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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12320/2026 del 02/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di intimazione di pagamento relativo al mancato pagamento di diverse cartelle di pagamento e di due avvisi di accertamento esecutivi. In primo grado la commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente, annullando due cartelle per difetto di prova della notifica. La commissione tributaria regionale, riuniti gli appelli, aveva poi rigettato l'appello del contribuente quanto alla ritualità della notifica postale delle altre cartelle e dichiarato inammissibile l'appello dell'agente della riscossione per costituzione ritenuta irregolare tramite avvocato del libero foro. In Cassazione il contribuente deduceva violazione dell'art. 3-bis CAD, sostenendo che, avendo eletto domicilio digitale, le cartelle avrebbero dovuto essergli notificate via PEC e non per posta. L'agente della riscossione proponeva ricorso incidentale denunciando la violazione delle norme che disciplinano la propria difesa tecnica, assumendo che la CTR avesse errato nel dichiarare inammissibile l'appello perché la costituzione mediante avvocato del libero foro era consentita per le controversie non riservate all'Avvocatura dello Stato. Nel corso del giudizio di legittimità il contribuente depositava memoria chiedendo l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata dei carichi (rottamazione-quater), producendo domanda di adesione, comunicazione degli importi dovuti e versamenti eseguiti.

La decisione

La Corte non si pronuncia sui motivi di ricorso principale e incidentale perché applica lo ius superveniens introdotto dall'art. 12-bis del d.l. n. 84 del 2025, norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata. Ritenendo applicabile tale disciplina al caso concreto, la Corte dichiara estinto il giudizio. Quanto alle spese, applica la regola dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c., ponendole a carico di chi le ha anticipate, senza statuizione di condanna. Viene inoltre esclusa l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto per rigetto/inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazione di legge nel ricorso principale

  • art. 3-bis d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale)

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'obbligo di notifica delle cartelle al domicilio digitale eletto mediante PEC

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma invocata nel ricorso incidentale per dedurre nullità/violazione processuale

  • art. 1, comma 1, d.l. n. 193/2016

    richiamato dal ricorrente incidentale nella disciplina della legittimazione e rappresentanza dell'agente della riscossione

  • art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di difesa dell'agente della riscossione

  • art. 43 R.D. n. 1611/1933

    richiamato per la rappresentanza e difesa dell'ente pubblico

  • art. 11 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per la rappresentanza nel processo tributario

  • art. 4-novies L. n. 58/2019

    richiamato nel motivo incidentale quale disposizione sulla difesa dell'agente della riscossione

  • art. 12-bis d.l. n. 84/2025

    "Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata... l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute"

    norma di interpretazione autentica applicata retroattivamente per ritenere sufficiente, ai fini dell'estinzione del giudizio, il versamento della prima o unica rata con la documentazione richiesta

  • art. 1, comma 231 e segg., L. n. 197/2022

    richiamato come base della definizione agevolata dei carichi (rottamazione-quater)

  • art. 1, comma 235, L. n. 197/2022

    richiamato quale dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

  • art. 1, comma 236, L. n. 197/2022

    norma interpretata nel senso poi chiarito dall'art. 12-bis d.l. n. 84/2025

  • art. 1, comma 241, L. n. 197/2022

    richiamato per la documentazione della procedura di definizione agevolata

  • art. 3-bis, comma 2, lettera c), d.l. n. 202/2024

    richiamato in relazione alla documentazione attestante il versamento nella disciplina della definizione agevolata

  • art. 310, ultimo comma, c.p.c.

    "Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate"

    applicato come regola generale sulle spese nel giudizio estinto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ritenuto non applicabile in caso di estinzione del giudizio, perché previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la sopravvenienza normativa che introduca una disciplina di interpretazione autentica sulla definizione agevolata dei carichi può applicarsi anche ai processi pendenti, determinando l'estinzione del giudizio quando risultino prodotti la dichiarazione di adesione, la comunicazione dell'importo dovuto e la documentazione del versamento richiesto dalla legge.
  • Ai fini dell'estinzione del giudizio per definizione agevolata, la normativa sopravvenuta può stabilire che il perfezionamento della procedura si realizzi, per gli effetti processuali, con il pagamento della prima o unica rata, senza necessità di attendere il pagamento integrale dell'intero piano rateale.
  • Quando il giudizio si estingue per definizione agevolata, non si decide sui motivi di ricorso e le spese restano regolate dall'art. 310, ultimo comma, c.p.c., salvo diversa previsione speciale.
  • La sanzione del contributo unificato aggiuntivo non si applica alla declaratoria di estinzione del giudizio, operando solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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