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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21471/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che aveva ripristinato la custodia cautelare in carcere, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 274, 275 e 299 c.p.p. per mancata valutazione autonoma e concreta delle esigenze cautelari e degli elementi sopravvenuti; vizio di motivazione per assenza di elementi specifici e attuali a sostegno del pericolo di reiterazione del reato; violazione del principio del "minor sacrificio necessario" e mancata comparazione tra le misure cautelari alternative, con la contestazione che il Collegio si sarebbe limitato a ratificare la prospettazione del Pubblico Ministero senza adeguata rivalutazione critica.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame aveva fornito motivazione articolata e sufficiente sulla sussistenza di un quadro indiziario grave e attuale: attività di spaccio strutturata e sistematica (cocaina) coordinata da altro coindagato, episodi probatori documentati (intercettazioni, osservazioni, dichiarazioni degli acquirenti, sequestri come oltre 9 grammi occultati), reiterazione della condotta nonostante misure restrittive e precedenti arresti, violazioni delle prescrizioni cautelari e pervicacia dell'imputato. Per questi motivi la Corte ha ritenuto aspecifici ed insufficienti i motivi di ricorso sotto il profilo intrinseco ed estrinseco. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), e disposti gli adempimenti di cancelleria.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma richiamata a supporto dei criteri per la valutazione delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia correttamente applicato i criteri valutando la gravità degli indizi e il concreto pericolo di reiterazione

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma sul principio di adeguatezza e proporzionalità delle misure; la Corte ha ritenuto motivata la scelta della misura più afflittiva in presenza di elementi che escludevano l'idoneità delle misure meno gravose

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di modifiche della misura cautelare; la Corte ha ritenuto che la modifica e il successivo ripristino siano stati valutati secondo i criteri di legge e adeguatamente motivati dal Tribunale del riesame

  • art. 309 cod. proc. pen.

    ordinanza n. 2828 del 27 ottobre 2025 emessa in sede di riesame ex art. 309 c.p.p.

    Richiamata per indicare che il quadro indiziario era già stato accertato in precedente riesame e non impugnato in Cassazione, costituendo base per la conferma della gravità del quadro indiziario

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma richiamata in tema di vizio di motivazione (motivazione apparente/contraddittoria) che il ricorrente aveva invocato; la Corte ha ritenuto però la motivazione del Tribunale del riesame adeguata e non affetta da quel vizio

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese

  • sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata a fondamento della possibilità di condannare il ricorrente al pagamento a favore della Cassa delle ammende quando non emergono elementi che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilità

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione

Massime di principio

  • Il giudice del riesame deve compiere una valutazione motivata e attuale delle esigenze cautelari: tuttavia, se un precedente riesame ha già accertato un quadro indiziario grave non impugnato, tale accertamento può essere richiamato e costituisce base solida per il ripristino di una misura più afflittiva
  • Per giustificare la custodia in carcere rispetto a misure meno afflittive occorre dimostrare, con elementi specifici e concreti, il pericolo attuale di reiterazione, la continuità dell'attività illecita, la pervicacia e l'inefficacia delle prescrizioni
  • La Corte di legittimità richiede che i motivi di ricorso siano specifici: la mera reiterazione di principi generali (proporzionalità, esigenza cautelare) senza puntuale confronto con la motivazione impugnata è insufficiente e può determinare l'inammissibilità
  • Nel bilanciamento tra tutela della libertà personale e necessità cautelari prevale la documentazione fattuale (intercettazioni, riscontri, sequestri, dichiarazioni), che se coerente e sistematica può legittimare misure più afflittive
  • Il principio del 'minor sacrificio necessario' impone comunque una comparazione tra misure, ma questa può ritenersi adeguatamente svolta se il giudice esprime motivazione circa l'inidoneità delle misure alternative rispetto agli specifici rischi evidenziati
  • L'inammissibilità del ricorso comporta rischi economici: condanna alle spese processuali e possibile obbligo di versamento alla Cassa delle ammende se non risulta l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità

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