Cassazione Civile, Sentenza n. 2095/2023 del 24/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'agente della riscossione ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi relativi a due cartelle esattoriali; ha dedotto (1) la corretta applicazione della prescrizione decennale ai crediti erariali e quindi l'erronea applicazione del termine quinquennale alle sanzioni (art. 20 d.lgs. 472/1997 vs art. 24 d.lgs. 472/1997), (2) la illegittimità dell'applicazione della prescrizione quinquennale agli interessi da ritardato pagamento (richiamando disciplina speciale tributaria), e (3) che dovesse essere tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione prevista dall'art. 1, comma 623, l. 27 dicembre 2013, n. 147 (sospensione fino al 15 giugno 2014) nella determinazione della tempestività delle notificazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i primi due motivi, ritenendo: (i) che le sanzioni tributarie soggiacciono a disciplina speciale e si prescrivono in cinque anni ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 472/1997; (ii) che gli interessi, pur accessori nell'origine, costituiscono obbligazione autonoma soggetta al termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ. (applicazione prevalente della giurisprudenza che estende il quinquennio agli interessi tributari). Tuttavia il terzo motivo è stato ritenuto fondato: l'art. 1, comma 623, l. n. 147/2013 determina la sospensione dei termini di prescrizione fino al 15 giugno 2014 per i ruoli affidati entro il 31 ottobre 2013; la sentenza impugnata è stata cassata e rinviata al giudice di merito per la corretta applicazione di tale sospensione e per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 20 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento
La Corte ha interpretato la norma come disciplina speciale e unitaria della prescrizione delle sanzioni tributarie: le sanzioni si prescrivono in 5 anni indipendentemente dall'essere irrogate contestualmente all'atto di recupero del tributo.
art. 24 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Secondo la Corte l'art. 24 disciplina l'applicazione delle regole di riscossione alle sanzioni in fase esecutiva ma non modifica il regime prescrizionale autonomo delle sanzioni previsto dall'art. 20.
art. 2948, n. 4, cod. civ.
La Corte conferma che gli interessi costituiscono obbligazione autonoma soggetta al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 n. 4, applicabile anche agli interessi tributari, indipendentemente dalla fonte o natura degli interessi.
art. 2946 cod. civ.
Riferimento alla disciplina generale sulla prescrizione (in particolare decorrenza e computo); utilizzata per valutare le eccezioni e le sospensioni da considerare nella determinazione dei termini prescrizionali.
art. 1, comma 623, l. 27 dicembre 2013, n. 147
per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione
La Corte ha ritenuto applicabile tale sospensione ai ruoli affidati entro il 31 ottobre 2013; la mancata considerazione di questa sospensione nella sentenza di merito ha reso necessario il cassazione e rinvio per il riesame della prescrizione.
art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (sospensione COVID-19)
La Corte ha chiarito che la sospensione COVID-19 è cumulabile con la sospensione feriale quando i periodi non si sovrappongono o comunque è coerente con la ratio di tutela del diritto di difesa; la giurisprudenza ha ammesso la cumulabilità in vari scenari.
Massime di principio
- Le sanzioni tributarie seguono un regime prescrizionale speciale: salvo diversa disposizione, il diritto alla riscossione delle sanzioni si prescrive in cinque anni ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 472/1997, anche quando le sanzioni sono notificate insieme agli atti di recupero.
- Gli interessi, pur avendo origine accessoria rispetto al capitale, costituiscono obbligazione autonoma che si prescrive in cinque anni ai sensi dell'art. 2948 n. 4 cod. civ.; in materia tributaria la giurisprudenza prevalente applica quindi il quinquennio agli interessi.
- Le sospensioni legislative dei termini (es. art. 1, comma 623, l. n. 147/2013) devono essere attentamente valorizzate nel calcolo della prescrizione: se rilevanti, possono interrompere o sospendere il decorso del termine e cambiare l'esito della valutazione sulla tempestività delle notifiche.
- La sospensione dei termini introdotta per l'emergenza COVID-19 può essere cumulata con la sospensione feriale e con altre sospensioni, nei limiti della loro compatibilità temporale e della ratio di tutela del diritto di difesa; va valutata cronologicamente la sovrapposizione dei periodi.
- In contenzioso tributario è strategico verificare non solo la data di notifica dell'atto finale (cartella o intimazione) ma anche tutte le norme di sospensione o interruzione dei termini applicabili nel periodo considerato, poiché possono modificare la decorrenza della prescrizione.
- Se si contesta la prescrizione di interessi o sanzioni, è utile indicare esplicitamente eventuali sospensioni normative (anche pregresse, come quella del 2014) che possano interrompere o sospendere il decorso dei termini; in caso di dubbio, il giudice di rinvio dovrà ricostruire il computo temporale tenendo conto di tali sospensioni.
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