Deliberazione n. 827 del 27/12/2024
Provvedimento del 27 dicembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due determinazioni urgenti adottate il 19 dicembre 2024 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC nell’ambito della procedura prevista per le segnalazioni di c.d. revenge porn ex art. 144-bis del Codice privacy. Le misure erano finalizzate a impedire la diffusione del materiale segnalato sulle piattaforme indicate e a imporne, ove acquisito in chiaro, la conservazione per dodici mesi a soli fini probatori, con modalità idonee a non rendere direttamente identificabili gli interessati. Il provvedimento finale ha natura di ratifica dell’azione urgente del dirigente competente, svolta nei tempi stretti previsti dalla disciplina speciale.
Ratifica di provvedimenti d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di provvedimenti urgenti per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC nell’ambito della disciplina sul c.d. revenge porn. La decisione riguarda una segnalazione presentata dalla persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativa a materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso tramite piattaforme digitali.
Quadro normativo
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di revenge porn e a decidere entro 48 ore;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salvo ratifica dell’Autorità.
Segnalazione e avvio dell’intervento
La persona interessata ha rappresentato di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. A seguito della verifica di compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo è intervenuto con urgenza il 19 dicembre 2024.
Misure urgenti adottate
Con le determinazioni nn. 608 e 609 del 19 dicembre 2024 sono state disposte misure immediate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, consistenti in:
- l’ordine di adottare senza indugio misure idonee a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale segnalato, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare, se acquisito in chiaro, il materiale per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento, esclusivamente per finalità probatorie;
- l’obbligo di utilizzare modalità idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicarle tempestivamente all’Autorità.
Le determinazioni sono state poi trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 19 dicembre 2024.
Esame successivo e ratifica
Il Garante ha preso atto delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000 e della documentazione in atti. All’esito, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 608/2024 e 609/2024, confermando quindi le misure adottate per prevenire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione.
Punti principali
Base normativa e competenza del Garante
Il provvedimento richiama il GDPR, il Codice privacy e in particolare l’art. 144-bis del Codice, introdotto nel 2021 per attribuire al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali. La norma prevede una decisione dell’Autorità entro quarantotto ore dalla ricezione della segnalazione.
Segnalazione dell’interessato
La persona interessata ha segnalato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram indicate nella segnalazione.
Intervento urgente del dirigente competente
In applicazione dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 608 e 609 del 19 dicembre 2024, ritenendo compatibile quanto segnalato con la disciplina sul revenge porn.
Misure ordinate alle piattaforme
Le determinazioni urgenti hanno disposto nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC: - l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash; - la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento; - l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.
Esito finale
Il Garante, esaminate le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000 e la documentazione in atti, ha ratificato i provvedimenti urgenti nn. 608/2024 e 609/2024 adottati il 19 dicembre 2024.
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