Ordinanza n. 421/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. -OMISSIS- del 28.10.2025, notificato il 23.12.2025, avente ad oggetto “Ricorso PG-OMISSIS- avverso il provvedimento di rigetto di accesso ai Servizi Abitativi Transitori PG -OMISSIS-”, emesso dal Comune di Milano - Direzione casa - Area politiche innovative di sostegno abitativo - Unità coordinamento sostegno alla fragilità abitativa, a firma della responsabile del procedimento Dott.ssa -OMISSIS- e del funzionario Dott. -OMISSIS-, con il quale è stato rigettato il “ricorso del 18/09/2025 PG -OMISSIS-…e, per l’effetto, conferma[to] il provvedimento di rigetto PG -OMISSIS-del 11/08/2025”, nonché di tutti gli atti preordinati, consequenziali e/o comunque connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di rigetto del ricorso avverso il diniego di accesso ai Servizi Abitativi Transitori
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente SAT)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Comune di Milano aveva respinto il ricorso amministrativo contro il precedente diniego di accesso ai Servizi Abitativi Transitori. Dal testo emerge, quale circostanza centrale dedotta, la carenza di una sistemazione alloggiativa connessa all’attività lavorativa svolta dalla ricorrente. Il giudice ha ritenuto necessario un riesame in contraddittorio della situazione concreta, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l’accesso ai SAT.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame e ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato. Ha ordinato al Comune, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, di procedere in contraddittorio con la ricorrente a un riesame della situazione, verificando la sussistenza dei presupposti per l’accesso ai Servizi Abitativi Transitori. La parte più diligente dovrà depositare la prova dell’esito della nuova fase procedimentale nel rispetto delle regole tecniche del processo amministrativo telematico e del termine di due giorni liberi previsto dall’art. 55, comma 5, c.p.a.; eventuali depositi dell’Amministrazione dovranno essere effettuati tramite l’Avvocatura dello Stato. La prosecuzione della fase cautelare è stata fissata alla camera di consiglio del 24 settembre 2026. La liquidazione delle spese è stata rinviata al provvedimento conclusivo della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
eventuale sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato e prosecuzione della fase cautelare
La domanda cautelare è stata accolta ai fini del riesame, con sospensione dell’efficacia dell’atto e fissazione della prosecuzione della fase cautelare.
art. 55, comma 5, c.p.a.
termine di due giorni liberi
Il termine è richiamato per il deposito della prova dell’esito della nuova fase procedimentale in vista della prosecuzione della cautela.
D.P.C.S. n. 134 del 2020
regole tecniche del processo amministrativo telematico
Il deposito degli atti relativi all’esito del riesame deve rispettare le regole tecniche del processo amministrativo telematico.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente
La norma è richiamata quale base per disporre l’oscuramento dei dati identificativi della ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei dati personali della ricorrente.
Massime di principio
- Quando, nella fase cautelare, le circostanze dedotte evidenziano la necessità di una nuova valutazione amministrativa della posizione concreta, il giudice può accogliere la domanda cautelare ai fini del riesame, sospendendo l’efficacia dell’atto impugnato e ordinando all’amministrazione di rivalutare la situazione in contraddittorio con l’interessato entro un termine assegnato.
- Il riesame cautelare deve essere effettivo e orientato alla verifica dei presupposti sostanziali per il beneficio richiesto, senza limitarsi a una mera conferma formale della precedente decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 apr 2026Ordinanza n. 770/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 apr 2026Ordinanza n. 126/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 13 apr 2026Ordinanza n. 128/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 13 apr 2026Ordinanza n. 129/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 13 apr 2026Ordinanza n. 2137/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 13 apr 2026Ordinanza n. 2138/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →