Sentenza del 22/02/2021 n. 733 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art. 39, comma 2 del DPR 600/73 per il periodo d'imposta 2014, con determinazione induttiva del reddito d'impresa (reddito accertato €258.966,77; valore produzione lorda €463.388,00) e maggiori imposte (IRES €68.889,00, IRAP €15.276,00) oltre sanzioni per €77.748. L'ufficio aveva utilizzato percentuali di redditività medie ricavate dalle dichiarazioni di altri soggetti (campione di otto operatori) e aveva sostenuto la mancata produzione documentale della società a seguito di regolare invito. La società aveva eccepito di non aver ricevuto l'invito; la CTP aveva rilevato invece che l'invito era stato ritirato da soggetto incaricato e aveva ritenuto illegittimo l'accertamento per carenza di motivazione e per l'omessa indicazione identificativa dei soggetti del 'campione', che ha impedito un valido contraddittorio e la verifica dell'attendibilità della percentuale applicata. L'Agenzia ha proposto appello sostenendo la legittimità dell'accertamento induttivo e la possibilità di fondarlo su presunzioni 'semplicissime'.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Brescia ha accolto il ricorso della società e annullato l'avviso di accertamento, compensando le spese. In sede di gravame la Commissione Tributaria Regionale di Brescia ha respinto l'appello dell'Agenzia confermando la decisione di primo grado: l'accertamento induttivo basato su percentuale desunta da presunti 'campioni' è viziato per carenza di adeguata motivazione e per l'omessa indicazione degli elementi necessari per l'identificazione dei soggetti presi a riferimento, con conseguente pregiudizio del diritto al contraddittorio; pertanto la determinazione del reddito non è stata ritenuta validamente fondata.
Norme richiamate
DPR 600/1973, art. 39, comma 2 (lettere d-bis / d-ter)
Autorizza l'accertamento induttivo del reddito d'impresa in caso di mancata esibizione documentale dopo formale invito; consente l'utilizzo anche di presunzioni 'semplicissime' per la determinazione, ma impone che l'accertamento non sia arbitrario e che sia sostenuto da adeguata motivazione e possibilità di contraddittorio.
DPR 633/1972, art. 32 e art. 51 (riferimenti ai numeri citati negli atti)
Prevedono le modalità del formale invito dell'ufficio alla produzione di documenti e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento; la regolarità dell'invito e la sua ricezione sono fattori che legittimano l'ufficio ad avvalersi dell'accertamento induttivo quando il contribuente non adempie.
D.Lgs. 21 novembre 2014 n. 174, art. 28, comma 4
Stabilisce che i soggetti cancellati dal registro delle imprese conservano la legittimazione passiva ai fini tributari per cinque anni dalla richiesta di cancellazione: ciò giustifica la possibilità di intimare e impugnare atti fiscali nei confronti di una società cessata entro tale termine.
Costituzione, art. 24
Sancisce il diritto alla difesa e al contraddittorio in sede giurisdizionale; la sua violazione si verifica quando l'avviso di accertamento non consente al contribuente di conoscere gli elementi sui quali si basa l'accertamento e quindi di controbattere efficacemente.
Massime di principio
- Un accertamento induttivo è legittimo quando il contribuente, regolarmente invitato, non produce la documentazione richiesta; tuttavia l'ufficio deve motivare adeguatamente la ricostruzione e fornire elementi sufficienti per consentire il contraddittorio.
- L'utilizzo di percentuali o indici desunti da 'campioni' richiede l'indicazione di elementi identificativi o dati tali da permettere al contribuente di verificare e contestare la fonte: l'omissione di tali riferimenti può rendere l'atto privo di motivazione sufficiente e quindi illegittimo.
- Le presunzioni 'semplicissime' possono essere impiegate nell'accertamento induttivo, ma non devono tradursi in arbitrarietà o indeterminatezza; il giudice valuta la capacità probatoria di tali elementi nel singolo caso.
- La regolarità della notifica dell'invito e la effettiva ricezione possono essere decisive: se l'ufficio dimostra la ricezione dell'invito, può legittimamente utilizzare il metodo induttivo; se il contribuente prova l'irricevibilità o l'invalidità dell'invito, l'accertamento può essere annullato.
- La cancellazione dal registro delle imprese non esclude automaticamente la legittimazione passiva per atti tributari per un periodo (5 anni): i soggetti cessati possono quindi essere destinatari di atti e agire giudizialmente entro tale termine.
- In sede di contenzioso, il contribuente deve contestare la motivazione e chiedere la verifica delle fonti dell'ufficio; l'omessa o insufficiente motivazione dell'atto è una linea difensiva efficace quando impedisce il contraddittorio sostanziale.
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