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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13517/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che confermava la condanna per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74/2000 (occultamento di scritture contabili finalizzato all'evasione fiscale), commesso a partire da giugno 2013; dedotte tre doglianze: 1) prescrizione del reato maturata prima della sentenza impugnata; 2) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto); 3) errata applicazione/inosservanza degli artt. 99 e 133 c.p. riguardo alla disapplicazione della recidiva, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e al diniego della sospensione condizionale della pena.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. Sul merito: 1) motivo sulla prescrizione manifestamente infondato perché il reato di occultamento delle scritture è di natura permanente e si consuma con la conclusione dell'accertamento (qui indicata il 16 marzo 2016); tenuto conto dell'allungamento dei termini previsto dall'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000 e degli effetti di cui all'art. 161 c.p., la prescrizione sarebbe il 16 marzo 2026, quindi non maturata; 2) doglianza sull'art. 131-bis inammissibile perché non proposta in sede di appello; inoltre, sebbene la normativa che ha ampliato i parametri di applicabilità di tale causa (d.lgs. n. 150/2020 e successive modifiche) si applichi retroattivamente, la sua applicazione in Cassazione richiede che i presupposti siano subito rilevabili dagli atti, cosa che qui non avviene; 3) terzo motivo manifestamente infondato: la disapplicazione della recidiva e la richiesta della sospensione condizionale non erano specificamente dedotte in appello e non vengono illustrate in Cassazione con doglianze concrete. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 74/2000

    occultamento o distruzione delle scritture contabili per evadere imposte

    Il reato di occultamento delle scritture contabili ha natura permanente e si consuma con la conclusione dell'accertamento fiscale (momento della redazione del processo verbale)

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000

    aumento dei termini di prescrizione per i reati da art. 2 a 10

    Ha l'effetto di elevare di un terzo i termini di prescrizione per i reati rilevanti, incidendo sul computo della prescrizione del reato contestato

  • art. 161 cod. pen.

    interruzioni e sospensioni della prescrizione (secondo comma citato in motivazione)

    Utilizzato nel calcolo complessivo del termine massimo di prescrizione (calcolo operativo richiamato dalla Corte)

  • art. 131-bis cod. pen.

    causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto

    La modifica normativa estende la possibilità di applicare la causa anche a delitti con pena minima non superiore a due anni; la disposizione può operare retroattivamente, ma la sua applicazione in Cassazione richiede che i presupposti siano immediatamente rilevabili dagli atti

  • art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. n. 150/2020

    modifica dei parametri applicativi dell'art. 131-bis

    Ha ampliato i casi di applicabilità della speciale tenuità e, secondo la giurisprudenza citata, si applica anche ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore

  • art. 39, comma 1, lett. n), d.l. n. 124/2019 conv. legge n. 157/2019

    precedente modifica delle pene del delitto ex art. 10 d.lgs. n. 74/2000

    Rilevata come evento storico-normativo che ha modificato l'assetto edittale del reato in momenti diversi

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    limiti alla proposizione di nuovi motivi in Cassazione

    Impedisce di introdurre per la prima volta in Cassazione questioni non dedotte in sede di appello; perciò la mancata deduzione dell'art. 131-bis in appello ha reso inammissibile la relativa doglianza

  • art. 616 cod. proc. pen.

    onere delle spese e sanzioni per inammissibilità del ricorso

    Consente di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle Ammende; la Corte ha esercitato la facoltà di aumentare la sanzione fino a € 3.000,00 ai sensi della legge n. 103/2017

  • art. 1, comma 64, legge n. 103/2017

    facoltà di aumentare la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. oltre il massimo edittale

    Autorizza la quantificazione aumentata della somma dovuta alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Il reato di occultamento delle scritture contabili ha natura permanente: la consumazione si determina alla conclusione dell'accertamento fiscale; pertanto la prescrizione decorre da tale momento.
  • Le modifiche legislative che ampliano la portata di istituti favorevoli (es. art. 131-bis) possono operare retroattivamente, ma il difensore deve proporne l'applicazione già nel giudizio di merito (in appello) oppure almeno sollecitarla nelle conclusioni; in Cassazione non possono essere sollevate per la prima volta questioni non dedotte previamente, salvo che i presupposti siano immediatamente e incontestabilmente emergenti dagli atti.
  • Per ottenere l'applicazione d'ufficio della speciale tenuità in sede di legittimità è necessario che i requisiti siano ictu oculi evidenti dagli atti processuali; la mera esiguità delle somme evase non basta se la condotta è sistematica o protratta nel tempo.
  • La richiesta di disapplicazione della recidiva, il riconoscimento delle attenuanti generiche o la concessione della sospensione condizionale della pena devono essere specificamente dedotte e motivate nel gravame (appello); la loro mancata deduzione preclude il riesame in Cassazione.
  • In presenza di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente la Corte può imporre oneri economici aggiuntivi (spese e somme alla Cassa delle Ammende); pertanto è importante valutare attentamente l'ammissibilità e l'istruttoria delle doglianze prima di proporre ricorso in Cassazione.

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