Cassazione Civile, Ordinanza n. 02086/2026 del 31/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una prima azione promossa dalla lavoratrice per ottenere somme asseritamente dovute a titolo di lavoro straordinario festivo, poi soddisfatta in esecuzione di una sentenza di primo grado successivamente riformata. Dopo il passaggio in giudicato della decisione sfavorevole alla lavoratrice, l'azienda datrice di lavoro ha agito per la restituzione di quanto pagato. In appello, però, la domanda di ripetizione dell'indebito è stata dichiarata inammissibile per difetto/inesistenza della procura alle liti: la Corte territoriale ha ritenuto che un atto amministrativo interno del 2019, relativo all'affidamento di una problematica generale agli uffici legali e a un supporto operativo, non valesse come procura processuale né come autorizzazione riferita a specifica azione giudiziaria. L'azienda ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi sostanziali, che la Corte d'appello avrebbe confuso tale delibera con la procura speciale alle liti successivamente depositata, già esistente prima della notificazione del ricorso, e che comunque il vizio sarebbe stato al più una nullità sanabile ex art. 182, comma 2, c.p.c., non già un'inesistenza non emendabile. La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, ritenendo corretta la qualificazione del vizio come mancanza/inesistenza della procura al momento del deposito dell'atto introduttivo, non sanabile né tramite il successivo deposito della procura né mediante il meccanismo di regolarizzazione ex art. 182 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis.
La decisione
La Corte di cassazione ha confermato la sentenza d'appello che aveva dichiarato inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall'azienda ospedaliera. Ha escluso che la procura depositata successivamente potesse sanare il difetto originario, perché nel rito del lavoro la costituzione del ricorrente avviene con il deposito del ricorso e, nel regime applicabile, l'art. 125, comma 2, c.p.c. non opera; ha inoltre affermato che l'art. 182, comma 2, c.p.c. nella formulazione antecedente alla riforma Cartabia consente la sanatoria solo del vizio di nullità della procura, non della sua inesistenza o mancanza in atti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione delle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli ulteriori oneri previsti dal d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
È invocato dalla ricorrente come norma processuale la cui violazione avrebbe caratterizzato la decisione d'appello; la Corte di cassazione non ne fa applicazione decisiva, concentrandosi invece sulla questione della procura e della sanabilità del vizio.
art. 125 c.p.c.
Nel rito introdotto con citazione consente la procura rilasciata dopo la notificazione ma prima della costituzione; la Corte esclude che tale meccanismo sia applicabile al processo iniziato con ricorso, come il rito del lavoro.
art. 163 n. 6 c.p.c.
È richiamato per affermare che il rilascio della procura alle liti è presupposto della valida costituzione del rapporto processuale e requisito essenziale dell'atto introduttivo.
art. 165 c.p.c.
È richiamato per evidenziare che, nel processo iniziato con citazione, la costituzione avviene entro dieci giorni dalla notificazione, fattispecie diversa da quella del ricorso.
art. 182 c.p.c.
Nel testo applicabile ratione temporis consente la sanatoria dei difetti di rappresentanza, assistenza o autorizzazione e dei vizi che determinano la nullità della procura, ma non della sua inesistenza o mancanza in atti.
legge n. 69 del 2009
Ha modificato l'art. 182 c.p.c. nel testo richiamato dalla Corte, ma non fino a ricomprendere la sanatoria dell'inesistenza della procura.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata assunta dopo proposta di definizione accelerata e richiesta di decisione da parte della ricorrente.
art. 96 c.p.c.
La Corte, rigettando il ricorso in conformità alla proposta ex art. 380-bis, applica le condanne pecuniarie previste per il comportamento processuale valutato come meritevole di sanzione.
art. 156 c.p.c.
È menzionato solo come possibile fattispecie evocata dalla ricorrente nella memoria per sostenere il raggiungimento dello scopo, ma la Corte esclude che ciò possa rilevare nel caso concreto.
art. 153 c.p.c.
È richiamato solo per escludere la rimessione in termini, che presupporrebbe una non imputabilità non ravvisabile nel deposito di un atto diverso da quello dovuto.
D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per gli ulteriori oneri contributivi conseguenti al rigetto del ricorso.
D.lgs. n. 149 del 2022
È richiamato solo per la disciplina sopravvenuta della sanatoria della mancanza di procura, ritenuta però non applicabile ai fatti e al procedimento in esame.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, la procura alle liti deve essere presente al momento del deposito del ricorso: il successivo rilascio non sana l'originaria mancanza dell'atto introduttivo, perché la costituzione del ricorrente coincide con il deposito del ricorso stesso.
- Nel regime anteriore alla riforma Cartabia, l'art. 182, comma 2, c.p.c. consente la regolarizzazione solo della nullità della procura o di difetti di rappresentanza/autorizzazione, non dell'inesistenza o della mancanza in atti della procura.
- Un atto amministrativo interno che affidi genericamente una questione agli uffici legali non equivale, di per sé, a procura speciale alle liti né a specifica autorizzazione all'introduzione di una causa.
- La sanatoria per raggiungimento dello scopo o la rimessione in termini non sono invocabili per rimediare al deposito originario di un atto processuale privo della necessaria procura, salvo che nel ricorso siano dedotte e provate puntualmente le condizioni normative richieste.
- La mancanza originaria della procura nella fase introduttiva determina un vizio che incide sulla validità della costituzione in giudizio e rende la domanda inammissibile in rito, non essendo sufficiente il successivo deposito della procura per retroagire alla data del ricorso.
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