Sentenza n. 74/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale di accertamento e dichiarazione della risoluzione di diritto o del recesso dai contratti di concessione demaniale per il pascolo, adottata in relazione a un’informativa interdittiva antimafia riguardante la mandataria dell’ATI
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le imprese ricorrenti hanno impugnato la determinazione con cui il Comune ha dichiarato la risoluzione ope legis o il recesso dai contratti di concessione onerosa di terreni demaniali destinati al pascolo, stipulati con una società mandataria di un’ATI della quale le ricorrenti erano mandanti. L’interdittiva antimafia aveva colpito esclusivamente la mandataria; le ricorrenti si sono qualificate come imprese terze e incolpevoli, deducendo di avere regolarmente condotto i terreni e di avere concluso il rapporto contrattuale. Sono stati dedotti la violazione delle garanzie partecipative, il difetto assoluto di motivazione, la violazione dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1990 e del principio di legittimo affidamento, la violazione degli artt. 4 e 48 del d.lgs. n. 50/2016, dell’autovincolo derivante dall’avviso pubblico e degli artt. 84, 91, 92, 94 e 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, nonché la violazione dei principi di proporzionalità, correttezza e buona fede. Prima dell’esame del merito, il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione della competenza territoriale.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha indicato come giudice competente il TAR Abruzzo, sede dell’Aquila, senza esaminare le censure di merito contro la risoluzione o il recesso dai contratti. Ai sensi dell’art. 13 c.p.a., il criterio principale è costituito dalla sede dell’autorità che ha adottato l’atto, mentre il criterio alternativo e prevalente riguarda il luogo in cui si producono gli effetti diretti del provvedimento, quando questi siano limitati all’ambito territoriale della relativa regione. Nel caso concreto, l’atto era stato adottato dal Comune di Lucoli, sito in Abruzzo, e riguardava contratti aventi a oggetto terreni demaniali ubicati nel territorio dello stesso Comune; gli effetti diretti della risoluzione si producevano quindi esclusivamente in tale territorio. La sede legale delle imprese ricorrenti non costituisce criterio di radicamento della competenza, non essendo contemplata dall’art. 13 c.p.a. La causa può essere riassunta davanti al TAR Abruzzo, L’Aquila, nei termini previsti dall’art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese sono state eccezionalmente compensate, in considerazione del rilievo d’ufficio della questione e dell’esistenza di orientamenti non univoci sulla competenza territoriale.
Norme richiamate
art. 13 c.p.a.
Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.
La competenza territoriale si determina principalmente in base alla sede dell’autorità emanante e, in via alternativa, in base al luogo in cui si producono gli effetti diretti dell’atto quando questi siano territorialmente limitati.
art. 15, comma 1, c.p.a.
Il difetto di competenza è rilevabile d’ufficio finché la causa non è decisa in primo grado.
La questione della competenza territoriale può essere rilevata d’ufficio dal giudice fino alla decisione di primo grado.
art. 15, comma 4, c.p.a.
La declaratoria di incompetenza consente la riassunzione della causa davanti al giudice amministrativo indicato come competente, nei termini di legge.
art. 73, comma 3, c.p.a.
La questione relativa all’incompetenza territoriale è stata sottoposta al contraddittorio delle parti prima della decisione.
artt. 91, 92 e 94 d.lgs. 159/2011
Sono richiamati dal provvedimento amministrativo impugnato quale base normativa della risoluzione di diritto o del recesso dai contratti di concessione in relazione all’interdittiva antimafia; la sentenza non ne esamina nel merito l’applicazione.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 13 c.p.a., la competenza territoriale si radica, in via principale, presso il TAR nella cui circoscrizione ha sede l’amministrazione che ha adottato l’atto impugnato; tale criterio è affiancato da quello degli effetti diretti territorialmente limitati, che radica la competenza presso il TAR della regione in cui tali effetti si producono.
- Quando un provvedimento riguarda la risoluzione, il recesso o altro effetto relativo a una concessione amministrativa avente a oggetto beni immobili o attività localizzate in un determinato territorio, gli effetti diretti dell’atto si producono nel luogo di ubicazione dei beni e di svolgimento dell’attività, non presso la sede legale dell’impresa destinataria.
- La sede legale o il domicilio dell’impresa ricorrente non costituiscono criteri autonomi di competenza territoriale ai sensi dell’art. 13 c.p.a.; non è quindi possibile radicare la competenza presso il TAR della regione in cui l’impresa ha sede sulla base dei soli effetti patrimoniali indiretti dell’atto.
- Il difetto di competenza territoriale è rilevabile d’ufficio dal giudice amministrativo fino alla decisione di primo grado e, una volta dichiarato, comporta l’indicazione del TAR competente davanti al quale il giudizio può essere riassunto nei termini previsti dall’art. 15 c.p.a.
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