Cassazione Civile, Ordinanza n. 30346/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l'anno 2015 notificato da Roma Capitale a una università privata, con cui veniva recuperata l'imposta ritenendo non spettante l'esenzione per un immobile destinato ad attività didattica. L'ente impositore sosteneva che la contribuente non avesse provato i presupposti dell'esenzione prevista per gli immobili destinati ad attività scolastica svolta con modalità non commerciali, e che le rette richieste agli studenti non fossero meramente simboliche, essendo tutt'altro che irrisorie. Con il primo motivo veniva dedotta violazione dell'art. 7, comma 1, d.lgs. 504/1992, in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., oltre ai principi UE in materia di aiuti di Stato, censurando la decisione di merito per avere valorizzato elementi generali e il rapporto tra costi e corrispettivi senza verificare in concreto il requisito della non commercialità. Con il secondo motivo veniva dedotta violazione degli artt. 2697, 115 e 116 c.p.c., lamentando l'erronea ripartizione dell'onere della prova e l'uso improprio del materiale istruttorio.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità e ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Ha affermato che, per l'esenzione IMU/ICI per attività didattiche, occorre la compresenza del requisito soggettivo e di quello oggettivo della svolgimento con modalità non commerciali; che l'onere di provare tale requisito grava sul contribuente; che la prova deve riguardare le concrete modalità di svolgimento dell'attività nel periodo di imposta; e che i corrispettivi devono essere gratuiti o comunque soltanto simbolici, nel senso di irrisori, marginali e residuali. Ha ritenuto non condivisibile la motivazione della sentenza impugnata, perché basata sulla sola assenza di ulteriori attività commerciali nell'immobile e sulla mera inferiorità delle rette rispetto ai costi medi, circostanze non sufficienti a dimostrare la non commercialità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito; in ogni caso, se letto come censura alla valutazione delle prove, sarebbe stato inammissibile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto del ricorso originario della contribuente. Spese di merito compensate; spese del giudizio di legittimità poste a carico della controricorrente.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992
L'esenzione per gli immobili destinati ad attività scolastica presuppone non solo il requisito soggettivo, ma anche quello oggettivo dello svolgimento dell'attività con modalità non commerciali; la prova di tale requisito grava sul contribuente e richiede riscontri concreti sulle modalità effettive dell'attività.
art. 2697 c.c.
L'onere di dimostrare i presupposti dell'esenzione fiscale incombe sul contribuente che la invoca in deroga alla regola generale di contribuzione.
art. 115 c.p.c.
La censura sulla sua violazione non può tradursi in una contestazione della valutazione del materiale istruttorio; è configurabile solo in presenza di utilizzo di prove non dedotte o fuori dai limiti legali, oppure di attribuzione di efficacia di prova legale a elementi che non l'hanno.
art. 116 c.p.c.
La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice di merito abbia utilizzato prove legali come se fossero liberamente valutabili o viceversa; non è sufficiente contestare il merito della valutazione probatoria.
art. 384 c.p.c.
La Corte, cassata la sentenza, ha deciso nel merito perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
D.M. 19 novembre 2012, n. 200
Ha valore indicativo e non dirimente; i suoi parametri non sostituiscono la verifica sostanziale del requisito della non commercialità e della simbolicità dei corrispettivi.
decisione 2013/284/UE della Commissione, 19 dicembre 2012
Richiamata come quadro di compatibilità UE che impone, per l'esenzione, attività didattica gratuita o remunerata con corrispettivi simbolici.
Cass. 11/09/2024, n. 24416
Il giudicato esterno non si estende tra giudizi relativi a tributi diversi, anche se fondati sugli stessi presupposti di fatto.
Cass. n. 27821/2023
Definisce il corrispettivo simbolico come irrisorio, marginale e del tutto residuale, non rapportabile al servizio reso.
Cass. 09/02/2024, n. 3674
Conferma il principio sulla nozione di corrispettivo simbolico nelle rette scolastiche ai fini dell'esenzione.
Cass. n. 34311/2022
Il risultato della gestione in pareggio o perdita è irrilevante ai fini dell'esenzione.
Cass. 28/06/2024, n. 17875
Ribadisce che rette inferiori ai costi non sono per ciò solo simboliche; il principio è estensibile anche all'IMU.
Cass. 07/09/2022, n. 26367
La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta come mera erronea valutazione del materiale istruttorio.
Massime di principio
- Ai fini dell'esenzione IMU/ICI per immobili destinati ad attività didattica, non basta la natura soggettivamente non commerciale dell'ente: è indispensabile provare che l'attività sia svolta, nel periodo d'imposta considerato, con modalità oggettivamente non commerciali.
- Il contribuente che invochi un'esenzione fiscale in deroga alla regola generale di tassazione ha l'onere di dimostrare in modo concreto i presupposti applicativi del beneficio; non sono sufficienti elementi statutari, formali o astratti.
- La nozione di corrispettivo simbolico richiede importi irrisori, marginali e residuali, tali da non essere realmente rapportabili al servizio reso e da avvicinare la prestazione a una erogazione gratuita; il solo fatto che la retta sia inferiore al costo medio non è sufficiente.
- I parametri del D.M. 19 novembre 2012, n. 200 hanno funzione indicativa e non sostituiscono la verifica sostanziale delle concrete modalità di svolgimento dell'attività e della simbolicità dei corrispettivi.
- Nel ricorso per cassazione, la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo nei casi di uso processuale scorretto delle prove legali o di prova atipica, non quando si contesti semplicemente la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito.
- Il giudicato formatosi su un diverso tributo non si estende automaticamente ad altro tributo, anche quando i fatti storici siano analoghi, poiché le imposte hanno struttura giuridica diversa.
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