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Ordinanza

Ordinanza n. 1959/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300242

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto regionale di ripartizione degli oneri di payback per il superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, con gli atti ministeriali presupposti; quota richiesta alla ricorrente pari a € 6.635,35

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha chiesto l’annullamento del decreto della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022 e dell’allegato A, che le attribuivano € 6.635,35 a titolo di ripiano dello sforamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché degli atti presupposti statali. Tra questi ha contestato specificamente le linee guida adottate con decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, deducendone il contrasto con la normativa vigente e la lacunosità, carenza e genericità. La Regione ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Veneto, in ragione dell’impugnazione degli atti statali presupposti.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale, senza esaminare le censure di merito. Ha rilevato che il decreto ministeriale recante le linee guida impugnate ha natura normativa o comunque generale e produce effetti sull’intero territorio nazionale: la competenza a conoscerne spetta al TAR Lazio, sede di Roma, ai sensi dell’art. 13, commi 3 e 4-bis, c.p.a. La competenza sugli atti statali presupposti di natura normativa o generale attrae anche quella sull’impugnazione del decreto regionale direttamente lesivo. La causa può essere riassunta davanti al TAR Lazio nei modi e nei termini dell’art. 15, comma 4, c.p.a.; le spese sono riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 3, c.p.a.

    la competenza relativa agli atti statali presupposti di natura normativa o generale aventi efficacia sull’intero territorio nazionale – per il quale è competente il T.A.R. Lazio, sede di Roma, ai sensi dell’art. 13, comma 3, cod. proc. amm. – attrae anche la competenza a conoscere dell’impugnazione del provvedimento regionale da cui direttamente deriva l’interesse a ricorrere

    Gli atti statali normativi o generali con efficacia nazionale sono devoluti al TAR Lazio, sede di Roma; la competenza così individuata attrae quella relativa all’impugnazione del provvedimento regionale da cui deriva direttamente l’interesse a ricorrere.

  • art. 13, comma 4-bis, c.p.a.

    La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza

    La regola di attrazione della competenza relativa all’atto direttamente lesivo non si applica agli atti presupposti normativi o generali, per i quali operano i criteri ordinari; quando tali atti hanno efficacia nazionale, la competenza su di essi può attrarre quella sull’atto regionale consequenziale.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    di dover dichiarare l’incompetenza territoriale del T.A.R. Veneto a favore del T.A.R. Lazio, sede di Roma, davanti al quale la presente causa potrà essere riassunta nei modi e nei termini di cui all’art. 15, comma 4, cod. proc. amm.

    Dichiarata l’incompetenza territoriale, il processo può proseguire davanti al giudice indicato come competente mediante riassunzione nei modi e nei termini previsti dalla norma.

Massime di principio

  • Quando un ricorso cumula l’impugnazione di un provvedimento regionale direttamente lesivo e di atti statali presupposti di natura normativa o generale efficaci sull’intero territorio nazionale, la competenza territoriale del TAR individuata secondo i criteri ordinari per questi ultimi atti attrae anche la competenza sull’impugnazione del provvedimento regionale.
  • L’eccezione prevista dall’art. 13, comma 4-bis, c.p.a. mantiene fermi gli ordinari criteri di competenza per l’impugnazione degli atti presupposti normativi o generali; per gli atti con efficacia nazionale è competente il TAR Lazio, sede di Roma.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaFarmaci e dispositivi
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiRiparto di giurisdizione

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