R.R. Puglia 4/2024
Regolamento attuativo dell’articolo 3, comma 1, lett. b), della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del Commercio): definizione degli obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento pugliese attuativo del Codice del commercio che fissa criteri e obiettivi per la programmazione delle grandi strutture di vendita: sostenibilità territoriale, riuso di aree urbanizzate o degradate, deficit di servizio, mobilità, riqualificazione e tutela del consumatore. Ha validità triennale dall’entrata in vigore (1° agosto 2024) e resta efficace fino al successivo regolamento.
Definizione degli obiettivi di presenza e sviluppo per le grandi strutture di vendita in Puglia
Definizione degli obiettivi di presenza e sviluppo per le grandi strutture di vendita
Il regolamento regionale della Puglia attua la disciplina del Codice del commercio sulla programmazione delle grandi strutture di vendita. Stabilisce criteri e definizioni utili alla valutazione degli insediamenti e delle modifiche delle strutture commerciali sul territorio regionale.
Ambito di applicazione e definizioni
Il provvedimento dà attuazione all’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24, come modificata dalla legge regionale 9 aprile 2018, n. 12, e si coordina con il regolamento regionale n. 11/2018 sui requisiti e le procedure per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita.
Ai fini applicativi:
- la superficie di vendita è quella definita dalla legge regionale n. 24/2015;
- i parametri dei successivi articoli 6, 7 e 8 sono riferiti ai settori alimentare e non alimentare;
- le tipologie dimensionali degli esercizi sono quelle fissate dalla legge;
- le modalità insediative delle grandi strutture sono quelle previste dalla legge.
Il regolamento considera “struttura complessa” la grande struttura di vendita composta da più esercizi commerciali, cioè centro commerciale, area commerciale integrata e parco permanente attrezzato. Inoltre, in applicazione del regolamento regionale n. 11/2018, è considerata non alimentare la struttura che comprenda il settore alimentare e misto nei limiti della media struttura e comunque non oltre il 10% della superficie di vendita complessiva. La dotazione di servizio è valutata con riferimento al comune interessato e ai comuni contermini.
Obiettivi della programmazione
La programmazione delle grandi strutture di vendita mira a rendere sostenibile il loro impatto sul territorio sotto il profilo ambientale, paesaggistico, urbanistico e sociale. Il regolamento orienta inoltre le scelte verso il contenimento del consumo di suolo, il riuso di aree già urbanizzate o degradate e la valorizzazione di interventi con effetti positivi su riqualificazione, innovazione distributiva e occupazione.
In particolare, la disciplina tende a:
- favorire modifiche e riallocazioni delle strutture esistenti all’interno del comune quando possano assicurare una maggiore capacità di servizio;
- promuovere insediamenti in aree con deficit di servizio;
- considerare le specificità territoriali e il livello di servizio atteso;
- valutare la mobilità generata dal progetto, con attenzione alla rete stradale e all’uso dei trasporti pubblici e privati;
- privilegiare iniziative di recupero di aree dismesse, degradate, sottoutilizzate o da rigenerare;
- tutelare il diritto del consumatore a una rete distributiva articolata per tipologia e prossimità.
Valutazione delle domande e interessi pubblici
Le norme del regolamento si applicano nel rispetto della libertà di accesso, organizzazione e svolgimento dell’attività commerciale, ma individuano anche le esigenze imperative di interesse generale rilevanti ai fini della valutazione delle domande e degli interventi. Tali esigenze devono essere compatibili con l’ordinamento dell’Unione europea e riguardano la ponderazione degli impatti e delle ricadute territoriali degli insediamenti commerciali.
Durata, efficacia e rinnovo
Il regolamento ha validità triennale dalla data di entrata in vigore e resta efficace fino all’entrata in vigore del regolamento successivo. La Regione è tenuta a verificare gli effetti della disciplina e la sua coerenza con le finalità di legge in vista del nuovo documento di programmazione.
La proposta di nuovo regolamento deve essere predisposta centoventi giorni prima della scadenza del triennio e può essere aggiornata anche sulla base degli studi dell’Osservatorio regionale sul commercio.
Rilievo pratico
Il provvedimento è applicabile in Puglia dal 1° agosto 2024 e costituisce la base regolamentare per la programmazione delle grandi strutture di vendita nel triennio di vigenza, con particolare attenzione a sostenibilità territoriale, localizzazione, mobilità, recupero urbano e qualità del servizio commerciale.
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