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Legge

L.R. Puglia 25/2024

Disposizioni per garantire il principio di pari opportunità e di parità di trattamento in riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere e alle variazioni nelle caratteristiche di sesso

Normativa regionaleL.R. Puglia 25/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Puglia 19 luglio 2024, n. 25 promuove pari opportunità, non discriminazione, prevenzione di violenze e molestie, sostegno scolastico, sociale e sanitario, e istituisce un tavolo tecnico regionale. Prevede interventi e contributi per il 2024-2026, con decorrenza immediata dalla pubblicazione.

Tutela delle pari opportunità e non discriminazione per orientamento sessuale, identità di genere e variazioni nelle caratteristiche di sesso

Tutela delle pari opportunità e contrasto alle discriminazioni LGBTI in Puglia

La legge regionale disciplina un insieme organico di politiche, programmi e azioni della Regione Puglia per garantire pari opportunità e parità di trattamento in relazione all’orientamento sessuale, all’identità di genere e alle variazioni nelle caratteristiche di sesso. L’intervento si colloca nell’ambito delle competenze regionali in materia sociale, sanitaria, scolastica, formativa e amministrativa.

Finalità e principi generali

La Regione dichiara di agire in attuazione dei principi costituzionali, della normativa nazionale, dei principi UE e dello Statuto regionale. La finalità è tutelare le persone rispetto a discriminazioni, molestie e violenze, promuovendo una cultura della non discriminazione e dell’integrazione.

Nel quadro della propria azione legislativa, programmatoria e amministrativa, la Regione garantisce:

  • pari opportunità e parità di trattamento;
  • accesso ai servizi e agli interventi regionali senza discriminazioni;
  • integrazione tra politiche educative, scolastiche, formative, sociali e sanitarie per prevenire e contrastare discriminazioni, molestie e violenze.

Lavoro, formazione professionale e personale pubblico

La Regione e gli enti locali pugliesi devono adottare interventi per prevenire e contrastare discriminazioni e molestie nei luoghi di lavoro o comunque nelle sfere di competenza pubblica connesse all’orientamento sessuale, all’identità di genere e alle variazioni nelle caratteristiche di sesso.

In particolare, tramite i servizi per il lavoro, la Regione promuove misure di sostegno alle persone interessate, anche mediante:

  • percorsi di formazione e inserimento lavorativo;
  • valorizzazione delle qualità e professionalità individuali;
  • orientamento verso strumenti per la promozione e l’avvio di nuove imprese.

La Regione e gli enti locali promuovono inoltre tali principi nei codici di comportamento e nelle attività di formazione e aggiornamento del personale, anche con il supporto dei Comitati unici di garanzia (CUG).

Imprese e responsabilità sociale

La Regione svolge attività di sensibilizzazione delle imprese operanti sul territorio affinché adottino certificazioni di conformità agli standard di responsabilità sociale. La previsione è di carattere promozionale e non introduce obblighi generalizzati di certificazione.

Istruzione, formazione e prevenzione del bullismo

In materia di istruzione e formazione professionale, nei limiti delle competenze regionali, la Regione sostiene percorsi coerenti con le priorità nazionali e regionali del sistema educativo e integrabili con il Piano triennale dell’offerta formativa delle scuole.

Tali percorsi sono finalizzati a:

  • garantire pari opportunità;
  • valorizzare le differenze;
  • prevenire e contrastare discriminazioni, con particolare attenzione a orientamento sessuale, identità e ruolo di genere;
  • prevenire bullismo e cyberbullismo.

La Regione:

  • assicura l’accesso all’istruzione e alla formazione lungo tutto l’arco della vita;
  • stipula accordi con l’Ufficio scolastico regionale per percorsi differenziati per età rivolti a bambini e ragazzi;
  • promuove formazione e aggiornamento per insegnanti, personale scolastico e anche per i genitori;
  • richiede che i percorsi siano svolti da personale esperto del mondo dell’educazione, della salute o del terzo settore;
  • promuove la diffusione della cultura dei diritti della persona e la valorizzazione delle differenze.

Ascolto, counseling e supporto a studenti e studenti universitari

Per gli studenti e le studentesse che subiscono discriminazioni o vivono difficoltà legate a sesso, orientamento sessuale, identità o ruolo di genere, la Regione interviene tramite:

  • collaborazione con l’USR per la formazione e l’aggiornamento di docenti e professionisti operanti nei centri di formazione, consulenza e sportelli di ascolto;
  • integrazione del servizio gratuito di counseling offerto dall’ADISU;
  • promozione, con i CUG delle Università del territorio, di attività e spazi di ascolto.

Cultura, eventi e contributi al terzo settore

La Regione e gli enti locali promuovono eventi sociali e culturali per sensibilizzare cittadini e operatori economici al rispetto delle persone e alla cultura dell’integrazione e della non discriminazione.

Per tali finalità la Regione può concedere contributi agli enti del Terzo settore iscritti nel registro previsto dal Codice del Terzo settore.

Servizi socio-sanitari, informazione e tutela della salute

Il Servizio sanitario regionale e i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari promuovono attività di informazione, consulenza e supporto in favore delle persone LGBTI e delle loro famiglie.

La Regione promuove anche la formazione specifica del personale dei settori interessati, valorizzando le esperienze delle organizzazioni impegnate nel contrasto alle discriminazioni e alla violenza, per assicurare:

  • condivisione di competenze e buone pratiche;
  • accesso dignitoso ai servizi;
  • rispetto delle differenze in ogni prestazione sociale, assistenziale o sanitaria, anche in regime di degenza.

La legge afferma inoltre il diritto all’integrità fisica delle persone con variazioni nelle caratteristiche di sesso fin dalla nascita e promuove campagne di prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale, con azioni specifiche rivolte alle persone LGBTI.

Gli interventi in ambito socio-sanitario devono essere coerenti con il Piano sociale e sanitario regionale e con gli altri strumenti di programmazione di settore.

Protezione, accoglienza e rete antiviolenza

La Regione garantisce soccorso, protezione, sostegno e accoglienza alle vittime di discriminazione o violenza commesse per orientamento sessuale, identità di genere o variazioni nelle caratteristiche di sesso.

Favorisce inoltre l’attivazione di servizi territoriali di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza, in collaborazione con i servizi già operanti nelle reti antiviolenza territoriali.

A tal fine la Regione può:

  • stipulare protocolli d’intesa e convenzioni con enti pubblici;
  • collaborare con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte al RUNTS, purché dotate di esperienza specifica.

La Regione può anche costituirsi parte civile nei procedimenti penali per reati commessi contro persone in ragione del loro orientamento sessuale, identità di genere o variazioni nelle caratteristiche di sesso.

Le funzioni del tavolo interassessorile e della task force permanente antiviolenza già previsti dalla l.r. 29/2014 sono estese anche a queste violenze.

Tavolo tecnico regionale sulle pari opportunità e le discriminazioni

Nell’ambito dell’Osservatorio regionale delle politiche sociali è istituito un Tavolo tecnico dedicato a pari opportunità, parità di trattamento, prevenzione e contrasto delle discriminazioni e delle violenze connesse ai motivi tutelati dalla legge.

Il Tavolo è composto da rappresentanti istituzionali, esperti, associazioni, parti sociali e componenti del mondo scolastico e sanitario. Sono previsti, tra gli altri:

  • il Presidente della Giunta o un suo delegato;
  • il dirigente dell’Osservatorio regionale;
  • sei rappresentanti delle associazioni operanti nel settore;
  • due esperti accademici o scolastici;
  • la Consigliera regionale di parità;
  • il Garante regionale dei diritti del minore;
  • un rappresentante del personale sanitario;
  • quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori;
  • quattro componenti del FORAGS.

È inoltre invitato il direttore dell’USR o un delegato. I componenti sono nominati dal Presidente della Giunta regionale e restano in carica per la durata della legislatura, comunque fino alla nomina dei nuovi membri. La partecipazione è gratuita.

Il Tavolo tecnico svolge funzioni di:

  • raccolta ed elaborazione delle buone prassi;
  • raccolta dati e monitoraggio dei fenomeni discriminatori e violenti, con eventuale trasmissione di segnalazioni all’OSCAD;
  • collaborazione con istituzioni, enti, organismi regionali, esperti e professionisti;
  • coordinamento delle attività connesse all’adesione della Regione alla rete RE.A.DY.

La Giunta disciplina le modalità organizzative e individua le strutture regionali di supporto.

Comunicazione, media e accesso all’informazione

Il Co.re.Com., nell’ambito delle sue funzioni di monitoraggio, rileva eventuali contenuti discriminatori nella programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale, nonché nei messaggi commerciali e pubblicitari. L’attività è svolta anche in attuazione della disciplina nazionale sui servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Inoltre, il Co.re.Com. deve garantire adeguati spazi di informazione ed espressione sulle tematiche oggetto della legge. La Regione promuove anche forme di partenariato con soggetti del settore dell’informazione e della comunicazione per diffondere modelli comunicativi non discriminatori, non offensivi e non stereotipati.

Monitoraggio, relazione al Consiglio e programmazione

La Giunta regionale deve riferire al Consiglio regionale sull’attuazione della legge e sui risultati conseguiti rispetto alle diverse azioni previste. A tal fine presenta una relazione ogni due anni al Presidente del Consiglio regionale, anche sulla base dei dati forniti dagli enti locali e dal terzo settore operanti nelle materie disciplinate.

Copertura finanziaria e durata degli stanziamenti

Per l’attuazione della legge sono previsti stanziamenti per il bilancio autonomo regionale, con riferimento all’esercizio 2024 e agli esercizi 2025 e 2026. Sono però esclusi da tale copertura gli oneri derivanti dall’applicazione dei commi relativi ai servizi socio-sanitari e alle campagne di prevenzione, poiché già finanziati nel Fondo sanitario indistinto.

In sintesi, la legge prevede:

  • euro 70.000 per il 2024 nella missione 4, programma 2, titolo 1;
  • euro 170.000 per il 2024 nella missione 12, programma 4, titolo 1, a valere sul Fondo globale per leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione;
  • medesimo stanziamento assegnato in competenza anche per gli esercizi 2025 e 2026.

Decorrenza

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

Testo integrale

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