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Sentenza

Sentenza n. 1226/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300351

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione AGEA di conferma del prelievo supplementare imputato per la campagna lattiera 2004/05, oltre interessi, e conseguenti aggiornamenti del Registro nazionale dei debiti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa agricola)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva già impugnato il prelievo relativo alla campagna 2004/05. Il ricorso era stato respinto in primo grado, ma il Consiglio di Stato, con sentenza divenuta definitiva, aveva riformato la decisione, annullato l’imputazione del prelievo e disposto il ricalcolo secondo i criteri conformi ai regolamenti europei e alle pronunce della Corte di giustizia. AGEA, con la comunicazione impugnata, pur richiamando l’esecuzione della sentenza, aveva ritenuto che le pronunce europee e il giudicato riguardassero soltanto le consegne ai primi acquirenti e non le vendite dirette, confermando quindi il prelievo nella misura di € 30.049,80. La ricorrente ha dedotto, tra l’altro, violazione ed elusione del giudicato, nullità dell’atto ai sensi dell’art. 21-septies l. 241/1990, violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, del principio di legalità e buon andamento, nonché difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità ed erroneità. Ha inoltre dedotto la violazione della disciplina unionale e nazionale sulle quote latte e l’intervenuta prescrizione della pretesa di AGEA, invocando sia il termine quadriennale previsto dal regolamento (CEE) n. 2988/95 sia i termini civilistici di prescrizione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la comunicazione AGEA e gli eventuali atti consequenziali. Le censure relative alla violazione ed elusione del giudicato sono state ritenute fondate. Il Consiglio di Stato aveva definitivamente annullato l’originario provvedimento di imputazione e imposto una complessiva rideterminazione del prelievo; AGEA non poteva sottrarsi a tale vincolo sostenendo, nel nuovo procedimento, che la sentenza d’appello fosse erronea o non applicabile alle vendite dirette. Anche se in astratto il giudice d’appello avesse esteso gli effetti delle pronunce europee oltre il loro ambito, la decisione era ormai definitiva e doveva essere eseguita. La motivazione dell’atto impugnato è stata inoltre ritenuta pressoché incomprensibile e non poteva essere integrata con le difese processuali dell’amministrazione. Il TAR ha precisato che l’annullamento non impedisce ad AGEA di rideterminarsi nuovamente, purché lo faccia in conformità al giudicato e alla sentenza, anche se il ricalcolo dovesse confermare in tutto o in parte l’importo dovuto. Quanto alla prescrizione, il termine quadriennale dell’art. 3 del regolamento (CEE) n. 2988/95 non è stato ritenuto applicabile, perché presuppone un’irregolarità incidente sul bilancio dell’Unione, non ravvisata nella materia delle quote latte. Per la sorte capitale opera invece la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., mentre per gli interessi opera il termine quinquennale. Il giudizio amministrativo impugnatorio interrompe la prescrizione e la sospende fino al passaggio in giudicato della sentenza, anche quando sia stato promosso dal debitore e indipendentemente dalla costituzione dell’amministrazione in appello, poiché il provvedimento amministrativo manifesta già la volontà persistente di far valere il credito. Nel caso concreto, il termine decennale aveva ricominciato a decorrere dalla sentenza del Consiglio di Stato del 2019 e non era ancora decorso. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese sono state integralmente compensate, con rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La violazione o elusione del giudicato è stata dedotta quale causa di nullità dell’atto; la decisione ha accertato l’illegittima sottrazione di AGEA al vincolo conformativo derivante dalla sentenza definitiva.

  • artt. 1 e 3 l. 241/1990

    L’azione amministrativa deve rispettare legalità, buon andamento, trasparenza e adeguata motivazione, anche nella riedizione del potere successiva all’annullamento giurisdizionale.

  • art. 21-bis l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla decorrenza degli effetti dell’atto amministrativo e alla pretesa di pagamento.

  • art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alle conseguenze dell’elusione del giudicato.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento è stato invocato quale parametro dell’azione amministrativa; AGEA doveva conformarsi effettivamente alla sentenza definitiva.

  • art. 2 del regolamento (CEE) n. 3950/1992

    Richiamato nel quadro della disciplina unionale sulla compensazione e riassegnazione delle quote latte.

  • art. 9 del regolamento (CE) n. 1392/2001

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme europee rilevanti per il calcolo del prelievo supplementare.

  • art. 13 del regolamento (CE) n. 1788/2003

    Richiamato in relazione ai criteri di redistribuzione del prelievo in eccesso e all’individuazione delle categorie prioritarie.

  • art. 16 del regolamento (CE) n. 595/2004

    AGEA lo ha invocato per sostenere la compatibilità della normativa italiana sui criteri di individuazione delle categorie prioritarie.

  • art. 9 d.l. 49/2003, convertito dalla l. 119/2003

    Richiamato per la disciplina del prelievo supplementare e dei criteri di compensazione; il giudice ha ritenuto che il ricalcolo dovesse comunque rispettare il giudicato.

  • art. 10, comma 8, d.l. 49/2003, convertito dalla l. 119/2003

    In caso di esubero delle vendite dirette rispetto al quantitativo nazionale di riferimento per esse assegnato all’Italia, l’AGEA, entro il 31 luglio di ogni anno, esegue la compensazione nazionale degli esuberi individuali in favore, prioritariamente, dei produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e, successivamente, di tutti gli altri produttori titolari di quota; entro lo stesso termine provvede a comunicare ai produttori interessati i quantitativi non compensati.

    Norma invocata da AGEA per sostenere la disciplina autonoma delle vendite dirette; tale distinzione non consentiva comunque di disapplicare il giudicato definitivo.

  • art. 3, par. 1, regolamento (CEE) n. 2988/1995

    Il termine quadriennale non si applica al prelievo supplementare latte in assenza di un’irregolarità idonea a incidere sul bilancio dell’Unione.

  • art. 2943, comma 1, c.c.

    La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.

    La notificazione del ricorso amministrativo interrompe la prescrizione anche quando il giudizio sia promosso dal debitore contro il provvedimento impositivo.

  • art. 2945, commi 1 e 2, c.c.

    Per effetto dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione. Se l’interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell’articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

    Nel giudizio amministrativo impugnatorio la prescrizione resta sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia.

  • art. 2946 c.c.

    Alla sorte capitale del prelievo supplementare si applica la prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale, non applicabile alla sorte capitale; il termine quinquennale riguarda invece gli interessi sul prelievo.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento amministrativo è stato definitivamente annullato con ordine di ricalcolo o di riedizione del potere secondo determinati criteri, l’amministrazione è vincolata sia dall’effetto caducatorio sia dall’effetto conformativo del giudicato e non può riesaminare, nel nuovo procedimento, la correttezza o l’ambito applicativo della sentenza definitiva per riprodurre sostanzialmente l’atto annullato.
  • L’amministrazione non può sottrarsi all’esecuzione di una sentenza passata in giudicato sostenendo che il giudice abbia erroneamente interpretato o applicato il diritto unionale; eventuali contestazioni dovevano essere fatte valere nel giudizio definito dalla sentenza, mentre la decisione definitiva deve essere eseguita nei suoi contenuti effettivi.
  • La motivazione del provvedimento amministrativo deve rendere comprensibili i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione; l’amministrazione non può integrare in giudizio una motivazione carente o pressoché incomprensibile mediante argomentazioni sviluppate soltanto nelle proprie difese processuali.
  • L’annullamento del provvedimento adottato in violazione del giudicato non impedisce all’amministrazione di riesercitare il potere, ma la nuova determinazione deve rispettare il giudicato e le statuizioni conformative della pronuncia, anche qualora il ricalcolo conduca alla conferma totale o parziale della pretesa economica.
  • Per il prelievo supplementare latte la sorte capitale è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, mentre gli interessi sono soggetti alla prescrizione quinquennale; il termine quadriennale previsto dal regolamento (CEE) n. 2988/1995 presuppone un’irregolarità incidente sul bilancio dell’Unione e non si applica automaticamente alla materia delle quote latte.
  • Nel giudizio amministrativo di impugnazione promosso dal debitore contro un provvedimento impositivo, la notificazione del ricorso interrompe la prescrizione e questa non decorre fino al passaggio in giudicato della sentenza, anche se l’amministrazione non si costituisce in appello, poiché la volontà di far valere il credito risulta già dal provvedimento amministrativo impugnato.

Come è indicizzato

MaterieAgricoltura e pescaRevoca e recupero dei contributiEfficacia ed esecuzione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereNullità del provvedimentoDifetto di motivazioneTermini del procedimento

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