Regolamento (UE) 2020/405
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/405 della Commissione del 16 marzo 2020 che precisa le modalità e il contenuto delle relazioni sulla qualità da trasmettere a norma del regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2020/405 specifica in modo armonizzato le modalità pratiche e il contenuto delle relazioni sulla qualità che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione nell’ambito delle statistiche integrate sulle aziende agricole. Esso dettaglia i criteri di qualità, i concetti statistici e le informazioni sul processo statistico che devono essere inclusi nelle relazioni, nonché l’obbligo di indicare eventuali casi di mancata osservanza. L’allegato ripartisce tali contenuti in aree tematiche quali pertinenza, accuratezza, tempestività, puntualità, accessibilità, chiarezza, comparabilità, coerenza, gestione della qualità, revisioni dei dati, presentazione statistica, trattamento statistico, politica e frequenza di diffusione, mandato istituzionale, riservatezza e costi/oneri.
Modalità pratiche e contenuto delle relazioni sulla qualità da trasmettere dagli Stati membri alla Commissione in applicazione del regolamento (UE) 2018/1091 sulle statistiche integrate sulle aziende agricole.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, per le relazioni sulla qualità da trasmettere a Eurostat in relazione alle statistiche integrate sulle aziende agricole disciplinate dal regolamento (UE) 2018/1091. L’ambito è limitato alla struttura, ai contenuti e alle informazioni che tali relazioni devono includere, con riferimento al processo statistico, alla metodologia, alla lista di campionamento, ai criteri di qualità e ai casi di mancata osservanza. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/405: relazioni sulla qualità per le statistiche integrate sulle aziende agricole
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/405 della Commissione, adottato il 16 marzo 2020, precisa le modalità pratiche e il contenuto delle relazioni sulla qualità che gli Stati membri devono trasmettere a Eurostat ai sensi del regolamento (UE) 2018/1091 sulle statistiche integrate sulle aziende agricole. La base giuridica richiamata è l’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento del 2018, che consente alla Commissione di adottare atti di esecuzione per armonizzare tali relazioni.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda esclusivamente le relazioni sulla qualità relative alle statistiche integrate sulle aziende agricole. I destinatari obbligati sono gli Stati membri, che devono trasmettere alla Commissione (Eurostat) informazioni standardizzate sul processo statistico e sulla qualità dei dati. Il testo si applica nell’ambito del SEE ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Finalità dell’armonizzazione
Dai considerando emerge che la Commissione interviene per garantire uniformità nello scambio di dati relativi alla qualità e di metadati. L’obiettivo è rendere comparabili e coerenti le relazioni nazionali, così da facilitare la valutazione dei dati agricoli a livello dell’Unione.
Obbligo di relazione e contenuto generale
L’articolo 2 stabilisce che le relazioni sulla qualità devono includere:
- informazioni sui criteri di qualità elencati nell’allegato;
- informazioni sui concetti statistici richiesti;
- l’indicazione di tutti i casi di mancata osservanza dei criteri di qualità.
Criteri di qualità da documentare
L’allegato richiede che le relazioni coprano tutti i criteri di qualità previsti dall’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009. In particolare devono essere trattati:
- pertinenza: utenti, esigenze, soddisfazione e disponibilità delle statistiche richieste;
- accuratezza: valutazione sintetica dell’accuratezza, errori di campionamento e altri errori;
- tempestività e puntualità: intervallo tra evento e disponibilità dei dati, nonché tra data prevista e data effettiva di rilascio;
- accessibilità e chiarezza: condizioni di accesso e uso dei dati, e strumenti di interpretazione, come documentazione metodologica e di qualità;
- comparabilità: comparabilità tra aree geografiche e nel tempo;
- coerenza: conciliabilità con altre fonti e coerenza interna dei dati.
Gestione della qualità e revisioni
Le relazioni devono anche riferire su:
- i sistemi e le strutture esistenti per la gestione della qualità dei prodotti e dei processi statistici;
- la valutazione di tali sistemi rispetto alla qualità dei dati;
- la politica di revisione dei dati;
- i motivi delle revisioni, ad esempio nuove fonti, nuovi metodi o altre informazioni pertinenti;
- date, entità e portata delle revisioni effettuate.
Processo statistico, metodologia e lista di campionamento
In conformità all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1091, le relazioni devono comprendere informazioni sul processo statistico, con particolare attenzione a metodologia e lista di campionamento. L’allegato distingue tra:
- presentazione statistica: descrizione dei dati, classificazioni, copertura settoriale, concetti e definizioni, unità e popolazione statistiche, ambito geografico, copertura temporale, periodo di riferimento e unità di misura;
- trattamento statistico: lista di campionamento, eventuale disegno di campionamento, dati fonte, frequenza di raccolta, modalità di raccolta, compresi i questionari in inglese, convalida, compilazione e rettifica dei dati.
Diffusione dei dati
Le relazioni devono indicare anche:
- la politica di diffusione dei dati a livello nazionale;
- la frequenza di diffusione a livello nazionale.
Mandato istituzionale, riservatezza e costi
In linea con i principi statistici richiamati dal regolamento (CE) n. 223/2009, le relazioni devono contenere informazioni su:
- mandato istituzionale: atti giuridici o accordi che attribuiscono responsabilità e autorità per raccolta, trattamento e diffusione delle statistiche, nonché procedure di coordinamento e condivisione dei dati;
- riservatezza: misure legislative o procedure formali che impediscono la divulgazione non autorizzata di dati idonei a identificare persone o entità economiche, e regole applicabili a microdati e dati aggregati;
- costi e oneri: costi e oneri della produzione statistica, onere per i rispondenti e, ove possibile e pertinente, durata media delle interviste nelle aziende agricole.
Entrata in vigore e natura giuridica
L’articolo 3 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce inoltre la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 stabilisce che il regolamento determina le modalità pratiche e il contenuto delle relazioni sulla qualità che gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) in conformità al regolamento (UE) 2018/1091.
Contenuto minimo delle relazioni sulla qualità
L’articolo 2 prevede che le relazioni contengano informazioni sui criteri di qualità e sui concetti statistici indicati nell’allegato, nonché tutti i casi di mancata osservanza di tali criteri.
Criteri di qualità da riportare
L’allegato richiede informazioni su pertinenza, accuratezza, tempestività, puntualità, accessibilità, chiarezza, comparabilità e coerenza, in linea con l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.
Gestione della qualità e revisioni dei dati
L’allegato impone di riferire sui sistemi e sulle strutture di gestione della qualità dei prodotti e dei processi statistici, sulla valutazione della qualità dei dati, nonché sulla politica di revisione, sulle ragioni delle revisioni e sulle date, l’entità e la portata delle stesse.
Processo statistico e metodologia
Le relazioni devono descrivere la presentazione statistica e il trattamento statistico: descrizione dei dati, classificazioni, copertura settoriale e territoriale, concetti e definizioni, unità e popolazione statistiche, periodi e unità di misura; inoltre lista di campionamento, disegno di campionamento se pertinente, dati fonte, frequenza di raccolta, modalità di raccolta compresi i questionari in inglese, convalida, compilazione e rettifica dei dati.
Diffusione dei dati
Devono essere indicate la politica di diffusione nazionale e la frequenza di diffusione dei dati a livello nazionale.
Mandato istituzionale, riservatezza e costi
Le relazioni devono anche includere informazioni sugli atti e accordi che attribuiscono competenze per la raccolta, il trattamento e la diffusione delle statistiche, sulle procedure di coordinamento e condivisione dei dati, sulle misure di riservatezza e sulle norme per microdati e dati aggregati, nonché sui costi e sugli oneri della produzione statistica, sull’onere per i rispondenti e, se possibile, sulla durata media delle interviste nelle aziende agricole.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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