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Sentenza

Sentenza n. 519/2026 - Trieste, Sezione 1

per l’esecuzione della sentenza n. 63/2024 - RG n. 467/2023, pubblicata in data 02/09/2024, emessa dal Tribunale di Pordenone, Sezione Lavoro, notificata in data 24.11.2025 e passata in giudicato come da certificato della cancelleria del Tribunale di Pordenone del 30 gennaio 2026.

Giustizia amministrativa202600164

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Pordenone, Sezione Lavoro, n. 63/2024, che aveva riconosciuto ai ricorrenti il beneficio annuo di € 500,00 tramite la Carta elettronica per gli anni scolastici indicati e disposto la rifusione delle spese

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pordenone, Sezione Lavoro, n. 63/2024, pubblicata il 2 settembre 2024, notificata il 24 novembre 2025 e passata in giudicato. La pronuncia aveva riconosciuto il loro diritto a usufruire del beneficio economico annuo di € 500,00, per gli anni scolastici ivi indicati, attraverso la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, e aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite. Deducevano la mancata esecuzione del giudicato e chiedevano l’ordine di adempimento, la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza e una misura pecuniaria per ogni eventuale giorno di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è opposto.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso dalla rituale notificazione della sentenza il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, e ha accertato che il giudicato si era formato. Nel merito ha accolto il ricorso, rilevando che il Ministero non aveva adempiuto alle statuizioni della sentenza. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione della decisione a istanza di parte o dalla sua comunicazione amministrativa. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale ministeriale competente, da investire con istanza del creditore soltanto dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione; il commissario dovrà provvedere nei successivi 60 giorni e non avrà diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Ha condannato il Ministero a pagare € 1.500,00, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio di ottemperanza, e a rimborsare il contributo unificato nella misura versata. Spese e rimborso sono stati distratti in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Non risulta adottata la richiesta misura pecuniaria per ogni ulteriore giorno di ritardo.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Con ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), del codice del processo amministrativo, parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza in epigrafe

    La disposizione è individuata quale base dell’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la rituale notifica della sentenza in copia attestata conforme all’originale e prima della proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

    Ai fini della procedibilità dell’ottemperanza, il TAR ha ritenuto necessario il decorso del termine di 120 giorni dalla rituale notificazione della sentenza prima della proposizione del ricorso.

  • art. 114 c.p.a.

    Esso deve pertanto essere accolto, con adozione delle conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 del codice del processo amministrativo.

    Accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza adotta le misure necessarie a garantirne l’attuazione, compresi l’ordine di adempiere e la nomina condizionata del commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Con ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), del codice del processo amministrativo, parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza in epigrafe, con la quale è stato dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, per gli anni scolastici indicati in sentenza, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, ed il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a rifondere le spese di lite liquidate.

    La norma è indicata come fondamento legislativo del beneficio della Carta elettronica riconosciuto ai ricorrenti dal giudicato da eseguire.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il Ministero intimato sarà, inoltre, tenuto a rimborsare alla parte ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.

    In caso di accoglimento, il Ministero è tenuto a rimborsare alla parte ricorrente il contributo unificato versato, una volta passata in giudicato la sentenza.

  • art. 93 c.p.c.

    Le spese di lite e il rimborso del contributo unificato devono distrarsi a favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del codice di procedura civile e dell’art. 39 del codice del processo amministrativo.

    La dichiarazione di antistatarietà del difensore consente la distrazione in suo favore delle spese di lite e del rimborso del contributo unificato.

  • art. 39 c.p.a.

    Le spese di lite e il rimborso del contributo unificato devono distrarsi a favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del codice di procedura civile e dell’art. 39 del codice del processo amministrativo.

    La disciplina processuale amministrativa è richiamata quale base per la distrazione delle somme liquidate in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza al giudicato civile è procedibile, quando sia stata ritualmente notificata la sentenza in copia conforme, dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.
  • Accertata la formazione del giudicato e la mancata esecuzione delle statuizioni da parte dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza ordina l’adempimento entro un termine determinato e può nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta può essere subordinata alla scadenza infruttuosa del termine assegnato all’Amministrazione e a una successiva istanza del creditore; il commissario opera entro il termine fissato dal giudice e non ha diritto a compenso quando l’attività rientra nei suoi compiti istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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