Regolamento (UE) 2020/402
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 della Commissione del 14 marzo 2020 che subordina l'esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce, in via urgente e temporanea, un regime di autorizzazione preventiva per l'esportazione verso paesi terzi di specifici dispositivi di protezione individuale necessari per far fronte alla pandemia da COVID-19. La finalità è preservare l'adeguatezza delle forniture all'interno dell'Unione, in un contesto di forte incremento della domanda e rischio di penurie. Il provvedimento stabilisce una procedura rapida di rilascio, criteri di valutazione per gli Stati membri e un modello uniforme di autorizzazione, con validità massima limitata a sei settimane.
Regolamento di esecuzione che subordina l'esportazione fuori dall'Unione di taluni dispositivi di protezione individuale al rilascio di un'autorizzazione di esportazione, in risposta all'emergenza COVID-19.
Ambito di applicazione
Si applica alle esportazioni fuori dall'Unione, anche di merci non originarie dell'Unione, dei dispositivi di protezione individuale elencati nell'allegato I: occhiali e visiere o schermi protettivi, dispositivi per la protezione di bocca e naso, indumenti protettivi e guanti, con i relativi codici NC indicati nell'allegato. L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è stabilito; se le merci si trovano in uno o più Stati membri diversi, occorre indicarlo nella domanda e consultare gli Stati membri interessati. La misura è temporanea, entra in vigore il giorno della pubblicazione e si applica per sei settimane. Non disciplina il commercio intra-UE, ma solo l'uscita dal territorio dell'Unione verso paesi terzi.
Regime di autorizzazione all'esportazione di dispositivi di protezione individuale
Il regolamento interviene nel contesto della crisi epidemiologica da COVID-19, richiamando l'aumento rapido della domanda di dispositivi di protezione individuale e il rischio di penurie nell'Unione. La Commissione adotta una misura immediata e temporanea per evitare un depauperamento delle scorte interne e garantire la disponibilità dei prodotti essenziali per ospedali, pazienti, operatori sanitari e autorità di protezione civile.
Finalità e contesto normativo
La misura è adottata in attuazione del regolamento (UE) 2015/479, relativo al regime comune applicabile alle esportazioni, e si fonda sull'urgenza derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2. I considerando sottolineano che la produzione nell'Unione è concentrata in pochi Stati membri, che le scorte non sono sufficienti a soddisfare la domanda interna e che alcuni paesi terzi hanno già introdotto restrizioni all'esportazione, con ulteriore pressione sul mercato unico.
Ambito oggettivo e soggettivo
Il divieto/condizionamento riguarda l'esportazione fuori dall'Unione, anche quando i prodotti non sono originari dell'Unione, dei dispositivi di protezione individuale elencati nell'allegato I. Rientrano nella misura, secondo i codici NC indicati, occhiali e visiere o schermi protettivi, visiere o schermi facciali, dispositivi per la protezione di bocca e naso, indumenti protettivi e guanti. Il regolamento non introduce un divieto assoluto, ma subordina l'uscita dal territorio unionale al rilascio di un'autorizzazione di esportazione.
Autorità competente e procedura di rilascio
L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è stabilito, utilizzando il modello di cui all'allegato II. Il rilascio può avvenire in forma scritta o elettronica. Se i beni oggetto della domanda si trovano in uno o più Stati membri diversi da quello di presentazione, la circostanza deve essere indicata nella domanda; lo Stato membro ricevente consulta immediatamente gli altri Stati membri interessati, i quali possono formulare obiezioni entro dieci giorni lavorativi. Le eventuali obiezioni sono vincolanti per lo Stato membro che decide sulla domanda.
Termini e criteri decisionali
Le domande devono essere trattate entro il termine previsto dalla normativa o prassi nazionale, comunque non superiore a cinque giorni lavorativi dal momento in cui l'autorità dispone di tutte le informazioni necessarie. In circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati il termine può essere prorogato di ulteriori cinque giorni lavorativi. Nel valutare le richieste, gli Stati membri devono considerare tutte le circostanze pertinenti, in particolare se l'esportazione serva a soddisfare esigenze prioritarie connesse a procedure di aggiudicazione congiunta, interventi coordinati dell'Unione, richieste di assistenza al meccanismo di protezione civile, attività di soccorso all'estero, operazioni della rete GOARN dell'OMS, operazioni all'estero degli Stati membri e approvvigionamento delle delegazioni UE e nazionali all'estero.
Durata, validità e modelli allegati
La misura è strettamente temporanea: entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica per sei settimane, cessando automaticamente alla fine di tale periodo. L'allegato II precisa il contenuto minimo dell'autorizzazione e stabilisce che il numero dell'autorizzazione deve seguire una struttura codificata; inoltre, l'eventuale data di scadenza non può essere successiva a sei settimane dall'entrata in vigore del regolamento e, se non indicata, l'autorizzazione scade comunque al più tardi a tale termine. L'allegato I fornisce anche il supporto tecnico per la classificazione dei prodotti soggetti a controllo.
Disposizioni principali
Autorizzazione preventiva all'esportazione
L'esportazione fuori dall'Unione dei dispositivi di protezione individuale elencati nell'allegato I è subordinata al rilascio di un'autorizzazione di esportazione conforme al modello dell'allegato II. L'autorizzazione è rilasciata per iscritto o per via elettronica dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è stabilito. In mancanza di autorizzazione, l'esportazione è vietata.
Procedura e consultazione tra Stati membri
Se i beni si trovano in uno o più Stati membri diversi da quello di presentazione della domanda, tale circostanza va indicata nella richiesta. Lo Stato membro che riceve la domanda consulta immediatamente gli altri Stati membri interessati, che possono formulare obiezioni entro dieci giorni lavorativi; tali obiezioni vincolano lo Stato membro che decide sulla domanda.
Termine per la decisione
Le domande devono essere trattate entro un termine fissato dalla legislazione o prassi nazionale, comunque non superiore a cinque giorni lavorativi dalla disponibilità di tutte le informazioni necessarie. In circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati il termine può essere prorogato di ulteriori cinque giorni lavorativi.
Criteri di valutazione delle domande
Gli Stati membri devono tenere conto di tutte le considerazioni pertinenti, inclusa l'eventuale destinazione delle merci a esigenze prioritarie quali: obblighi nell'ambito di procedure di aggiudicazione congiunta ai sensi dell'articolo 5 della decisione n. 1082/2013/UE; interventi coordinati tramite IPCR o altre istituzioni dell'Unione; richieste di assistenza al meccanismo di protezione civile dell'Unione (UCPM); attività di società di soccorso all'estero protette dalla convenzione di Ginevra; attività della rete GOARN dell'OMS; approvvigionamento di operazioni all'estero degli Stati membri (incluse operazioni militari, missioni di polizia e missioni civili di pace); approvvigionamento di delegazioni dell'UE e degli Stati membri all'estero.
Uso di documenti elettronici
Gli Stati membri possono decidere di utilizzare documenti elettronici per la gestione delle domande di autorizzazione di esportazione.
Durata della misura e entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica per un periodo di sei settimane, cessando automaticamente alla scadenza di tale periodo. Il considerando richiama l'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/479 per la durata massima delle misure e l'articolo 3, paragrafo 3, dello stesso regolamento per l'adozione urgente.
Elenco dei prodotti soggetti a controllo
L'allegato I precisa le categorie di dispositivi soggetti al regime: occhiali e visiere o schermi protettivi, visiere o schermi facciali, dispositivi per la protezione di bocca e naso, indumenti protettivi e guanti, con i relativi codici NC e le caratteristiche tecniche rilevanti ai fini della classificazione.
Modello di autorizzazione
L'allegato II stabilisce il contenuto del modulo di autorizzazione: dati dell'esportatore, numero dell'autorizzazione, data di scadenza, autorità rilasciante, paese di destinazione, destinatario finale, codice della merce, quantità, unità, descrizione delle merci, luogo, firma e timbro. Sono previste note operative sulla compilazione, sulla struttura del numero di autorizzazione e sulla validità massima, che non può superare sei settimane dall'entrata in vigore del regolamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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