Ordinanza ingiunzione o revoca n. 805 del 19/12/2024
Provvedimento del 19 dicembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che il Comune di Levanto ha utilizzato un sistema di videosorveglianza con lettura automatizzata delle targhe in assenza di una idonea base giuridica, conservando per 180 giorni i dati di transito dei veicoli su base continuativa. Sono state inoltre rilevate criticità nell’informativa agli interessati, sia di primo sia di secondo livello, e l’omessa dimostrazione di una DPIA tempestiva e con data certa. Per tali violazioni, considerate complessivamente riconducibili a un’unica condotta, il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento e ha irrogato una sanzione di 4.000 euro, disponendo anche la pubblicazione del provvedimento.
Comune di Levanto: trattamento illecito dei dati delle targhe tramite videosorveglianza e carenze di trasparenza/DPIA
Comune di Levanto - videosorveglianza con lettura targhe, informativa e DPIA
Il provvedimento riguarda il Comune di Levanto, destinatario di un’ordinanza ingiunzione per l’uso di un sistema di videosorveglianza con lettura automatizzata delle targhe dei veicoli e per le carenze riscontrate in materia di trasparenza e valutazione d’impatto. Il procedimento è stato avviato a seguito di notizie stampa e di ulteriori verifiche istruttorie svolte dal Garante.
Origine del procedimento e accertamenti istruttori
L’Autorità ha appreso che il Comune aveva installato telecamere in grado di leggere le targhe dei veicoli in transito e di elaborare dati sui flussi veicolari, anche con funzioni avanzate relative a marca, modello, colore e classificazione EURO. In risposta alle richieste dell’Autorità, il Comune ha descritto un sistema composto da 118 telecamere di contesto e 5 telecamere di lettura targhe, di cui una dotata di funzionalità avanzate tramite software di terza parte.
Dalla documentazione acquisita è emerso che:
- le telecamere di lettura targhe acquisivano i numeri di targa di tutti i veicoli in transito;
- il software conservava i dati delle targhe per 180 giorni e le immagini per 7 giorni;
- una telecamera consentiva anche l’estrazione di ulteriori dati sui veicoli;
- il Comune ha poi dichiarato di aver sospeso l’intero sistema dopo la contestazione dell’Autorità.
Trattamento dei dati delle targhe e base giuridica
Il Garante ha ritenuto che il trattamento dei dati personali fosse illecito perché il Comune aveva impiegato in modo continuativo i dispositivi di lettura targhe per registrare e conservare i dati di tutti i transiti, non limitandosi all’accertamento immediato di eventuali violazioni del Codice della Strada.
L’Autorità ha richiamato la possibilità, per i soggetti pubblici, di trattare dati personali tramite videosorveglianza solo se il trattamento è necessario per un compito di interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri, ma ha evidenziato che nel caso concreto mancava un’idonea base giuridica. In particolare, ha escluso che il trattamento potesse essere ricondotto alla disciplina della sicurezza urbana di cui al d.l. n. 14/2017, poiché i patti stipulati con la Prefettura non prevedevano l’impiego di dispositivi con quelle funzionalità per la prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa e predatoria.
L’Autorità ha quindi ravvisato la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 GDPR, nonché dell’art. 2-ter del Codice privacy.
Funzionalità avanzate e trattamenti statistici
Per quanto riguarda le funzionalità avanzate del software, il Garante ha osservato che dall’istruttoria non è emerso l’uso concreto di sistemi di decisione automatizzata ai sensi dell’art. 22 GDPR. Tuttavia, è stato considerato decisivo il fatto che la raccolta e conservazione dei numeri di targa in assenza di una base giuridica impediva comunque di legittimare anche le elaborazioni statistiche ulteriori.
Sono stati quindi ricondotti al medesimo contesto anche i trattamenti finalizzati alla classificazione dei veicoli per provincia o Stato di immatricolazione, nonché per tipologia, marca, modello, colore e classe EURO, svolti mediante un software fornito da un’azienda terza.
Informativa di primo livello e informativa di secondo livello
Il Garante ha ritenuto inidonea l’informativa di primo livello apposta nei cartelli, perché:
- indicava le finalità in modo troppo generico;
- non menzionava la finalità amministrativa connessa ai controlli su revisione e assicurazione;
- non indicava la base giuridica del trattamento;
- riportava solo i 7 giorni di conservazione delle immagini, ma non i 180 giorni previsti per i dati di targa;
- indicava come contatto del DPO un indirizzo PEC istituzionale del Comune, non un contatto diretto del Responsabile della protezione dei dati;
- rinviava a un indirizzo web non corrispondente a quello effettivamente utilizzato per la pubblicazione dell’informativa estesa.
Quanto all’informativa di secondo livello, l’Autorità ha rilevato che il Comune non ha provato di averla resa effettivamente disponibile in modo facilmente accessibile nel periodo iniziale del trattamento. La mera disponibilità presso la sede comunale non è stata considerata sufficiente, specie perché i dispositivi erano distribuiti sull’intero territorio comunale e quindi era necessario un rinvio chiaro a un’informativa online facilmente consultabile.
Anche la versione pubblicata successivamente è stata giudicata non adeguata, perché cumulava più finalità senza specificare a quali dispositivi e a quali aree esse si riferissero. In particolare, il Garante ha osservato che la finalità relativa al controllo dell’abbandono dei rifiuti avrebbe dovuto riferirsi esclusivamente alle telecamere delle isole ecologiche, e che l’informativa non indicava correttamente neppure i dispositivi destinati ai controlli amministrativi sul Codice della Strada.
L’Autorità ha quindi ravvisato la violazione degli artt. 12, par. 1, e 13 GDPR, oltre all’art. 5, par. 1, lett. a), per difetto di trasparenza.
Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati
Il Garante ha considerato obbligatoria la DPIA ai sensi dell’art. 35, par. 3, lett. c), GDPR, trattandosi di sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, con ulteriori funzionalità di lettura targhe. Il Comune ha dichiarato che la valutazione d’impatto era stata avviata e poi perfezionata nel corso del progetto, ma non ha saputo dimostrare una data certa anteriore all’avvio del trattamento.
Il documento prodotto è risultato privo di data certa, con indicazioni temporali generiche e incongruenti, ed è stato inoltre sottoscritto da un soggetto esterno (“progettista”) e non dal Sindaco o da un delegato formalmente autorizzato. Ne è derivata la violazione dell’art. 35 GDPR.
Valutazioni conclusive del Garante
L’Autorità ha ritenuto che le diverse violazioni fossero riconducibili a un’unica condotta complessiva, ossia l’uso del sistema di videosorveglianza con lettura targhe in assenza di presupposti di liceità e con carenze informative e documentali. Ha pertanto applicato l’art. 83, par. 3, GDPR, individuando la violazione più grave tra quelle contestate.
Il Garante ha escluso l’adozione di ulteriori misure correttive, rilevando che il Comune aveva già disattivato il sistema dopo la contestazione amministrativa e che la condotta aveva esaurito i suoi effetti.
Sanzione, criteri di quantificazione e pubblicazione
La sanzione è stata determinata in euro 4.000, tenendo conto dei criteri di cui all’art. 83, par. 2, GDPR. In particolare, sono stati considerati:
- la finalità pubblicistica perseguita, seppur in assenza di base giuridica idonea;
- l’assenza di dati particolari ex art. 9 GDPR;
- il numero elevato di interessati coinvolti e la durata estesa del trattamento;
- la cooperazione del Comune con l’Autorità;
- la spontanea interruzione del trattamento;
- l’assenza di precedenti violazioni pertinenti.
Il Garante ha inoltre disposto:
- la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul proprio sito internet;
- la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità;
- l’annotazione delle violazioni nel registro interno.
È stata richiamata la facoltà di definizione agevolata mediante pagamento entro 30 giorni di un importo pari alla metà della sanzione, nonché la possibilità di ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
Punti principali
Origine dell’istruttoria e sistema di videosorveglianza
Il procedimento nasce da un articolo di stampa e da un comunicato del Comune che descrivevano un sistema di telecamere capace di leggere automaticamente le targhe dei veicoli e di elaborare dati sui flussi di traffico e su ulteriori caratteristiche dei veicoli. L’istruttoria ha riguardato sia le telecamere di contesto sia cinque dispositivi di lettura targhe, uno dei quali dotato di funzionalità avanzate.
Base giuridica e liceità del trattamento
Il Garante ha ritenuto che il Comune avesse raccolto e conservato su base continuativa i numeri di targa di tutti i veicoli in transito per 180 giorni senza un’idonea base giuridica. Non è stata ritenuta applicabile, nel caso concreto, la disciplina della videosorveglianza per la sicurezza urbana, poiché i patti con la Prefettura non prevedevano l’uso di tali dispositivi per quella finalità.
Trasparenza e informativa agli interessati
L’informativa di primo livello è stata giudicata incompleta, perché non indicava correttamente finalità, base giuridica, tempi di conservazione dei dati di targa e contatti diretti del DPO. Quanto all’informativa di secondo livello, il Comune non ha dimostrato di averla resa facilmente accessibile nel periodo iniziale e, anche dopo la pubblicazione online, il contenuto è stato ritenuto non sufficientemente specifico rispetto alle diverse finalità e ai diversi dispositivi.
Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati
Il Garante ha rilevato la violazione dell’art. 35 GDPR perché, trattandosi di sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, la DPIA era necessaria. Il Comune non ha provato di averla redatta in data certa e prima dell’avvio del trattamento, né che fosse validamente sottoscritta dal legale rappresentante o da un delegato.
Esito finale, sanzione e pubblicazione
Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento per violazione degli artt. 5, 6, 12, 13 e 35 GDPR e dell’art. 2-ter Codice privacy. Ha irrogato al Comune una sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro, ritenendola proporzionata alla gravità media della violazione e tenendo conto della cooperazione dell’ente e dell’assenza di precedenti pertinenti. È stata disposta la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito del Garante.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 19 dic 2024Prescrizioni del Garante n. 806 del 19/12/2024
- Provvedimento · 19 dic 2024Prescrizioni del Garante n. 800 del 19/12/2024
- Provvedimento · 19 dic 2024Deliberazione n. 808 del 19/12/2024
- Provvedimento · 19 dic 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 823 del 19/12/2024
- Provvedimento · 19 dic 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 802 del 19/12/2024
- Provvedimento · 19 dic 2024Prescrizioni del Garante n. 818 del 19/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →