Circolare n. 11 del 6/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti su sospensione dei termini e degli adempimenti tributari e amministrativi connessi all'emergenza COVID‑19, sull'applicazione di misure fiscali previste nei decreti (sospensione versamenti, credito per botteghe, premio ai lavoratori, esenzioni IVA su importazioni sanitarie, ecc.), nonché indicazioni operative su fattispecie specifiche (registratori telematici, verificazioni periodiche, modelli dichiarativi, detraibilità spese e donazioni).
Decreto‑legge 17 marzo 2020, n. 18 e decreto‑legge 8 aprile 2020, n. 23 – Ulteriori risposte a quesiti
Punti principali
Sospensione adempimenti (art. 62 DL 18/2020)
Gli adempimenti tributari con scadenza dal 8/3/2020 al 31/5/2020 (esclusi versamenti e ritenute) sono sospesi e possono essere effettuati entro il 30/6/2020 senza sanzioni; rientrano es. dichiarazione annuale IVA, modello TR, LIPE, esterometro, modello EAS, INTRA12 e altre comunicazioni telematiche.
Memorizzazione e trasmissione corrispettivi
Memorizzazione e emissione del documento commerciale sono adempimento unitario non sospendibile; tuttavia la trasmissione può essere differita se legittimamente impedita (es. assenza rete) e nulla va fatto in caso di chiusura dell'esercizio.
Verificazioni periodiche e registratori fiscali
Trasmissione dati delle verificazioni e richiesta/effettuazione verifiche con scadenza nel periodo sospeso rientrano nella sospensione e possono essere eseguite entro il 30/6/2020; per l'emergenza i produttori possono eseguire i controlli di conformità in proprio e autocertificarli via PEC.
Procedimenti amministrativi e validità abilitazioni (art. 103 DL 18/2020)
Sospensione termini dei procedimenti (23/2–15/4/2020 salvo proroghe); certificati, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra 31/1/2020 e 31/7/2020 mantengono validità per 90 giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza; istanze di rinnovo vanno presentate entro quei 90 giorni.
Accordi conciliativi e deposito a distanza
È consentita la sottoscrizione a distanza di accordi conciliativi fuori udienza; il deposito si effettua tramite il sistema S.I.Gi.T.
Sospensione versamenti per imprese (art. 18 DL 23/2020)
Sospensione di alcuni versamenti di aprile/maggio 2020 a favore di contribuenti con calo fatturato/compensi (soglie 33% o 50% a seconda dei ricavi); in caso di fusioni il confronto del fatturato deve considerare la sommatoria; nel gruppo IVA può rilevare la situazione di singole società o la prevalenza dell'attività.
Credito d'imposta per botteghe e negozi
Il credito si calcola sull'intero canone di locazione; le spese condominiali concorrono se pattuite unitariamente con il canone; la pertinenza inclusa nel contratto e usata per l'attività è computata.
Premio ai lavoratori (100 euro art. 63 DL 18/2020)
Il bonus è per dipendenti residenti in Italia che hanno prestato attività in sede a marzo 2020; il limite reddituale è 40.000 euro riferito al reddito di lavoro dipendente soggetto a tassazione ordinaria (escluse tassazioni separate e sostitutive); si applicano regole particolari per lavoratori con regimi agevolati.
Importazioni di materiale sanitario – esenzione IVA
La decisione UE 2020/491 consente esenzione dazi e IVA per importazioni destinate agli usi indicati; l'esenzione può valere anche se l'importatore agisce "per conto" dei soggetti autorizzati (documentazione/accordi che dimostrino il mandato o la destinazione).
Detraibilità spese per mascherine
Le spese per mascherine sono detraibili al 19% solo se i prodotti sono dispositivi medici secondo il Ministero della Salute o recano marcatura CE e la documentazione fiscale descrive il dispositivo (codice AD sullo scontrino facilita la prova).
Erogazioni liberali alla Protezione Civile
Le donazioni per COVID‑19 ai conti indicati consentono detrazione/deduzione se effettuate tramite mezzi tracciabili (bonifico, carta, sistemi elettronici); per donazioni tramite collettori o piattaforme crowdfunding è necessaria ricevuta/attestazione che evidenzi il versamento sul conto dedicato.
Attività di controllo, notifiche e misure cautelari durante la sospensione
Sebbene i termini di liquidazione/controllo siano sospesi (8/3–31/5/2020), le attività degli uffici proseguono; sono ammesse notifiche/azioni urgenti o indifferibili (es. segnalazioni a procedimenti penali, misure cautelari) previo giudizio di indifferibilità; termini di decadenza/prescrizione vengono prorogati per la durata della sospensione conformemente alle previsioni normative.
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