Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 421/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. -OMISSIS- del 28.10.2025, notificato il 23.12.2025, avente ad oggetto “Ricorso PG-OMISSIS- avverso il provvedimento di rigetto di accesso ai Servizi Abitativi Transitori PG -OMISSIS-”, emesso dal Comune di Milano - Direzione casa - Area politiche innovative di sostegno abitativo - Unità coordinamento sostegno alla fragilità abitativa, a firma della responsabile del procedimento Dott.ssa -OMISSIS- e del funzionario Dott. -OMISSIS-, con il quale è stato rigettato il “ricorso del 18/09/2025 PG -OMISSIS-…e, per l’effetto, conferma[to] il provvedimento di rigetto PG -OMISSIS-del 11/08/2025”, nonché di tutti gli atti preordinati, consequenziali e/o comunque connessi.

Giustizia amministrativa202601080

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di rigetto del ricorso avverso il diniego di accesso ai Servizi Abitativi Transitori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente SAT)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Comune di Milano aveva respinto il ricorso amministrativo contro il precedente diniego di accesso ai Servizi Abitativi Transitori. Dal testo emerge, quale circostanza centrale dedotta, la carenza di una sistemazione alloggiativa connessa all’attività lavorativa svolta dalla ricorrente. Il giudice ha ritenuto necessario un riesame in contraddittorio della situazione concreta, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l’accesso ai SAT.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame e ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato. Ha ordinato al Comune, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, di procedere in contraddittorio con la ricorrente a un riesame della situazione, verificando la sussistenza dei presupposti per l’accesso ai Servizi Abitativi Transitori. La parte più diligente dovrà depositare la prova dell’esito della nuova fase procedimentale nel rispetto delle regole tecniche del processo amministrativo telematico e del termine di due giorni liberi previsto dall’art. 55, comma 5, c.p.a.; eventuali depositi dell’Amministrazione dovranno essere effettuati tramite l’Avvocatura dello Stato. La prosecuzione della fase cautelare è stata fissata alla camera di consiglio del 24 settembre 2026. La liquidazione delle spese è stata rinviata al provvedimento conclusivo della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    eventuale sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato e prosecuzione della fase cautelare

    La domanda cautelare è stata accolta ai fini del riesame, con sospensione dell’efficacia dell’atto e fissazione della prosecuzione della fase cautelare.

  • art. 55, comma 5, c.p.a.

    termine di due giorni liberi

    Il termine è richiamato per il deposito della prova dell’esito della nuova fase procedimentale in vista della prosecuzione della cautela.

  • D.P.C.S. n. 134 del 2020

    regole tecniche del processo amministrativo telematico

    Il deposito degli atti relativi all’esito del riesame deve rispettare le regole tecniche del processo amministrativo telematico.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente

    La norma è richiamata quale base per disporre l’oscuramento dei dati identificativi della ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei dati personali della ricorrente.

Massime di principio

  • Quando, nella fase cautelare, le circostanze dedotte evidenziano la necessità di una nuova valutazione amministrativa della posizione concreta, il giudice può accogliere la domanda cautelare ai fini del riesame, sospendendo l’efficacia dell’atto impugnato e ordinando all’amministrazione di rivalutare la situazione in contraddittorio con l’interessato entro un termine assegnato.
  • Il riesame cautelare deve essere effettivo e orientato alla verifica dei presupposti sostanziali per il beneficio richiesto, senza limitarsi a una mera conferma formale della precedente decisione.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblica
RamiEdilizia
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.