Sentenza del 14/11/2016 n. 3959 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
TESTO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava alla Petroli S.r.l., per il periodo d'imposta 2008, l'emissione di fatture relative a operazioni di cessione di carburante ritenute inesistenti, per imponibile complessivo di circa 826.566,03 euro e IVA di circa 165.313,21 euro. Contestava inoltre l'annotazione delle fatture nel registro dei corrispettivi anziché nel registro delle fatture emesse, irrogando una sanzione complessiva di 608.672,50 euro. La contribuente sosteneva l'illegittimità dell'accertamento, sia per motivi procedurali sia nel merito, e chiedeva anche la condanna dell'Ufficio alle spese.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate e confermato, nel merito, l'annullamento dell'accertamento già disposto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Ha ritenuto legittima l'annotazione delle fatture nel registro dei corrispettivi, in alternativa al registro delle fatture emesse, e ha rilevato che l'Agenzia non aveva adeguatamente contestato la valutazione del primo giudice sull'insufficienza probatoria del processo verbale di constatazione circa l'inesistenza delle operazioni. È stato accolto l'appello incidentale della Petroli S.r.l. sulle spese: l'Agenzia è stata condannata a pagare 2.000 euro per il primo grado e 3.000 euro per il secondo grado, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 633/1972
Le fatture devono essere annotate nel registro di cui all'art. 24 o, se istituito, nel registro di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 633/1972.
Per le fatture relative alle cessioni di carburante, l'annotazione nel registro dei corrispettivi o, alternativamente, nel registro delle fatture emesse è considerata ammissibile. Non è quindi illegittimo utilizzare soltanto il registro dei corrispettivi.
Art. 2 del D.M. Trasporti e Navigazione 24 giugno 1999
Le fatture devono essere annotate nel registro di cui all'art. 24 o, se istituito, nel registro di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 633/1972.
La norma prevede un'obbligazione contabile alternativa e non impone necessariamente la doppia annotazione nei due registri.
Art. 10, comma 3, della Legge n. 212/2000
Le sanzioni non possono comunque essere irrogate quando la violazione si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.
Una violazione esclusivamente formale, che non abbia prodotto evasione o minore versamento d'imposta, non giustifica l'applicazione della sanzione.
Art. 7, comma 1, della Legge n. 212/2000
La contribuente ne aveva invocato la violazione con riferimento ai requisiti motivazionali dell'atto, ma le eccezioni procedimentali sono state ritenute infondate o comunque assorbite.
Art. 12, comma 5, della Legge n. 212/2000
La contribuente ne aveva invocato la violazione in relazione alla durata delle verifiche fiscali, ma la questione non ha inciso sull'esito finale favorevole alla contribuente.
Art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992
L'appello deve contenere motivi specifici. La Commissione ha ritenuto ammissibile il primo motivo dell'Agenzia, ma ha dichiarato inammissibile il secondo perché non idoneo a confutare adeguatamente la motivazione della sentenza di primo grado.
Art. 226 della Direttiva 2006/112/CE
La fattura costituisce, in linea generale, un documento idoneo a rappresentare l'operazione indicata, purché rispetti i requisiti formali e sostanziali previsti.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta l'inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate, deve fornire elementi probatori concreti e specifici; solo dopo tale dimostrazione passa sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esecuzione delle operazioni.
- Nel giudizio d'appello l'Amministrazione deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata. La semplice riproposizione delle contestazioni originarie, senza confutare le ragioni decisive del primo giudice, può comportare l'inammissibilità o il rigetto del motivo.
- Gli adempimenti contabili alternativi previsti dalla legge non possono essere trasformati dall'Amministrazione in obblighi cumulativi privi di una chiara base normativa.
- Una irregolarità meramente formale, priva di conseguenze sul debito d'imposta e sulla riscossione dell'IVA, non dovrebbe comportare sanzioni tributarie.
- Se il primo giudice ha formulato una specifica valutazione probatoria e l'appellante non la censura adeguatamente, tale punto può consolidarsi come giudicato interno e non essere più riesaminato in appello.
- La parte sostanzialmente vittoriosa può ottenere la rifusione delle spese processuali quando non ricorrono valide ragioni per compensarle.
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