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Sentenza

Sentenza del 15/05/2015 n. 9940 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento per gli anni 1999 e 2000, contestando alla società la cessione di pneumatici in regime di non imponibilità IVA ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972. Le dichiarazioni d'intento delle società acquirenti, che si erano qualificate come esportatori abituali, erano risultate false. L'Ufficio ha quindi recuperato l'IVA e applicato sanzioni per complessivi Euro 12.894.379,69. La società ha contestato, tra l'altro, la durata della verifica fiscale, la duplicazione dell'imposta, l'effetto del risarcimento effettuato in sede penale, l'assenza di responsabilità del cedente, la mancata esportazione dei beni, l'uso di presunzioni e il valore della sentenza di patteggiamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che il superamento del termine di permanenza degli operatori presso la sede del contribuente previsto dall'art. 12, comma 5, dello Statuto dei diritti del contribuente non determina, in assenza di una specifica sanzione normativa, la nullità dell'accertamento né l'inutilizzabilità dei dati acquisiti. Non vi è duplicazione d'imposta quando la pretesa viene rivolta a soggetti diversi, cedente e cessionario, poiché la doppia imposizione ricorre solo quando la stessa imposta grava sul medesimo soggetto. Il risarcimento del danno erariale effettuato dall'amministratore in sede penale non estingue automaticamente l'obbligazione tributaria della società, trattandosi di pretese diverse e rivolte a soggetti differenti. La non imponibilità IVA viene meno quando la dichiarazione d'intento è falsa e il cedente sapeva, o avrebbe dovuto sapere usando la normale diligenza, di partecipare alla frode; il cedente deve quindi versare l'IVA, salvo provi di aver adottato tutte le misure ragionevoli per evitare il coinvolgimento fraudolento. I motivi relativi alle presunzioni e al patteggiamento sono stati dichiarati inammissibili, anche perché la sentenza d'appello aveva valorizzato numerosi ulteriori elementi probatori e aveva richiamato il patteggiamento solo ad abundantiam. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché l'Agenzia non si era costituita tempestivamente.

Norme richiamate

  • Legge n. 212/2000, art. 12, comma 5, Statuto dei diritti del contribuente

    La permanenza degli operatori (...) non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine.

    Il termine è ordinatorio e non perentorio: il suo superamento non comporta automaticamente la nullità dell'avviso di accertamento né l'inutilizzabilità delle prove acquisite, poiché la legge non prevede tali conseguenze.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 8, comma 1, lett. c)

    Norma relativa alle cessioni di beni effettuate nei confronti di esportatori abituali in regime di non imponibilità IVA.

    Il regime di non imponibilità richiede una dichiarazione d'intento veritiera e un'effettiva destinazione dei beni all'esportazione. Il beneficio non opera se la dichiarazione è falsa e il cedente è consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, della frode.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 8, comma 2

    La dichiarazione d'intento non esclude la responsabilità del cedente quando questi opera consapevolmente sulla base di una dichiarazione ideologicamente falsa.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 17, comma 1

    L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili.

    Quando la cessione non può beneficiare del regime di non imponibilità, l'IVA è dovuta ordinariamente dal cedente quale soggetto che effettua l'operazione imponibile.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 21, comma 7

    È richiamata nel contesto della responsabilità derivante dall'emissione di documentazione fiscale non corrispondente alla reale natura dell'operazione.

  • D.L. n. 746/1983, art. 1, comma 1, lett. c)

    Disciplina la dichiarazione d'intento dell'esportatore abituale. La dichiarazione deve attestare veridicamente i requisiti soggettivi e oggettivi e la destinazione dei beni all'esportazione.

  • D.L. n. 746/1983, art. 2, comma 1

    Qualora sia stata rilasciata la dichiarazione, dell'omesso pagamento dell'imposta rispondono soltanto i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa.

    La previsione non protegge il cedente che utilizzi una dichiarazione falsa sapendone la falsità: tale condotta è equiparata, ai fini della responsabilità, all'operare senza dichiarazione.

  • D.Lgs. n. 471/1997, art. 7, comma 3

    È richiamato in relazione alle sanzioni applicabili nell'ambito delle operazioni effettuate sulla base di dichiarazioni d'intento irregolari o false.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 54, comma 2

    Consente la rettifica della dichiarazione IVA sulla base degli elementi probatori previsti dalla disciplina dell'accertamento; nel caso concreto la decisione valorizzava molteplici elementi concordanti, non una presunzione isolata.

  • Art. 445, comma 1-bis, c.p.p.

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta non costituisce automaticamente prova della responsabilità nel giudizio tributario. Può tuttavia essere valutata come elemento indiziario, soprattutto insieme ad altri elementi, e nel caso concreto è stata considerata solo aggiuntivamente.

  • Art. 62, n. 6, c.p.

    Il risarcimento del danno effettuato dall'amministratore nell'ambito penale non estingue necessariamente il debito IVA della società, poiché risarcimento e imposta hanno natura, titolo e destinatari diversi.

  • Artt. 23 e 53 Cost.

    Non impediscono che la stessa imposta sia richiesta a soggetti diversi quando la legge individua autonome responsabilità o obbligazioni. La doppia imposizione vietata presuppone che il medesimo tributo gravi due volte sullo stesso soggetto.

Massime di principio

  • Il superamento di un termine procedimentale previsto dallo Statuto del contribuente non produce automaticamente l'invalidità dell'accertamento: occorre verificare se la legge prevede espressamente una sanzione, come la nullità o l'inutilizzabilità.
  • Nelle cessioni non imponibili a esportatori abituali, la dichiarazione d'intento è necessaria ma non sempre sufficiente: il cedente deve prestare normale diligenza e non può invocare la mera esistenza formale del documento se conosce, o avrebbe dovuto conoscere, la frode.
  • La mancata esportazione effettiva dei beni può costituire un importante elemento presuntivo del coinvolgimento del cedente, soprattutto se associata ad anomalie commerciali, triangolazioni, società cartiere o modalità di trasporto incoerenti.
  • Il cedente può evitare il recupero dell'IVA solo dimostrando l'assenza di consapevolezza della frode e l'adozione di tutte le misure ragionevoli per verificare l'affidabilità dell'operazione e del cessionario.
  • La contestazione di una doppia imposizione richiede di dimostrare che la stessa obbligazione tributaria sia stata richiesta due volte allo stesso soggetto; richieste rivolte a cedente e cessionario possono invece coesistere fino all'individuazione del soggetto effettivamente obbligato.
  • Il risarcimento del danno erariale in sede penale e il pagamento dell'imposta in sede tributaria sono, in linea generale, obbligazioni diverse: il primo non elimina automaticamente la seconda, soprattutto quando riguardano soggetti differenti.
  • Nel giudizio di Cassazione le censure probatorie devono indicare con precisione fatti, atti e documenti rilevanti; rinvii generici agli atti del processo violano il principio di autosufficienza e possono comportare l'inammissibilità del motivo.
  • Una sentenza di patteggiamento non vincola il giudice tributario quanto alla colpevolezza, ma può essere valutata come elemento indiziario insieme ad altri dati autonomamente acquisiti.

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