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Sentenza

Sentenza n. 16374/2026 - Roma, Sezione 3Q

Giustizia amministrativa202604672

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero all'obbligo di pagamento delle spese di lite liquidate con la sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 2167/2022 e confermate dalla sentenza della Corte d'Appello di Roma, Sezione Lavoro, n. 1939/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza ai titoli giudiziali definitivi, non impugnati e notificati al Ministero, che avevano condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in suo favore quale avvocato antistatario. Ha dedotto il persistente mancato pagamento e chiesto che il Ministero fosse condannato a versare l’importo indicato nell’atto di precetto, pari a 7.008,88 euro, entro trenta giorni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l’obbligo del Ministero di eseguire il giudicato, ordinando il pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato commissario ad acta il Direttore generale del Ministero competente per la materia, che interverrà, senza compenso e senza facoltà di delega, in caso di perdurante inadempimento, provvedendo all’esecuzione entro i successivi sessanta giorni. Il commissario dovrà determinare definitivamente l’importo ancora dovuto e adottare gli atti necessari al pagamento. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario.

Massime di principio

  • Quando un’amministrazione non esegue un titolo giudiziale definitivo che la condanna al pagamento di somme, il giudice dell’ottemperanza può dichiarare l’obbligo di esecuzione e assegnare all’amministrazione un termine per adempiere.
  • In caso di persistente inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’iniziativa del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione e fissando un termine per l’esecuzione dell’incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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