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Sentenza

Sentenza del 22/02/2021 n. 733 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art. 39, comma 2 del DPR 600/73 per il periodo d'imposta 2014, con determinazione induttiva del reddito d'impresa (reddito accertato €258.966,77; valore produzione lorda €463.388,00) e maggiori imposte (IRES €68.889,00, IRAP €15.276,00) oltre sanzioni per €77.748. L'ufficio aveva utilizzato percentuali di redditività medie ricavate dalle dichiarazioni di altri soggetti (campione di otto operatori) e aveva sostenuto la mancata produzione documentale della società a seguito di regolare invito. La società aveva eccepito di non aver ricevuto l'invito; la CTP aveva rilevato invece che l'invito era stato ritirato da soggetto incaricato e aveva ritenuto illegittimo l'accertamento per carenza di motivazione e per l'omessa indicazione identificativa dei soggetti del 'campione', che ha impedito un valido contraddittorio e la verifica dell'attendibilità della percentuale applicata. L'Agenzia ha proposto appello sostenendo la legittimità dell'accertamento induttivo e la possibilità di fondarlo su presunzioni 'semplicissime'.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Brescia ha accolto il ricorso della società e annullato l'avviso di accertamento, compensando le spese. In sede di gravame la Commissione Tributaria Regionale di Brescia ha respinto l'appello dell'Agenzia confermando la decisione di primo grado: l'accertamento induttivo basato su percentuale desunta da presunti 'campioni' è viziato per carenza di adeguata motivazione e per l'omessa indicazione degli elementi necessari per l'identificazione dei soggetti presi a riferimento, con conseguente pregiudizio del diritto al contraddittorio; pertanto la determinazione del reddito non è stata ritenuta validamente fondata.

Norme richiamate

  • DPR 600/1973, art. 39, comma 2 (lettere d-bis / d-ter)

    Autorizza l'accertamento induttivo del reddito d'impresa in caso di mancata esibizione documentale dopo formale invito; consente l'utilizzo anche di presunzioni 'semplicissime' per la determinazione, ma impone che l'accertamento non sia arbitrario e che sia sostenuto da adeguata motivazione e possibilità di contraddittorio.

  • DPR 633/1972, art. 32 e art. 51 (riferimenti ai numeri citati negli atti)

    Prevedono le modalità del formale invito dell'ufficio alla produzione di documenti e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento; la regolarità dell'invito e la sua ricezione sono fattori che legittimano l'ufficio ad avvalersi dell'accertamento induttivo quando il contribuente non adempie.

  • D.Lgs. 21 novembre 2014 n. 174, art. 28, comma 4

    Stabilisce che i soggetti cancellati dal registro delle imprese conservano la legittimazione passiva ai fini tributari per cinque anni dalla richiesta di cancellazione: ciò giustifica la possibilità di intimare e impugnare atti fiscali nei confronti di una società cessata entro tale termine.

  • Costituzione, art. 24

    Sancisce il diritto alla difesa e al contraddittorio in sede giurisdizionale; la sua violazione si verifica quando l'avviso di accertamento non consente al contribuente di conoscere gli elementi sui quali si basa l'accertamento e quindi di controbattere efficacemente.

Massime di principio

  • Un accertamento induttivo è legittimo quando il contribuente, regolarmente invitato, non produce la documentazione richiesta; tuttavia l'ufficio deve motivare adeguatamente la ricostruzione e fornire elementi sufficienti per consentire il contraddittorio.
  • L'utilizzo di percentuali o indici desunti da 'campioni' richiede l'indicazione di elementi identificativi o dati tali da permettere al contribuente di verificare e contestare la fonte: l'omissione di tali riferimenti può rendere l'atto privo di motivazione sufficiente e quindi illegittimo.
  • Le presunzioni 'semplicissime' possono essere impiegate nell'accertamento induttivo, ma non devono tradursi in arbitrarietà o indeterminatezza; il giudice valuta la capacità probatoria di tali elementi nel singolo caso.
  • La regolarità della notifica dell'invito e la effettiva ricezione possono essere decisive: se l'ufficio dimostra la ricezione dell'invito, può legittimamente utilizzare il metodo induttivo; se il contribuente prova l'irricevibilità o l'invalidità dell'invito, l'accertamento può essere annullato.
  • La cancellazione dal registro delle imprese non esclude automaticamente la legittimazione passiva per atti tributari per un periodo (5 anni): i soggetti cessati possono quindi essere destinatari di atti e agire giudizialmente entro tale termine.
  • In sede di contenzioso, il contribuente deve contestare la motivazione e chiedere la verifica delle fonti dell'ufficio; l'omessa o insufficiente motivazione dell'atto è una linea difensiva efficace quando impedisce il contraddittorio sostanziale.

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