Cassazione Penale, Ordinanza n. 28060/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo sulla motivazione della responsabilità. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di primo grado di condanna per tentato furto in abitazione. L'unico motivo deduceva la correttezza e la logicità della motivazione sulla responsabilità, sostenendo in sostanza che il riconoscimento dell'imputato da parte degli operanti non fosse affidabile o comunque che la motivazione della sentenza fosse viziata. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata, osservando che il vizio motivazionale denunciabile ex art. 606 c.p.p. riguarda il contrasto logico interno della motivazione con massime di अनुभवienza o con altre affermazioni del provvedimento, mentre nel caso concreto la motivazione della sentenza impugnata appariva chiara, sintetica e immune dai vizi prospettati, anche perché il riconoscimento era stato compiuto da due agenti di polizia che conoscevano già l'imputato per pregresse vicende.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
Richiamato come norma incriminatrice del tentativo, in combinazione con il furto in abitazione.
art. 624-bis c.p.
Indicato come titolo di reato oggetto della condanna confermata in appello.
art. 606 c.p.p.
Il vizio motivazionale deducibile in cassazione è solo quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo con le massime di esperienza o con le altre affermazioni del provvedimento; non ogni critica alla motivazione è ammissibile.
art. 606 c.p.p.
Norma richiamata per escludere che la sentenza impugnata presentasse un vizio riconducibile alla nozione di motivazione denunciabile in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di vizio di motivazione è ammissibile solo se evidenzia un effettivo contrasto logico interno della sentenza con massime di esperienza o con altre affermazioni decisive del provvedimento, non potendo risolversi in una mera diversa lettura del compendio probatorio.
- Il riconoscimento dell'imputato può essere ritenuto attendibile quando sia compiuto da soggetti che lo conoscono già per pregresse vicende e la motivazione dia conto, in modo chiaro e sintetico, delle ragioni della credibilità dell'identificazione.
- Se il motivo di ricorso si limita a contestazioni generiche o non confrontabili con la struttura logica della decisione impugnata, il ricorso è dichiarato inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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