Sentenza del 06/07/2016 n. 13752 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti contestavano la sentenza della C.T.R. della Lombardia che aveva parzialmente accolto l'appello dell'Ufficio, rideterminando il maggior reddito d'impresa della società in Euro 118.117,31 e confermando, per il resto, le riprese fiscali ai fini IVA, IRAP e IRPEF relative al 2001, con imputazione del reddito ai soci in proporzione alle rispettive quote. Deducevano, principalmente, l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza, poiché la C.T.R. aveva riconosciuto numerosi errori commessi dai verificatori, ma aveva comunque ritenuto inattendibile la contabilità e legittima la ricostruzione induttiva dei ricavi senza spiegare adeguatamente perché avesse respinto gli altri rilievi dei contribuenti. In via subordinata denunciavano la violazione dell'art. 39, comma 2, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, in tema di accertamento induttivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, limitatamente alla censura relativa all'insufficiente motivazione. Ha rilevato che la C.T.R. non aveva illustrato il percorso logico seguito né aveva esaminato adeguatamente i rilievi specificamente formulati dai contribuenti e già accolti in primo grado. Il semplice fatto che alcuni errori fossero stati dettagliatamente evidenziati e non contestati dall'Ufficio non spiegava perché gli altri rilievi dovessero essere respinti, né consentiva di verificare la fondatezza della pretesa tributaria. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Le ulteriori censure sono state dichiarate assorbite.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio
La sentenza è censurabile quando non espone in modo comprensibile gli elementi considerati dal giudice, il criterio logico seguito e le ragioni per cui sono state escluse le tesi o gli elementi contrari.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione o falsa applicazione di norme di diritto
Consente di contestare l'errata interpretazione o applicazione di una norma sostanziale; nel caso concreto la censura è stata assorbita dall'accoglimento del vizio motivazionale.
Art. 39, comma 2, lett. d), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La norma disciplina la ricostruzione induttiva del reddito quando le scritture contabili risultano complessivamente inattendibili o ricorrono altre condizioni previste dalla legge. La legittimità dell'accertamento richiede comunque una motivazione concreta e coerente sulle irregolarità riscontrate e sulla ricostruzione effettuata.
Massime di principio
- Un giudice tributario non può limitarsi ad affermare che la contabilità è inattendibile o che alcuni rilievi dell'Amministrazione sono corretti: deve spiegare puntualmente quali elementi fondano la decisione e perché vengono respinte le contestazioni del contribuente.
- Il riconoscimento di errori commessi dall'Ufficio impone una motivazione particolarmente rigorosa sulla parte residua della pretesa fiscale; non è sufficiente respingere le altre contestazioni in modo implicito o perché l'Ufficio le abbia genericamente contestate.
- L'accertamento induttivo può essere legittimo solo se le irregolarità contabili sono concretamente dimostrate e idonee a rendere inattendibile la contabilità nel suo complesso; la mera presenza di anomalie non esonera il giudice dal verificare la loro effettiva rilevanza.
- In caso di annullamento per motivazione insufficiente, la Cassazione normalmente non decide direttamente il merito, ma cassa la sentenza e rinvia al giudice di merito, che dovrà riesaminare le questioni con motivazione completa e coerente.
- Il contribuente che deduce un vizio motivazionale deve indicare con precisione i rilievi trascurati e il loro carattere decisivo, così da consentire al giudice di verificare concretamente l'omissione.
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