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Sentenza

Sentenza del 25/06/2020 n. 1926 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Catasto - Revisione del classamento - Accertamento - Valutazione della singola unità immobiliare - Necessità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la revisione del classamento catastale prevista dall'art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004. La questione è se, per attribuire una classe superiore nell'ambito di tale revisione, sia necessario valutare individualmente le condizioni intrinseche di ciascuna unità immobiliare.

La decisione

La massima afferma che non è necessaria una valutazione individuale delle condizioni intrinseche di ogni immobile. La revisione costituisce un accertamento «per massa»: l'attribuzione di una classe superiore può derivare dall'esigenza di ridurre lo scostamento significativo tra il valore medio di mercato e il valore medio catastale della microzona rispetto al rapporto rilevato nell'insieme delle microzone. Il testo non indica l'esito del giudizio concreto, le parti, gli importi, le spese o eventuali ulteriori statuizioni.

Norme richiamate

  • Legge n. 311/2004, art. 1, comma 335

    La disciplina della revisione del classamento dettata dal comma 335 dell'art. 1 della l. n. 311/2004 consente di prescindere da una valutazione individuale delle condizione intrinseche di ogni unità immobiliare e costituisce una forma di accertamento per "massa" nell'ambito del quale l'attribuzione di una classe superiore è la conseguenza dell'esigenza di ridurre la "scostamento" significativo tra il valore medio di mercato ed il corrispondente valore medio catastale della microzona interessata rispetto all'analogo rapporto dell'insieme delle microzone.

    La revisione può fondarsi su una rivalutazione riferita alla microzona nel suo complesso, quando sussista lo scostamento significativo descritto, senza che sia indispensabile verificare individualmente le caratteristiche intrinseche di ciascuna unità immobiliare.

Massime di principio

  • Nelle revisioni catastali «per massa» previste dall'art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004, l'aumento di classe può essere giustificato dal confronto tra i valori medi di mercato e catastali della microzona e quelli dell'insieme delle microzone; non è di per sé necessaria una valutazione individuale delle condizioni intrinseche di ogni immobile.
  • La massima non consente di concludere che ogni aumento di classamento sia automaticamente legittimo: la giustificazione indicata è la presenza di uno scostamento significativo tra i valori medi rilevanti.

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