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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26410/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione diretto avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze dell'8/3/2024. Il ricorrente censura: (i) errata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e dell'art. 9 d.lgs. 74/2000 con riferimento al capo G) (sostenendo che, pur istigatore/mandante degli emittenti fatture, non ricoprendo la qualità di emittente avrebbe dovuto beneficiare della deroga di cui all'art.9); (ii) mancata valutazione e travisamento della prova documentale relativa all'effettiva operatività della società Overcraft e alla consapevolezza del Torchio; (iii) carenza di motivazione circa la sussistenza del reato contestato al capo L) atteso che la società avrebbe versato l'IVA e quindi non sarebbe stata realizzata una operazione in esenzione; (iv) errata applicazione dell'art. 545-bis c.p.p. perché la Corte d'appello non avrebbe attivato d'ufficio la procedura di sostituzione della pena detentiva breve (norma vigente ratione temporis ante d.lgs. 31/2024); (v) vizio di motivazione sulla durata delle pene accessorie (ancorate automaticamente alla pena detentiva ai sensi dell'art.37 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto/inammissibili la maggior parte dei motivi (in particolare quelli attinenti alla qualificazione fattuale e alla valutazione delle prove e la contestazione sulla mancata applicazione d'ufficio dell'art.545-bis nel regime anteriore alla novella), ritenendoli questioni di merito non sindacabili in sede di legittimità o manifestamente infondate. Ha però accolto il motivo relativo alla mancanza di motivazione sulla determinazione della durata delle pene accessorie applicate ai sensi dell'art.12 d.lgs. 74/2000: la sentenza di appello è stata annullata con rinvio limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie temporanee, perché la Corte di appello le aveva ancorate meccanicamente alla pena principale senza motivazione conforme ai criteri dell'art.133 c.p. Per il resto la sentenza di merito rimane confermata: reati estinti per prescrizione per alcuni capi (A, C, G, M, K), assoluzione di Carletti per alcuni capi, condanna del Torchio per il capo L) con pena rideterminata in appello (1 anno e 6 mesi) confermata in Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che la sentenza di non doversi procedere o di assoluzione per estinzione del reato può essere trasformata in assoluzione ai sensi dell'art.129, comma 2, c.p.p., soltanto quando le circostanze che escludono la rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile (valutazione 'ictu oculi').

  • art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma incriminatrice relativa a dichiarazioni o documenti fiscalmente rilevanti (richiamata come capo G)); la Corte ha rilevato l'estinzione per prescrizione del reato contestato al capo G) ma ha valutato l'impossibilità di assolvere per mera constatazione alla luce degli elementi di fatto presenti.

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    Richiamata nella doglianza come distinzione della fattispecie contestata rispetto all'art.8; la decisione affronta la questione di compatibilità tra diverse fattispecie del decreto e la deroga di cui all'art.9.

  • art. 9 d.lgs. 74/2000

    Disposizione derogatoria sul concorso di persone: la giurisprudenza costante esclude l'applicazione dell'art.9 al soggetto che cumula la qualità di emittente e di amministratore della società utilizzatrice; la Corte rileva che la questione, essendo fondata su accertamenti di fatto sulla qualità rivestita dall'imputato, non è sindacabile in sede di legittimità se non con mera constatazione dagli atti.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come riferimento al concorso di persone e alla parità dei titoli di responsabilità: la giurisprudenza esclude la deroga dell'art.9 quando il soggetto cumula ruoli sostanziali nelle parti coinvolte.

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Sul testo antecedente alla novella del 2024 la Corte afferma che la sostituzione delle pene detentive brevi non può essere disposta d'ufficio dal giudice d'appello se l'appellante non ha formulato una specifica e motivata istanza; la conversione resta soggetta a discrezionalità e ai criteri di cui all'art.133 c.p.

  • d.lgs. n. 31/2024

    Richiamato per contestualizzare il regime normativo ratione temporis: la Corte valuta la questione dell'art.545-bis alla luce della normativa vigente al momento della sentenza di appello (anteriore alla novella).

  • art. 37 cod. pen.

    Citato dal ricorrente per criticare l'ancoraggio delle pene accessorie alla pena principale; la Corte ricorda invece la giurisprudenza secondo cui non è ammesso un automatico parallelo e le pene accessorie devono essere motivate in concreto.

  • art. 12 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma che prevede pene accessorie (interdizioni) per i reati tributari: la Corte annulla con rinvio la determinazione della durata di tali pene perché la Corte di appello le ha determinare senza motivazione specifica e senza applicare i criteri dell'art.133 c.p.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e, per estensione, per la concreta determinazione delle pene accessorie: la Corte richiede che la durata delle accessorie sia motivata sulla base di tali criteri e non ancorata automaticamente alla pena principale.

  • art. 216 legge fallimentare (richiamata dalla Corte Cost.)

    «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa»

    La Corte costituzionale ha usato questa formulazione per affermare il principio che la durata delle pene accessorie, quando previsto un limite massimo, deve essere determinata concretamente e non automaticamente ancorata alla pena principale; principio generale richiamato dalla Corte di Cassazione per i reati tributari.

Massime di principio

  • Quando un reato risulta estinto per prescrizione, il giudice può emettere una sentenza di assoluzione ai sensi dell'art.129 c.p.p. solo se le circostanze che escludono la rilevanza penale emergono dagli atti in modo assolutamente incontestabile (valutazione 'ictu oculi'); altrimenti il giudice si limita a dichiarare l'estinzione.
  • Le questioni di merito fondate su accertamenti di fatto (es. ruolo concreto dell'imputato in società diverse, valutazione documentale sull'operatività di una società) non sono sindacabili in sede di cassazione salvo vizio logico-giuridico; in cassazione prevale il sindacato di legittimità e non una rinnovata valutazione probatoria.
  • La deroga di cui all'art.9 d.lgs. 74/2000 (limitazione del concorso di persone) non si applica al soggetto che cumula le qualità di emittente e di amministratore della società utilizzatrice; l'applicabilità della deroga dipende da accertamenti fattuali sulla posizione effettiva dell'imputato.
  • Prima della modifica normativa del 2024, l'istanza di sostituzione delle pene detentive brevi doveva essere formulata in modo specifico e motivato nell'atto d'appello (o comunque dal difensore): il giudice d'appello non poteva sostituire ex officio la pena in assenza di tale richiesta; inoltre la sostituzione resta una decisione discrezionale basata sui criteri dell'art.133 c.p.
  • La determinazione della durata delle pene accessorie che prevedono limiti minimi e massimi non può essere meccanicamente ancorata alla pena principale: deve essere motivata concretamente con riferimento ai criteri di cui all'art.133 c.p. e ai principi di proporzionalità richiamati dalla giurisprudenza costituzionale.
  • Per ottenere in via d'appello benefici o misure alternative (es. sostituzione di pena) è essenziale formulare richieste specifiche e supportarle con deduzioni e motivazioni documentali: omissioni nella fase di appello precludono taluni rimedi in sede di merito e in legittimità.

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