Cassazione Penale, Sentenza n. 10447/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d\'Appello di Milano che confermava la condanna (pronunciata in abbreviato dal Tribunale di Pavia) a carico dei tre imputati per reati tra cui il furto con strappo (art. 624-bis c.p.), resistenza a P.U. e ricettazione. Le censure contestano in particolare: la qualificazione del fatto come "furto con strappo" (sostenendo che la violenza sia avvenuta dopo la sottrazione e non idonea allo spossessamento), il riconoscimento del concorso di persone e l\'esclusione di attenuanti (valore della refurtiva, restituzione) e della disapplicazione della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze mirassero in massima parte a una diversa valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità. Ha confermato la qualificazione del fatto come furto con strappo ritenendo che lo strappo fosse una condotta violenta sulla cosa, contestuale e finalizzata all\'impossessamento, e che tale sviluppo fosse prevedibile nel contesto del furto. Ha escluso le attenuanti invocate (danno di particolare tenuità e restituzione volontaria/integrale) e ha ritenuto corretta l\'applicazione della recidiva. Conseguentemente resta confermata la pena precedentemente irrogata (anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.200 di multa per ciascuno) e i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese e al versamento alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
Lo "strappo" è violenza sulla cosa (non sulla persona) diretta allo spossessamento; è integrato se la violenza è contestuale e finalizzata all\'impossessamento prima che la cosa sia entrata nella piena e autonoma disponibilità dei ladri.
art. 624 cod. pen.
Riferimento alla fattispecie di furto semplice come possibile riclassificazione; la Corte ha però ritenuto prevalente la qualificazione come furto con strappo.
art. 625 comma 1 n.5 e n.7 cod. pen.
Aggravanti del furto (es. recidiva o modalità dell\'azione) menzionate nel capo di imputazione; valutate dai giudici di merito nel complesso della vicenda.
art. 110 cod. pen.
Concorrente nei reati: la Corte ha ritenuto configurabile il concorso ordinario tra i partecipanti quando lo sviluppo violento era prevedibile nel disegno criminoso.
art. 337 cod. pen.
Resistenza a pubblico ufficiale: la Corte ha ritenuto congruamente motivata la configurazione del reato e il concorso di tutti gli imputati.
art. 648 cod. pen. comma 2
Ricettazione: la Corte d'appello ha individuato elementi ritenuti sufficienti per la contestazione anche nei confronti di tutti gli imputati; Cassazione non ha ritenuto la censura di merito fondata.
art. 116 cod. pen.
Concorso anomalo: la Corte ha escluso la sussistenza perché l\'evento diverso (la violenza/strappo) era un sviluppo prevedibile e non un fatto del tutto diverso non voluto né preveduto.
art. 62 comma 1 nn. 4 e 6 cod. pen.
Circostanze attenuanti (tenuità del danno e restituzione): la Corte ha ritenuto che il valore della refurtiva e la durata dell\'impossessamento escludessero la tenuità; la restituzione non è stata ritenuta volontaria e integrale a favore dell\'imputato.
art. 99 comma 4 cod. pen.
Disapplicazione della recidiva: la Corte ha motivato la sussistenza della recidiva sulla base della vicinanza temporale e dell\'omogeneità dei precedenti, ritenendo non manifestamente errata la valutazione.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Limiti del ricorso per cassazione: non sono deducibili questioni di merito o deduzioni che sollecitino diversa valutazione probatoria; tali motivi sono inammissibili.
art. 616 cod. proc. pen.
Conseguenza dell'inammissibilità: condanna alle spese di procedimento in favore della parte resistente.
Massime di principio
- In Cassazione non sono ammissibili censure che chiedono essenzialmente una diversa valutazione dei fatti o della credibilità delle prove: la sede di legittimità controlla la corretta applicazione del diritto e vizi gravi della motivazione (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà), non il merito.
- Il "furto con strappo" (art. 624-bis) richiede una forma di violenza esercitata sulla cosa, diretta a impedire l\'intervento difensivo e finalizzata allo spossessamento prima che la refurtiva sia nella piena disponibilità degli autori; se tale condotta è contestuale o prevedibile rispetto al furto comune, può integrare la fattispecie aggravata.
- La responsabilità dei partecipanti (art. 110) può essere riconosciuta anche a chi non materialmente ha commesso lo "strappo" se questo era uno sviluppo prevedibile del piano criminoso; in tal caso si configura concorso ordinario e non concorso anomalo (art. 116).
- Le attenuanti per tenuità del danno o per restituzione volontaria vanno valutate al momento della consumazione e richiedono, per la restituzione, carattere effettivo, integrale e volontario; il recupero della cosa per intervento esterno non vale come restituzione volontaria.
- La valutazione della recidiva considera la vicinanza temporale e l\'omogeneità dei precedenti rispetto al delitto attuale; precedenti risalenti possono comunque fondare la recidiva se ritenuti rilevanti e simili per natura.
- Chi impugna con ragioni di fatto presso la Corte di Cassazione rischia l\'inammissibilità e, se le doglianze sono ritenute colpose, la condanna alle spese e all\'ammenda: le questioni di merito vanno sollevate e sviluppate nei gradi di merito.
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