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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 595/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia fiscale derivante da un avviso di accertamento relativo all'anno 2005 notificato a Ivela Immobiliare (consolidata) e, successivamente, da un avviso di secondo livello notificato al consolidante Degas Investments per il recupero delle riserve in sospensione d'imposta e delle imposte sostitutive. Degas presentò istanza di autotutela lamentando il mancato scomputo di imposte sostitutive già versate dalla consolidata (€ 868.848). In esito all'autotutela l'Agenzia riconobbe uno scomputo parziale (€ 572.169), escludendo € 296.679 in ragione della cessione del relativo credito d'imposta da parte di Tibia s.r.l. ai soci. Degas pagò in data 22/12/2010 avvalendosi della definizione agevolata ex art.15 d.lgs. n.218/1997 (pagando l'importo ridotto), quindi impugnò in sede giurisdizionale avviso, cartelle e atto di autotutela. Prima e seconda giurisdizione respinsero i ricorsi; Degas e IVela proposero ricorsi per cassazione deducendo, tra l'altro, l'impugnabilità dell'autotutela parziale, carenza di motivazione in appello, errata qualificazione della natura della iscrizione a ruolo e violazioni procedurali.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi e li ha rigettati integralmente. Ha confermato che il pagamento effettuato in virtù della definizione agevolata ex art.15 d.lgs. n.218/1997 comporta la rinuncia all'impugnazione e dunque la definitività del debito relativo all'avviso di accertamento, impedendo di contestare in giudizio le questioni già definite. Ha altresì ribadito il principio secondo cui l'autotutela parziale (revoca parziale) non costituisce atto impugnabile. Sul merito, la Corte ha condiviso la valutazione dell'Amministrazione secondo cui una parte delle imposte sostitutive non poteva essere scomputata per effetto della cessione del credito d'imposta (€ 296.679). Di conseguenza il ricorso è respinto; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali (liquidate in € 5.500 per ciascuno dei due procedimenti) e al contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 15, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 218

    Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell'articolo 2, comma 5, del presente decreto, ... sono ridotte a un quarto se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione.

    La Corte interpreta che l'adesione alla definizione agevolata ex art.15, con il pagamento nei termini previsti (anche se dell'importo ridotto), comporta la rinuncia all'impugnazione e rende definitivo il debito fiscale relativo all'accertamento, impedendo quindi successive contestazioni giudiziali su quel medesimo debito.

  • disposizioni sulla autotutela (giurisprudenza citata)

    Sulla base di costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'atto di autotutela che si risolve in una revoca o accoglimento parziale delle doglianze del contribuente non ha natura impugnabile autonomamente quando non introduce un nuovo atto impositivo distinto dall'accertamento originario.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 19, art. 36)

    Norme processuali tributarie richiamate dalla ricorrente per censurare valutazioni di merito e formali; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia svolto propria valutazione e non si sia limitata a un mero richiamo del primo grado.

  • codice di procedura civile (art. 360, art. 276, art. 279, art. 132, art. 112)

    Art.360 invocato come motivo di cassazione per violazione di norme di diritto e vizi di motivazione; la Corte ha esaminato le dedotte violazioni e le ha ritenute in gran parte infondate o inammissibili (anche per carenza di interesse/oggetto nel singolo ricorso).

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (art. 14 e art. 11)

    Richiamati in relazione alla natura dell'iscrizione a ruolo: la Corte ha ritenuto che, anche se parte dell'importo risultava derivare da autonoma attività di autotutela, la definizione agevolata resa operante rendeva definitivo il debito consentendo l'emissione della cartella di pagamento per la differenza.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (art.13, comma 1-quater) come modificato dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma che consente l'applicazione di un ulteriore contributo unificato; la Corte ne ha disposto l'applicazione a carico della soccombente.

Massime di principio

  • L'adesione alla definizione agevolata ex art.15 d.lgs. n.218/1997, con il pagamento nei termini previsti, comporta la rinuncia all'impugnazione e rende definitivo il debito fiscale connesso all'accertamento; ciò limita la possibilità di contestare successivamente, anche davanti alla giustizia, questioni relative a quell'accertamento.
  • Un atto di autotutela che si risolve in una revoca o in un accoglimento parziale delle richieste del contribuente non assume normalmente natura di nuovo atto impositivo autonomo e, di conseguenza, non è impugnabile separatamente quando non introduca una diversa obbligazione tributaria.
  • La cessione del credito d'imposta da parte di terzi può precludere lo scomputo di somme già ritenute a favore del contribuente: se il credito è stato trasferito, l'Amministrazione può legittimamente escluderne il riconoscimento in scomputo.
  • Se il contribuente paga nella misura ridotta prevista per la definizione, anche il mancato pagamento dell'intero importo non inficia l'effetto definitorio rispetto al debito interessato dalla definizione stessa.
  • Gli atti di riscossione (cartelle) conseguenti a debiti divenuti definitivi per effetto della definizione o di comportamenti che esprimono rinuncia al ricorso possono essere validamente emessi anche se parte dell'importo ha origine da successivi atti di autotutela, quando la definizione ha reso definitivo il debito complessivo.
  • Nel contenzioso è opportuno valutare preventivamente l'effetto rinunciatario di eventuali definizioni/rottamazioni: la scelta di definire può avere l'effetto pratico di chiudere la controversia anche su aspetti che sembrerebbero suscettibili di ulteriore discussione.

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