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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03022/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di tardività del ricorso, ha accolto il primo motivo sul vizio di motivazione apparente della sentenza d’appello e ha dichiarato assorbiti gli altri due motivi. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia-Palermo per un nuovo esame motivato dell’appello e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEG e ILOR relativo all’anno d’imposta 1994, con cui l’ufficio recuperava a tassazione il corrispettivo derivante dalla vendita di un terreno acquistato dalla società l’anno precedente. Secondo l’amministrazione, il ricavo della cessione, incassato nel 1994, doveva concorrere alla formazione del reddito di quell’esercizio in applicazione delle regole di imputazione temporale dei componenti reddituali previste dal TUIR ratione temporis vigente. La società aveva impugnato l’atto davanti al giudice tributario, sostenendo che l’operazione fosse rimasta sul piano patrimoniale e non avesse inciso sul reddito. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva respinto l’appello dell’ufficio con motivazione molto sintetica e sostanzialmente adesiva alla decisione di primo grado. In cassazione l’Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle censure d’appello; 3) violazione degli artt. 85, 92 e 109 TUIR, sostenendo che il ricavo della vendita dovesse comunque essere tassato nell’anno 1994 e che la variazione delle rimanenze non potesse essere trattata come mera posta patrimoniale priva di effetti sul reddito imponibile.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    È richiamato come fondamento costituzionale dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La mancanza o apparenza della motivazione determina nullità della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo relativo alla violazione e falsa applicazione delle norme tributarie sull’imputazione dei componenti di reddito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma non consente di censurare il mero difetto di sufficienza della motivazione, restando denunciabili solo anomalie motivazionali rilevanti come violazione di legge costituzionalmente rilevante.

  • art. 112 c.p.c.

    È evocato come vizio per omessa pronuncia sulle censure di appello.

  • art. 327 c.p.c.

    Nella previgente formulazione, per i giudizi anteriori alla L. 69/2009, il termine lungo di impugnazione era annuale.

  • art. 58 L. 69/2009

    Le modifiche introdotte dalla legge al termine lungo per impugnare si applicano solo ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.

  • art. 75 TUIR

    È richiamato come norma ratione temporis vigente sulla competenza temporale dei componenti di reddito.

  • art. 85 TUIR

    Invocato dall’amministrazione quale norma sulla determinazione dei ricavi imponibili.

  • art. 92 TUIR

    Richiamato in tema di rimanenze; la Corte riproduce la censura dell’ufficio secondo cui la variazione delle rimanenze non sarebbe una mera posta patrimoniale priva di effetti sul reddito.

  • art. 109 TUIR

    È indicato come disciplina generale dell’imputazione temporale dei componenti di reddito, già art. 75 TUIR.

  • art. 12 preleggi

    È richiamato per l’interpretazione delle norme processuali sulla motivazione dopo la riforma del 2012.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è nulla quando sia solo apparente, ossia quando, pur esistendo graficamente, non renda percepibili le ragioni della decisione e non consenta alcun controllo sull’iter logico seguito dal giudice.
  • È affetta da nullità la decisione di merito che si limiti a un’adesione generica alla sentenza di primo grado, senza confrontarsi criticamente con i motivi di appello e senza esplicitare le ragioni del rigetto delle censure.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione non consente di riesaminare il merito, ma solo di controllare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale della motivazione; dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., restano denunciabili solo le anomalie motivazionali che si traducono in violazione dell’obbligo costituzionale di motivazione.
  • In materia di termini per ricorrere in cassazione, per i giudizi instaurati prima dell’entrata in vigore della L. n. 69/2009 continua ad applicarsi il termine lungo annuale previgente, con aggiunta della sospensione feriale.
  • Quando il primo motivo di ricorso determina la cassazione della sentenza per nullità della motivazione, i motivi ulteriori restano assorbiti e il giudice di rinvio deve riesaminare l’appello con motivazione effettiva e autonoma.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

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