Ordinanza n. 15640/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto del Ministero dell'Interno del 13.08.2025 di diniego della domanda di cittadinanza italiana -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di diniego della domanda di concessione della cittadinanza italiana del 13 agosto 2025
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza. Il Ministero ha fondato il rigetto sul fatto che, nel corso dell'istruttoria, erano emersi elementi a carico del marito della richiedente tali da non consentire di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica. L'ordinanza non riporta i singoli motivi di ricorso, né decide le censure: dispone l'acquisizione della documentazione istruttoria posta a fondamento del diniego, con cautele volte a proteggere le fonti informative e a non pregiudicare l'attività di intelligence.
La decisione
Il TAR non decide nel merito l'impugnazione e dispone incombenti istruttori ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a. Il Ministero deve depositare entro il 27 febbraio 2027 la documentazione istruttoria in doppia busta, con gli stralci e gli omissis necessari a tutela delle fonti e dell'attività di intelligence; in alternativa, può depositare una relazione che esponga le specifiche ragioni per cui ritiene ragionevole non trasmettere gli atti. L'esame della documentazione è riservato al Collegio e al difensore nella camera di consiglio istruttoria del 17 marzo 2027, senza estrazione di copia, per consentire l'attività difensiva. La trattazione è rinviata a tale udienza; non vi è decisione sulle spese.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) dispone gli incombenti istruttori ai sensi e nei termini di cui in motivazione.
Il TAR dispone l'acquisizione di documenti e informazioni necessari alla decisione, prevedendo specifiche modalità di deposito e consultazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
A tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, il giudice dispone l'oscuramento delle generalità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Le disposizioni sono richiamate, insieme alla norma nazionale, a fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Come è indicizzato
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