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Ordinanza

Ordinanza n. 16751/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'annullamento – previa tutela cautelare - del decreto del Dirigente Scolastico dell’I.O.S. “Sandro Pertini” di Magliano Sabina, prot.0009907 del 26 maggio 2026, che ha disposto l’esclusione dell’interessata dalla Graduatoria Provinciale di Supplenza (GPS) per la classe di concorso ADMM (Sostegno Scuola Secondaria di I grado) per la provincia di Rieti per quanto di ragione, dell’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 dell’art. 12 lett. a nella parte in cui è interpretato nel senso di comminare l’esclusione dalla graduatoria per mancata allegazione di titoli e/o relativa alla mancata allegazione di documentazione già in possesso dell’Amministrazione recante e relativa alla valutazione di punteggi aggiuntivi e non requisiti di accesso; di ogni altro atto precedente successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati.

Giustizia amministrativa202607049

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del dirigente scolastico del 26 maggio 2026 di esclusione della ricorrente dalla GPS per la classe di concorso ADMM nella provincia di Rieti, nonché l'art. 12, lett. a), dell'Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 nella parte contestata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (aspirante supplente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla Graduatoria Provinciale per le Supplenze per la classe di concorso ADMM (sostegno nella scuola secondaria di primo grado), deducendo anche l'illegittimità dell'interpretazione dell'art. 12, lett. a), dell'Ordinanza ministeriale n. 27 del 2026 che comporterebbe l'esclusione per la mancata allegazione di titoli o documenti relativi a punteggi aggiuntivi, anziché a requisiti di accesso, quando la documentazione sia già in possesso dell'Amministrazione. In particolare, l'esclusione era motivata, tra l'altro, dalla mancata allegazione del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, per il quale era già stata presentata domanda di riconoscimento al Ministero. La ricorrente aveva notificato inizialmente il ricorso a una sola controinteressata; il Collegio ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella GPS pertinente.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare, confermando il decreto monocratico e sospendendo l'esclusione; ha quindi ammesso con riserva la ricorrente nella GPS per la classe ADMM. Ha ravvisato i presupposti cautelari richiamando precedenti della stessa sezione secondo cui è illegittima l'esclusione per mancata allegazione del titolo estero quando la relativa documentazione, essendo stata presentata domanda di riconoscimento, è già nella disponibilità dell'Amministrazione. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio verso tutti i controinteressati individuabili nella graduatoria, autorizzando la notifica per pubblici proclami sul sito dell'USR Lazio – Ambito territoriale di Rieti, con pubblicazione del ricorso, dell'ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati. La pubblicazione deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e la prova degli adempimenti deve essere depositata nei successivi 10 giorni, a pena di improcedibilità; la ricorrente deve sostenere i costi richiesti per la pubblicazione. Spese rinviate al merito. L'udienza pubblica è fissata al 27 aprile 2027.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Il Collegio ravvisa i presupposti ex art. 55 cpa per accogliere - allo stato degli atti – l’istanza cautelare della ricorrente.

    Il TAR ha ritenuto sussistenti, sulla base degli atti disponibili, i presupposti per concedere la tutela cautelare.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4 e 49 cpa quella di consentire l’effettività della tutela giurisdizionale della ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di evocare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio;

    La notifica per pubblici proclami può essere impiegata quando sia sommamente difficile notificare ordinariamente a una pluralità di destinatari, ma deve permettere di identificare nominativamente i controinteressati e garantire il contraddittorio.

  • art. 49 c.p.a.

    la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4 e 49 cpa quella di consentire l’effettività della tutela giurisdizionale della ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di evocare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio;

    L'integrazione del contraddittorio può essere effettuata mediante pubblici proclami in caso di oggettiva difficoltà di notificazione ordinaria a numerosi controinteressati, purché siano indicati i loro nominativi e siano rispettate le modalità disposte dal giudice.

Massime di principio

  • È illegittima, in sede cautelare, l’esclusione da una graduatoria per mancata allegazione di un titolo conseguito all’estero quando la domanda di riconoscimento del titolo sia già stata presentata all’Amministrazione e la relativa documentazione sia quindi nella sua disponibilità.
  • Quando i controinteressati formalmente individuabili sono numerosi e la notificazione ordinaria risulta oggettivamente sommamente difficile, il giudice può disporre l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami sul sito istituzionale, imponendo la pubblicazione del ricorso, del provvedimento e dell’elenco nominativo dei destinatari, nonché termini e modalità per provarne l’esecuzione.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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