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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26813/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La controversia riguarda lo scioglimento di una comunione ereditaria conseguente alla morte di una donna. In primo grado era stata disposta la divisione di un fondo agricolo tra i tre rami familiari, con conguagli e con riferimento anche a pregresse donazioni di beni aziendali e alberghieri fatte in vita dalla de cuius ad alcuni figli. In appello gli eredi di uno dei figli premorti sostenevano che, poiché altri coeredi avevano già ricevuto donazioni e avevano anche alienato i beni donati, a loro spettasse il prelievo integrale del bene relitto ai sensi dell'art. 725 c.c.; contestavano inoltre l'efficacia del giudicato formatosi in un precedente giudizio di riduzione e deducevano un'omessa pronuncia sulla domanda ex art. 563 c.c. relativa alla restituzione di quote di immobile donato nei confronti di terzi aventi causa. La Corte d'appello aveva invece ritenuto superati i precedenti conguagli per effetto della declaratoria di falsità del testamento, applicato la successione legittima e distribuito il bene relitto in proporzione tra tutti i coeredi, con collazione delle donazioni ai rami donatari. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato: 1) violazione dell'art. 725 c.c. per avere la Corte d'appello attribuito il prelevamento in natura anche ai donatari e non solo al coerede non donatario; 2) violazione degli artt. 2909 e 563 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. per errata lettura del giudicato esterno e omessa pronuncia sulla domanda restitutoria; 3) violazione delle norme sulle spese di lite per la regolazione favorevole a un controricorrente non appellante.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la decisione d'appello nella parte in cui aveva riconosciuto il prelevamento in natura anche al coerede donatario, anziché riservarlo al coerede non donatario al fine di ristabilire la parità qualitativa e quantitativa tra i condividenti. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non rispettoso del principio di specificità: il ricorso non riportava il contenuto della sentenza passata in giudicato necessario a dimostrare l'asserita erronea interpretazione del giudicato esterno; inoltre ha escluso un'omissione di pronuncia, rilevando che la domanda proposta in causa era limitata alla richiesta dell'equivalente in denaro delle quote già riconosciute in altro giudizio. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito dall'accoglimento del primo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 725 c.c.

    in caso di collazione per imputazione, se i beni donati non sono conferiti in natura, il prelievo dei beni relitti va effettuato in proporzione delle quote al fine di ristabilire la parità tra i coeredi; il meccanismo opera in funzione prodromica alla divisione e non può mantenere diseguaglianze qualitative tra donatari e non donatari.

  • art. 2909 c.c.

    la censura sul giudicato esterno è ammissibile solo se il ricorso consente alla Corte di verificarne direttamente il contenuto, mediante trascrizione o riproduzione dei passi rilevanti della sentenza passata in giudicato.

  • art. 563 c.c.

    richiamato come base della domanda restitutoria verso gli aventi causa dei donatari; nel caso concreto la Corte ha escluso che vi fosse stata una domanda di tale tenore, perché le conclusioni riportate erano limitate alla richiesta dell'equivalente in denaro delle quote già riconosciute.

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte ha escluso l'omessa pronuncia, ritenendo che il giudice d'appello avesse deciso sulla domanda effettivamente proposta.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico il contenuto degli atti e dei documenti su cui la censura si fonda; la mera produzione o localizzazione del documento non basta.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro per le doglianze di violazione di legge relative all'art. 725 c.c., agli artt. 2909 e 563 c.c. e alle spese.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per la doglianza di nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • artt. 90 e 91 c.p.c.

    richiamati nella censura sulle spese processuali, poi assorbita.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato nella censura sulle spese processuali, poi assorbita.

Massime di principio

  • Nel giudizio di divisione ereditaria, l'art. 725 c.c. serve a ristabilire la parità tra coeredi donatari e non donatari: il prelevamento in natura dei beni relitti va costruito in modo da compensare le donazioni non conferite in natura, evitando che i donatari ricevano ulteriori attribuzioni tali da alterare anche qualitativamente l'equilibrio divisionale.
  • La collazione per imputazione e i prelevamenti compensativi hanno funzione preliminare rispetto alla formazione del progetto divisorio; la massa da dividere va quindi determinata solo dopo tali operazioni.
  • Il ricorso per cassazione che deduce la violazione del giudicato esterno è inammissibile se non trascrive o riporta in modo specifico il contenuto della sentenza passata in giudicato che si assume mal interpretata; la Corte di cassazione non può svolgere una ricerca esplorativa negli atti.
  • La sola produzione o localizzazione del documento non soddisfa l'onere di specificità del ricorso ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
  • Non vi è omessa pronuncia quando il giudice si sia pronunciato sulla domanda effettivamente proposta, anche se la parte in cassazione ne prospetta una diversa o più ampia.
  • Nel regolamento delle spese nei giudizi di divisione giudiziale occorre tenere conto sia del comune interesse allo scioglimento della comunione, sia dell'esito complessivo della lite, applicando il principio di soccombenza solo alle pretese e resistenze eccedenti o inutili.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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