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Ordinanza

Ordinanza n. 15233/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento PER L’ANNULLAMENTO – del giudizio di non idoneità psicofisica notificato al Sig. -OMISSIS- in data 7 luglio 2026 nell’ambito del concorso pubblico per l’ammissione al 29° corso biennale (2026-2028) di n. 140 Allievi Marescialli dell’Esercito Italiano, indetto con Decreto Dirigenziale n. M_D -OMISSIS- DE12026 0000277 del 25 marzo 2026, con cui la Commissione per gli accertamenti psicofisici ha attribuito il coefficiente AR-X e indicato quale causa di inidoneità «M3 – i dismorfismi della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie: pneumotorace» (doc. 2- Verbale di Inidoneità); – di ogni provvedimento, atto o determinazione consequenziale con cui il ricorrente è stato escluso dal prosieguo della procedura concorsuale e non inserito tra gli idonei ai fini della fase di tirocinio; – dell’elenco formato ai sensi dell’art. 14 del bando ai soli fini dell’ammissione al tirocinio e dell’avviso di convocazione pubblicato il 4 agosto 2026, nella parte in cui la posizione del ricorrente non vi è stata utilmente considerata per effetto del predetto giudizio sanitario, nonché delle successive determinazioni di scorrimento, ove già adottate e nei limiti dell’interesse del ricorrente; – ove occorra e nei limiti della loro eventuale autonoma efficacia lesiva, della nota PERSOMIL prot. M_D -OMISSIS- REG2026 -OMISSIS-del 5 agosto 2026, con la quale è stata respinta l’istanza urgente di riesame e annullamento in autotutela presentata nell’interesse del ricorrente (Doc.3 Risposta Persomil -OMISSIS- 5 Agosto) – ove occorra, della successiva nota PERSOMIL resa in riscontro alla comunicazione del 12 agosto 2026, con la quale l’Amministrazione si è potuta solo limitare a «ribadire quanto già precedentemente comunicato» (Doc.4 Risposta Persomil -OMISSIS- 18 Agosto); Doc.5 Istanza in autotutela Sig.-OMISSIS-) – di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi gli atti istruttori e sanitari posti a fondamento del giudizio impugnato.

Giustizia amministrativa202609193

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità psicofisica per dismorfismi della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie, identificati come pneumotorace, e conseguente esclusione dal concorso

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il candidato ha impugnato il giudizio di non idoneità psicofisica notificato il 7 luglio 2026, con cui la Commissione per gli accertamenti psicofisici gli aveva attribuito il coefficiente AR-X e indicato come causa di inidoneità la condizione «M3 – i dismorfismi della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie: pneumotorace». Ha chiesto l’annullamento anche degli atti consequenziali di esclusione dal prosieguo della procedura, dell’elenco e dell’avviso di convocazione al tirocinio nella parte in cui non lo consideravano, nonché delle note PERSOMIL del 5 e del 18 agosto 2026, con cui era stata respinta l’istanza di riesame in autotutela e ribadita la precedente comunicazione. Il testo non espone le specifiche censure di legittimità dedotte nel ricorso.

La decisione

Con atto depositato il 21 settembre 2026, il ricorrente ha dichiarato che non persisteva l’interesse all’istanza cautelare e ha chiesto di dichiarare il non luogo a provvedere, chiedendo contestualmente di mantenere gli effetti del decreto presidenziale del 4 settembre 2026. Il TAR ha dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza cautelare e ha precisato che, essendo inscindibilmente inserito nella fase cautelare, il decreto presidenziale perde efficacia. La pronuncia non definisce il ricorso principale né decide sulla legittimità del giudizio sanitario. Nessuna statuizione sulle spese è riportata.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

    La disposizione è richiamata a fondamento dell’ordine alla Segreteria di oscurare, in caso di diffusione del provvedimento, le generalità e i dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

    Il richiamo alla norma concorre a fondare la tutela dei dati relativi alla salute mediante l’oscuramento disposto in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

    La disposizione è richiamata a fondamento dell’oscuramento dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneità
RamiForze armate e forze di polizia

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