19 dicembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che un Comune ha pubblicato sulla propria pagina Facebook il riscontro a una segnalazione di un cittadino, rendendo visibili nome, cognome e indirizzo PEC dell’interessato senza adeguata base giuridica e senza rispettare i principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione. Ha inoltre rilevato il tardivo e incompleto riscontro alla richiesta di cancellazione formulata dall’interessato ai sensi dell’art. 17 GDPR. Considerata la limitazione dei dati coinvolti, l’assenza di precedenti, la collaborazione dell’ente e la natura di violazione minore, l’Autorità ha ritenuto sufficiente un ammonimento, senza ulteriori misure correttive, disponendo la pubblicazione del provvedimento.
Comune di XX: ammonimento per diffusione illecita su Facebook di dati personali di un cittadino e tardivo riscontro alla richiesta di cancellazione
Comune di XX: diffusione illecita su Facebook di dati personali e tardivo riscontro alla richiesta di cancellazione
Il provvedimento riguarda il Comune di XX, destinatario di un reclamo per la pubblicazione sulla propria pagina Facebook di un post contenente il riscontro a una segnalazione del reclamante, con diffusione del suo nome, cognome e indirizzo PEC. Il Garante ha inoltre esaminato la gestione della richiesta di cancellazione presentata dall’interessato e il tempo impiegato dall’ente per riscontrarla.
Origine del procedimento e fatti contestati
Il procedimento è stato avviato a seguito di reclamo ex art. 77 GDPR. Il reclamante ha riferito che il Comune aveva pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale la risposta del Sindaco a una sua segnalazione, senza anonimizzare il documento e rendendo visibili dati personali e di contatto. L’interessato ha poi rappresentato di avere già chiesto l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR, senza ricevere un riscontro adeguato.
Attività istruttoria e difese del Comune
L’Ufficio ha invitato il Comune a fornire riscontro alla richiesta dell’interessato. L’ente ha comunicato di avere rimosso il post dopo la comunicazione del Garante e ha sostenuto di avere inizialmente oscurato i dati solo in modo parziale. Nelle memorie difensive ha affermato che la pubblicazione era stata una svista non intenzionale, determinata dal fatto che il reclamante aveva a sua volta pubblicato la segnalazione su Facebook. Il Comune ha inoltre dichiarato di aver adottato discipline interne sull’uso del profilo social, svolto formazione ai dipendenti e avviato, dopo i fatti, ulteriori misure organizzative e formative.
Norme richiamate e quadro giuridico
Il Garante ha richiamato i principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR, nonché l’art. 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e par. 3, lett. b), GDPR. Per i trattamenti svolti da soggetti pubblici ha ribadito che la diffusione di dati personali è ammessa solo se prevista da una idonea base normativa, ai sensi dell’art. 2-ter, commi 1 e 3, Codice privacy. Sul piano dei diritti dell’interessato ha richiamato gli artt. 12, par. 3, e 17 GDPR.
Valutazione sulla diffusione online dei dati personali
L’Autorità ha accertato che il Comune aveva diffuso online dati identificativi e di contatto del reclamante pubblicando integralmente su Facebook il riscontro fornito alla sua segnalazione. Ha osservato che, anche se il reclamante aveva pubblicato in precedenza la propria segnalazione, il post del Comune non conteneva comunque i dati di contatto e non poteva giustificare la successiva diffusione dei suoi dati da parte dell’ente. È stato inoltre richiamato il provvedimento generale n. 243 del 15 maggio 2014 sulle linee guida per la pubblicità e trasparenza sul web da parte dei soggetti pubblici.
Tardivo riscontro alla richiesta di cancellazione
Quanto alla richiesta di cancellazione, il Garante ha rilevato che il Comune aveva inizialmente oscurato solo parte dei dati presenti nel post e non aveva informato tempestivamente l’interessato delle misure adottate. La rimozione completa del contenuto e la relativa comunicazione sono intervenute solo dopo l’invito ad aderire dell’Autorità. Da ciò è stata desunta la violazione degli artt. 12, par. 3, e 17 GDPR.
Esito del procedimento e misure adottate
Il Garante ha concluso per l’illiceità del trattamento effettuato dal Comune per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e par. 3, lett. b), 12, par. 3 e 17 GDPR, nonché dell’art. 2-ter, commi 1 e 3, Codice privacy. Tuttavia, ha considerato la fattispecie una "violazione minore" ai sensi del considerando 148 GDPR, valorizzando:
- il coinvolgimento di un solo interessato;
- la presenza di soli dati comuni;
- il pronto, seppur parziale, intervento di oscuramento;
- la collaborazione prestata dal Comune;
- l’assenza di precedenti pertinenti.
Alla luce di tali elementi, l’Autorità ha ritenuto sufficiente un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, senza applicare ulteriori misure correttive, poiché la condotta aveva già esaurito i propri effetti. È stata disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e l’annotazione nel registro interno. Rimane esperibile ricorso davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi degli artt. 78 GDPR, 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011.
Punti principali
Origine del procedimento
Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato contro il Comune, per la pubblicazione su Facebook del riscontro del Sindaco a una segnalazione del reclamante, con diffusione delle sue generalità e del suo indirizzo PEC. L’interessato ha poi rappresentato di aver già chiesto la cancellazione ai sensi degli artt. 15-22 GDPR senza ottenere un riscontro idoneo.
Accertamenti istruttori e condotta del Comune
Dagli atti è emerso che il Comune aveva pubblicato integralmente sulla propria pagina Facebook il contenuto del riscontro alla segnalazione del cittadino. Dopo l’intervento dell’Autorità ha rimosso il post e ha comunicato di aver inizialmente oscurato solo in modo parziale i dati personali, riconoscendo che l’oscuramento era stato incompleto.
Violazioni contestate
Il Garante ha contestato: diffusione di dati personali in assenza di base giuridica e quindi in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e par. 3, lett. b), GDPR e dell’art. 2-ter, commi 1 e 3, Codice privacy; inoltre, il mancato tempestivo riscontro alla richiesta di cancellazione, in violazione degli artt. 12, par. 3 e 17 GDPR.
Valutazione del Garante
L’Autorità ha ricordato che la diffusione online di dati personali da parte di soggetti pubblici è ammessa solo in presenza di una idonea base normativa e che, nel caso concreto, non esisteva alcuna previsione che consentisse di pubblicare il riscontro fornito al cittadino. Ha inoltre rilevato che il Comune non aveva fornito risposta completa e tempestiva alla richiesta dell’interessato, provvedendo alla rimozione del post solo dopo l’invito ad aderire del Garante.
Esito e misure adottate
Pur accertando l’illiceità del trattamento, il Garante ha ritenuto la vicenda una violazione minore ai sensi del considerando 148 GDPR, in ragione del coinvolgimento di un solo interessato, della natura di dati comuni, della collaborazione del Comune, dell’assenza di precedenti e delle azioni correttive successive. Ha quindi adottato un ammonimento ex art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, senza imporre ulteriori misure correttive, disponendo la pubblicazione del provvedimento e l’annotazione nel registro interno.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 19 dic 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 805 del 19/12/2024
- Provvedimento · 19 dic 2024Prescrizioni del Garante n. 806 del 19/12/2024
- Provvedimento · 19 dic 2024Deliberazione n. 808 del 19/12/2024
- Provvedimento · 19 dic 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 823 del 19/12/2024
- Provvedimento · 19 dic 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 802 del 19/12/2024
- Provvedimento · 19 dic 2024Prescrizioni del Garante n. 818 del 19/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →