Regolamento (UE) 2017/447
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/447 della Commissione, del 14 marzo 2017, relativo all'autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis (DSM 5750) e Bacillus licheniformis (DSM 5749) come additivo per mangimi destinati a scrofe, suinetti svezzati, suini da ingrasso, vitelli da allevamento e tacchini da ingrasso e che modifica i regolamenti (CE) n. 1453/2004, (CE) n. 2148/2004 e (CE) n. 600/2005 (titolare dell'autorizzazione Chr. Hansen A/S) (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, il preparato composto da Bacillus subtilis (DSM 5750) e Bacillus licheniformis (DSM 5749) come additivo zootecnico per alcune categorie di animali da allevamento. L’autorizzazione copre anche l’uso nell’acqua di abbeverata e si fonda sulla valutazione positiva dell’EFSA circa la sicurezza per animali, consumatori e ambiente, nonché sull’efficacia del prodotto. Contestualmente, il testo sopprime le corrispondenti voci presenti nei regolamenti (CE) n. 1453/2004, n. 2148/2004 e n. 600/2005 e introduce un periodo transitorio fino a esaurimento scorte per i prodotti già immessi sul mercato.
Autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis (DSM 5750) e Bacillus licheniformis (DSM 5749) come additivo per mangimi per specifiche specie animali, con modifica di precedenti regolamenti di autorizzazione.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e, in particolare, all’immissione sul mercato e all’uso del preparato di Bacillus subtilis (DSM 5750) e Bacillus licheniformis (DSM 5749) come additivo zootecnico destinato a suinetti svezzati, suini da ingrasso, scrofe, vitelli da allevamento e tacchini da ingrasso. L’autorizzazione riguarda sia l’impiego nei mangimi sia, per le specie indicate, nell’acqua di abbeverata; per i suinetti svezzati è previsto il limite di peso corporeo massimo di 35 kg. Sono esclusi dall’ambito operativo le specie, le forme di impiego e le condizioni diverse da quelle espressamente previste nell’allegato. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; sono inoltre previste disposizioni transitorie per prodotti e mangimi fabbricati ed ეტichettati prima del 4 ottobre 2017 conformemente alle norme previgenti.
Autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis (DSM 5750) e Bacillus licheniformis (DSM 5749) come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/447 della Commissione autorizza un preparato batterico composto da Bacillus subtilis (DSM 5750) e Bacillus licheniformis (DSM 5749) come additivo per mangimi destinato a diverse categorie di animali da allevamento. L’intervento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi e la rivalutazione degli additivi già esistenti ai sensi della precedente direttiva 70/524/CEE.
Contesto e motivazione dell’intervento
Il regolamento chiarisce che il preparato era già stato autorizzato a tempo indeterminato in base alla normativa previgente per scrofe, suini da ingrasso, suinetti, tacchini da ingrasso e vitelli. Successivamente è stato iscritto nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, rendendo necessaria la rivalutazione secondo l’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione richiama il parere favorevole dell’EFSA del 12 luglio 2016, che ha escluso effetti negativi su salute animale, salute umana e ambiente e ha riconosciuto effetti positivi sui parametri produttivi nelle specie interessate. Per i tacchini da ingrasso, l’EFSA ha ritenuto che i dati disponibili dimostrassero efficacia sufficiente sia nei mangimi sia nell’acqua di abbeverata.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’autorizzazione riguarda il preparato indicato nell’allegato, classificato come "additivo zootecnico" e appartenente al gruppo funzionale degli "stabilizzatori della flora intestinale". I destinatari dell’uso sono suinetti svezzati, suini da ingrasso, scrofe, vitelli da allevamento e tacchini da ingrasso. Il testo estende espressamente l’impiego anche all’acqua di abbeverata, oltre che ai mangimi, con l’obbligo di assicurare una dispersione omogenea del prodotto quando usato in acqua. Per i suinetti svezzati è fissata la limitazione ulteriore del peso corporeo massimo di 35 kg.
Condizioni tecniche di autorizzazione
L’allegato indica che il preparato è una formulazione solida contenente un minimo di 3,2 × 10^10 UFC/g di additivo, in rapporto 1:1 tra i due ceppi. Sono definiti anche i metodi analitici per l’identificazione e il conteggio del prodotto: l’identificazione avviene mediante PFGE, mentre il conteggio si effettua con il metodo di diffusione su piastra su soia agar triptico, secondo la norma EN 15784. Sono inoltre previsti limiti di impiego differenziati per specie, espressi in UFC/kg di alimento completo con umidità del 12% e, ove rilevante, in UFC/l di acqua di abbeverata.
Prescrizioni per l’uso e sicurezza degli operatori
Il regolamento richiede che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicati la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità del prodotto una volta incorporato in pellet. Sul piano della sicurezza, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a ridurre i rischi per gli utilizzatori; se tali misure non bastano, devono essere impiegati dispositivi di protezione individuale, inclusi quelli per la protezione dell’apparato respiratorio e della pelle.
Effetti sulle precedenti autorizzazioni
Poiché viene rilasciata una nuova autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, il regolamento interviene anche sui precedenti atti di autorizzazione. In particolare, sopprime l’allegato I del regolamento (CE) n. 1453/2004 e cancella la voce E 1700 relativa ai due ceppi batterici dagli allegati II del regolamento (CE) n. 2148/2004 e III del regolamento (CE) n. 600/2005. Si tratta quindi di un aggiornamento coordinato del quadro autorizzativo, che sostituisce le precedenti basi normative con la nuova disciplina.
Disposizioni transitorie ed entrata in vigore
La Commissione precisa che non sussistono motivi di sicurezza tali da imporre effetti immediati sulle nuove condizioni di autorizzazione; per questo è previsto un periodo transitorio. I prodotti e i mangimi contenenti il preparato, se fabbricati ed etichettati prima del 4 ottobre 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 4 aprile 2017, possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato di Bacillus subtilis (DSM 5750) e Bacillus licheniformis (DSM 5749), classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale", alle condizioni stabilite nell’allegato.
Aggiornamento dei precedenti atti di autorizzazione
Gli articoli 2, 3 e 4 sopprimono l’allegato I del regolamento (CE) n. 1453/2004 e la voce E 1700 relativa a Bacillus licheniformis (DSM 5749) e Bacillus subtilis (DSM 5750) negli allegati II del regolamento (CE) n. 2148/2004 e III del regolamento (CE) n. 600/2005.
Condizioni d’uso e specie destinatarie
L’allegato prevede l’impiego per suinetti svezzati, suini da ingrasso, scrofe, vitelli da allevamento e tacchini da ingrasso. Per i suinetti svezzati è indicato il limite di peso corporeo non superiore a 35 kg. È ammesso l’uso nell’acqua di abbeverata, a condizione che l’additivo sia disperso in modo omogeneo.
Dosaggi e composizione
Il prodotto è un preparato solido contenente almeno 3,2 × 10^10 UFC/g di additivo, in rapporto 1:1 tra le due specie batteriche. Sono previsti limiti di impiego espressi in UFC/kg di alimento completo con umidità del 12% e in UFC/l di acqua di abbeverata, secondo le specie elencate in allegato.
Prescrizioni operative e di sicurezza
L’allegato impone di indicare nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità in pellet. Gli operatori devono adottare misure organizzative e procedure operative appropriate; ove ciò non basti, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale per respirazione e pelle.
Metodo di analisi
Per identificazione e conteggio del ceppo nell’additivo, nelle premiscele, nei mangimi e nell’acqua sono previsti l’elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) per l’identificazione e il metodo di diffusione su piastra con soia agar triptico, EN 15784, per il conteggio.
Periodo di autorizzazione
L’autorizzazione ha termine il 4 aprile 2027.
Regime transitorio
I prodotti e i mangimi contenenti il preparato, fabbricati ed etichettati prima del 4 ottobre 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 4 aprile 2017, possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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