Tribunale, Ordinanza T-99/19
Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 25 settembre 2019. — Nathaniel Magnan contro Commissione europea. — Ricorso per carenza, per risarcimento danni e di annullamento – Libera circolazione dei lavoratori – Libertà professionale – Accordo tra la Comunità Europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone – Asserita violazione di tale accordo da parte di disposizioni legislative e regolamentari svizzere che disciplinano l’esercizio della professione medica – Domanda di adozione di misure nei confronti della Svizzera e domanda di risarcimento dei danni subiti – Risposta del SEAE – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto. — Causa T-99/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di un medico francese che lamentava l’inerzia della Commissione nel reagire alla disciplina svizzera sull’accesso dei medici stranieri all’assicurazione sanitaria obbligatoria. Ha ritenuto irricevibile la domanda per carenza e quella di annullamento, perché il ricorrente non era direttamente interessato e non poteva esigere misure unilaterali verso la Svizzera. Ha inoltre respinto le domande risarcitorie, esclusa sia la violazione sufficientemente qualificata sia la possibilità di ottenere una penalità nel quadro degli articoli 268 e 340 TFUE.
Ricorso di un medico francese contro la Commissione per asserita inerzia nel far rispettare l’ALCP alla Svizzera e per risarcimento danni: il Tribunale respinge il ricorso come in parte irricevibile e in parte infondato.
La questione giuridica
Se la Commissione avesse l’obbligo, azionabile dal singolo, di adottare misure unilaterali nei confronti della Confederazione svizzera per asserita violazione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP); se il diniego o l’inerzia potessero essere impugnati con ricorso per carenza o per annullamento; e se l’Unione potesse essere condannata al risarcimento dei danni e a una penalità per il preteso mancato intervento.
Principio di diritto
Il singolo non può pretendere, mediante ricorso per carenza o per annullamento, che la Commissione adotti misure unilaterali contro la Confederazione svizzera per una pretesa violazione dell’ALCP, poiché tali misure non incidono direttamente sulla sua situazione giuridica, richiedono comunque valutazioni discrezionali e non gli attribuiscono un diritto soggettivo azionabile. Di conseguenza, in mancanza di un obbligo della Commissione di agire, non sussiste né carenza né responsabilità extracontrattuale dell’Unione; è inoltre irricevibile la richiesta di imporre una penalità.
Norme richiamate
- Articolo 265 TFUE
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 268 TFUE
- Articolo 340 TFUE
- Articolo 17, paragrafo 1, TUE
- Articolo 19 dell’Accordo CE-Stati membri/Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone (ALCP)
- Articolo 25, paragrafi 2 e 3, ALCP
- Articolo 11 ALCP
- Articoli 2, 7, 13 e 16, paragrafo 2, ALCP
- Articolo 55 della direttiva 2005/36/CE
- Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Inerzia della Commissione e responsabilità dell’Unione nel contesto dell’ALCP
L’ordinanza riguarda un ricorso proposto da un medico francese contro la Commissione europea in relazione alla disciplina svizzera che limita l’accesso dei medici all’esercizio a carico dell’assicurazione sanitaria obbligatoria nel Cantone di Ginevra. Il Tribunale esamina tre domande: carenza ex articolo 265 TFUE, annullamento ex articolo 263 TFUE e risarcimento danni ex articoli 268 e 340 TFUE.
Fatti e procedimento principale
Il ricorrente aveva chiesto nel 2013 l’autorizzazione a esercitare a Ginevra. Le autorità cantonali gli consentivano di esercitare sotto la propria responsabilità, ma non a carico dell’assicurazione sanitaria obbligatoria, sulla base della cosiddetta clausola di necessità prevista dal diritto federale svizzero. Il Tribunale amministrativo federale svizzero respingeva poi il suo ricorso nel 2018, ritenendo la misura giustificata da ragioni di sanità pubblica.
Il ricorrente si rivolgeva quindi alla Commissione chiedendo di adottare tutte le misure consentite dall’ALCP contro la Svizzera e di risarcirlo per i danni subiti dal 2013. Il SEAE, con lettera del 20 dicembre 2018, gli rispondeva che la questione era discussa con le autorità svizzere, ma che non esisteva un meccanismo di risoluzione delle controversie diverso da quello politico previsto dall’ALCP.
Domande proposte davanti al Tribunale
Il ricorrente chiedeva:
- che fosse dichiarata l’inerzia illegittima della Commissione per non aver adottato misure contro la Svizzera;
- l’annullamento del presunto rifiuto espresso nella lettera del SEAE;
- il risarcimento dei danni patiti dal 2013 e una penalità giornaliera fino alla cessazione della violazione.
Ricevibilità della domanda per carenza
Il Tribunale ricorda che il ricorso per carenza è ricevibile solo se l’istituzione è stata previamente diffidata ad agire e, soprattutto, se l’omissione riguarda un atto che avrebbe dovuto produrre effetti giuridici vincolanti nei confronti del ricorrente oppure costituire il presupposto necessario di un procedimento che conduca a un simile atto.
Nel caso concreto, le misure che il ricorrente chiedeva alla Commissione di adottare avrebbero riguardato solo i rapporti tra Unione e Svizzera e non avrebbero inciso direttamente sulla sua situazione giuridica, né avrebbero costituito il presupposto necessario di un procedimento nei suoi confronti. Il ricorso per carenza è quindi dichiarato manifestamente irricevibile.
Merito della domanda per carenza
Anche a volerla ritenere ricevibile, la domanda sarebbe infondata. Il Tribunale osserva che l’ALCP prevede, per le controversie interpretative o applicative, soltanto il ricorso al Comitato misto ai sensi dell’articolo 19, senza obbligo di risultato. Non esiste un meccanismo che imponga alla Commissione di adottare misure unilaterali contro la Svizzera; inoltre, tali misure richiederebbero comunque ponderazioni politiche ampie e, in ogni caso, il consenso degli Stati membri e l’autorizzazione del Consiglio.
Il Tribunale respinge anche gli argomenti fondati sull’articolo 47 della Carta e sui principi di effettività ed equivalenza, rilevando che tali principi non consentono al giudice dell’Unione di oltrepassare le competenze attribuite dai Trattati.
Domanda di annullamento del presunto rifiuto di agire
Quanto alla domanda di annullamento, il Tribunale osserva che il ricorrente non era direttamente interessato dall’eventuale rifiuto della Commissione, perché anche un’eventuale azione dell’istituzione verso la Svizzera non avrebbe modificato direttamente la sua situazione giuridica in Svizzera. Per la stessa ragione, il ricorso è manifestamente irricevibile.
Domanda risarcitoria e richiesta di penalità
La richiesta di imporre una penalità è respinta come manifestamente irricevibile, poiché nel quadro degli articoli 268 e 340 TFUE il giudice dell’Unione può solo liquidare il danno, non imporre misure coercitive per ottenere la cessazione di una violazione.
Sul risarcimento, il Tribunale rileva che la responsabilità extracontrattuale dell’Unione richiede una violazione sufficientemente qualificata di una norma che conferisca diritti ai singoli, oltre a danno certo e nesso causale. Qui manca anzitutto una norma che attribuisca al ricorrente il diritto di esigere misure contro la Svizzera; inoltre, la Commissione dispone di un ampio margine di valutazione nella gestione delle relazioni con la Confederazione svizzera. Non vi è quindi alcuna violazione grave e manifesta dei limiti del potere discrezionale.
Il Tribunale esclude anche la responsabilità oggettiva dell’Unione, richiamando la giurisprudenza secondo cui il diritto dell’Unione non prevede, allo stato, un regime di responsabilità senza illecito.
Esito
Il ricorso viene respinto integralmente: in parte come manifestamente irricevibile, in parte come manifestamente infondato in diritto. Il ricorrente è inoltre condannato alle spese.
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