Regolamento (UE) 2020/420
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/420 della Commissione del 16 marzo 2020 che rettifica la versione in lingua tedesca del regolamento (UE) 2016/919 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell’Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rettifica un errore contenuto nella versione tedesca del regolamento (UE) 2016/919, relativo alla STI per i sottosistemi di controllo-comando e segnalamento. La correzione riguarda le condizioni applicabili a una fase di transizione nell’allegato e mira a eliminare requisiti eccessivamente restrittivi per l’autorizzazione all’immissione sul mercato di veicoli ferroviari. La rettifica opera con effetto dal 16 giugno 2019 ed è limitata alla sola versione linguistica tedesca.
Rettifica della sola versione tedesca del regolamento (UE) 2016/919 sulla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi "controllo-comando e segnalamento" del sistema ferroviario UE, con effetto retroattivo dal 16 giugno 2019.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri in quanto regolamento direttamente applicabile, ma la rettifica incide esclusivamente sulla versione in lingua tedesca del regolamento (UE) 2016/919 e, per effetto pratico, sulle autorizzazioni per l’immissione sul mercato di veicoli ferroviari disciplinate da tale atto. La correzione non riguarda le altre versioni linguistiche. L’efficacia decorre retroattivamente dal 16 giugno 2019, mentre l’entrata in vigore del regolamento di rettifica è fissata al giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Rettifica della versione tedesca del regolamento (UE) 2016/919 sulla STI controllo-comando e segnalamento
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/420 della Commissione interviene per correggere un errore materiale presente soltanto nella versione in lingua tedesca del regolamento (UE) 2016/919, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi "controllo-comando e segnalamento" del sistema ferroviario dell’Unione europea. La rettifica è motivata dal fatto che l’errore rendeva più restrittive del necessario le condizioni per l’immissione sul mercato di veicoli ferroviari.
Base giuridica e contesto
L’atto è adottato dalla Commissione in base all’articolo 5, paragrafo 11, della direttiva (UE) 2016/797 sull’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea. Il regolamento richiama inoltre il parere del comitato istituito dall’articolo 51, paragrafo 1, della stessa direttiva, a conferma del corretto iter comitologico seguito.
Oggetto della correzione
La rettifica riguarda l’allegato del regolamento (UE) 2016/919, in particolare il punto 7.4.2.3, punto 2, dove era contenuto un errore relativo alle condizioni di applicazione di una fase di transizione. Secondo i considerando, l’errore determinava requisiti inutilmente restrittivi per gli operatori economici impegnati nell’autorizzazione e commercializzazione di veicoli ferroviari.
Effetti pratici sulle autorizzazioni di veicoli ferroviari
La Commissione chiarisce che, a partire dal 16 giugno 2019 e fino al 31 dicembre 2020, deve essere possibile rilasciare autorizzazioni per l’immissione sul mercato di veicoli conformi al gruppo di specifiche # 1 di cui all’allegato A, tabella A 2, del regolamento (UE) 2016/919. Questa possibilità è subordinata alla condizione che il veicolo sia autorizzato in conformità a un tipo di veicolo già autorizzato anteriormente al 1° gennaio 2019 sulla base della medesima conformità tecnica.
Portata linguistica della rettifica
La rettifica è espressamente limitata alla versione tedesca del regolamento (UE) 2016/919 e non incide sulle altre versioni linguistiche. Si tratta quindi di un intervento di allineamento testuale, non di una modifica sostanziale generalizzata del contenuto dell’atto in tutte le lingue ufficiali.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, il legislatore europeo prevede una applicazione con efficacia retroattiva dal 16 giugno 2019, così da sanare la situazione creata dall’errore nella versione tedesca e rimuovere i vincoli impropri per il periodo transitorio interessato.
Natura del regolamento
Essendo un regolamento, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La sua funzione è quindi quella di assicurare certezza giuridica e uniformità applicativa in relazione alla disciplina tecnica ferroviaria già prevista dal regolamento (UE) 2016/919.
Disposizioni principali
Oggetto della rettifica
Corregge un errore nella versione in lingua tedesca del regolamento (UE) 2016/919, in particolare all’allegato, punto 7.4.2.3, punto 2, relativo alle condizioni per l’applicazione di una fase di transizione.
Portata limitata alla lingua tedesca
La rettifica non incide sulle altre versioni linguistiche del regolamento (UE) 2016/919; l’intervento è quindi circoscritto alla sola versione tedesca.
Effetti sulle autorizzazioni di immissione sul mercato
La correzione elimina requisiti inutilmente restrittivi per gli operatori economici in materia di autorizzazione all’immissione sul mercato di veicoli ferroviari. È reso possibile, a determinate condizioni, il rilascio di autorizzazioni per veicoli conformi al gruppo di specifiche # 1 di cui all’allegato A, tabella A 2, del regolamento (UE) 2016/919.
Condizioni transitorie e riferimento temporale
Dal 16 giugno 2019 al 31 dicembre 2020 è possibile rilasciare autorizzazioni, a condizione che i veicoli siano autorizzati conformemente a un tipo di veicolo già autorizzato anteriormente al 1° gennaio 2019 sulla base della conformità al gruppo di specifiche # 1 di cui all’allegato A, tabella A 2, dell’allegato del regolamento (UE) 2016/919.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica con efficacia retroattiva dal 16 giugno 2019.
Base giuridica e adozione
È adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 5, paragrafo 11, della direttiva (UE) 2016/797, nel quadro del parere favorevole del comitato istituito dall’articolo 51, paragrafo 1, della medesima direttiva.
Come è indicizzato
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