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direttiva

Direttiva 2011/71

Direttiva 2011/71/UE della Commissione, del 26 luglio 2011 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il creosoto come principio attivo nell’allegato I della direttiva Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32011L0071

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la direttiva 98/8/CE per iscrivere il creosoto nell’allegato I quale principio attivo dei biocidi usati come preservanti del legno. L’iscrizione è però fortemente condizionata: i biocidi possono essere autorizzati solo per usi per i quali non esistano alternative adeguate, con obblighi di valutazione, misure di riduzione del rischio e rispetto delle restrizioni REACH. La durata dell’iscrizione è limitata e il rinnovo richiede una valutazione comparativa del rischio. Gli Stati membri devono recepire entro il 30 aprile 2012 e applicare le misure dal 1o maggio 2013.

Modifica della direttiva 98/8/CE per iscrivere il creosoto nell’allegato I come principio attivo dei biocidi preservanti del legno, con condizioni restrittive di autorizzazione e riesame.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e, indirettamente, ai biocidi contenenti creosoto destinati al tipo di prodotto 8 (preservanti del legno) ai sensi della direttiva 98/8/CE. La misura riguarda il solo creosoto di grado B o di grado C come specificato nella norma europea EN 13991:2003, identificato con numero CE 232-287-5 e numero CAS 8001-58-9. Restano rilevanti le interazioni con le restrizioni del regolamento REACH (allegato XVII, voce 31) e con la normativa su lavoratori, ambiente e sostanze pericolose. L’iscrizione ha durata limitata e le autorizzazioni nazionali devono rispettare condizioni specifiche; la direttiva non disciplina altri tipi di creosoto o usi non valutati.

Modifica della direttiva 98/8/CE per l’iscrizione del creosoto

La direttiva 2011/71/UE della Commissione interviene sulla disciplina dei biocidi contenuta nella direttiva 98/8/CE, iscrivendo il creosoto nell’allegato I come principio attivo per i preservanti del legno. La scelta si fonda sulla valutazione del rischio svolta nell’ambito del programma di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 1451/2007, con l’indicazione che il prodotto presenta utilità in taluni scenari ma anche rischi ambientali non trascurabili.

Ambito di applicazione e perimetro tecnico

L’iscrizione riguarda esclusivamente il creosoto di grado B e di grado C come definito dalla norma EN 13991:2003, identificato dai numeri CE 232-287-5 e CAS 8001-58-9. La direttiva opera nel settore dei biocidi, in particolare per il tipo di prodotto 8 (preservanti del legno), e si coordina con la normativa UE sulle sostanze chimiche, in particolare il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e il regolamento (CE) n. 850/2004 sugli inquinanti organici persistenti.

Motivazioni dell’iscrizione e limiti ambientali

Dai considerando emerge che il creosoto può soddisfare i requisiti della direttiva 98/8/CE in alcuni scenari di utilizzo, ma la valutazione dei rischi ha individuato rischi inaccettabili per l’ambiente in altre situazioni. La Commissione sottolinea anche la natura cancerogena della sostanza e la presenza di idrocarburi policiclici aromatici riconducibili a proprietà PBT e vPvB, con richiamo alle politiche UE e internazionali di contenimento delle emissioni di tali sostanze.

Durata dell’iscrizione e riesame

L’allegato introduce una disciplina temporanea: l’iscrizione decorre dal 1o maggio 2013 e la voce riporta ulteriori date di controllo al 30 aprile 2015 e al 30 aprile 2018. Prima del rinnovo dell’iscrizione è richiesta una valutazione comparativa del rischio ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, punto i), secondo comma, della direttiva 98/8/CE. Ne deriva un regime di autorizzazione non stabile, ma soggetto a riesame rafforzato.

Condizioni per l’autorizzazione dei prodotti

I biocidi contenenti creosoto possono essere autorizzati solo se lo Stato membro conclude che non esistono alternative adeguate. Tale conclusione deve poggiare su un’analisi della fattibilità tecnica ed economica della sostituzione, che il richiedente deve fornire, insieme a ogni altra informazione disponibile. Gli Stati membri che rilasciano autorizzazioni devono poi trasmettere alla Commissione una relazione motivata e spiegare come promuovono lo sviluppo di alternative; la Commissione rende tali relazioni pubbliche.

Valutazione caso per caso e margini nazionali

La direttiva lascia agli Stati membri un margine tecnico nella valutazione di usi, scenari di esposizione e rischi non rappresentati in modo sufficiente a livello dell’Unione. In sede di autorizzazione del singolo prodotto, gli Stati devono esaminare, se pertinente, gli impatti su matrici ambientali e popolazioni non analizzati rappresentativamente nella valutazione UE, e imporre le misure o condizioni necessarie a ridurre i rischi a livelli accettabili.

Restrizioni sostanziali e misure di sicurezza

L’autorizzazione deve essere subordinata al rispetto delle restrizioni già previste dal regolamento REACH, allegato XVII, voce 31. In particolare, il creosoto può essere usato solo alle condizioni ivi previste e non può essere impiegato per il trattamento del legno destinato agli usi vietati da quella stessa voce. Devono inoltre essere imposte misure di riduzione del rischio per la tutela dei lavoratori, compresi gli utilizzatori a valle, in coerenza con il regolamento REACH e con la direttiva 2004/37/CE sugli agenti cancerogeni o mutageni.

Tutela di suolo e acque; etichettatura e schede di sicurezza

La direttiva richiede misure specifiche per evitare contaminazioni di suolo e acque. Le etichette e, se pertinente, le schede di sicurezza devono indicare che, dopo il trattamento, il legno sia conservato in un luogo riparato e/o su supporti rigidi impermeabili, così da impedire scoli diretti e consentire la raccolta dei residui per riutilizzo o smaltimento.

Trasposizione, applicazione ed efficacia

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 aprile 2012 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, applicandole dal 1o maggio 2013. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli stessi Stati membri. Essi devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno.

Obiettivo di armonizzazione

La Commissione evidenzia che l’applicazione simultanea delle disposizioni in tutti gli Stati membri è essenziale per garantire parità di trattamento dei biocidi contenenti creosoto e il corretto funzionamento del mercato dei biocidi. La direttiva si configura quindi come atto di armonizzazione settoriale con forte impronta precauzionale e di riduzione del rischio.

Disposizioni principali

Iscrizione del creosoto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE

L’articolo 1 e l’allegato della direttiva aggiungono una nuova voce all’allegato I della direttiva 98/8/CE per il creosoto come principio attivo, limitatamente al creosoto di grado B o C secondo EN 13991:2003. La misura si fonda sulla valutazione che i preservanti del legno contenenti creosoto possono soddisfare i requisiti di efficacia e sicurezza in alcuni scenari, pur presentando rischi ambientali in altri casi.

Durata limitata dell’iscrizione e riesame

L’iscrizione è limitata temporalmente: 1o maggio 2013 come data di iscrizione, 30 aprile 2015 come prima scadenza/controllo e 30 aprile 2018 come termine ulteriore indicato nella voce in allegato. Prima del rinnovo, il principio attivo deve essere oggetto di una valutazione comparativa del rischio ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, punto i), secondo comma, della direttiva 98/8/CE.

Autorizzazione solo in assenza di alternative adeguate

I biocidi contenenti creosoto possono essere autorizzati unicamente per usi per i quali lo Stato membro concluda che non esistono alternative adeguate, sulla base di un’analisi della fattibilità tecnica ed economica della sostituzione richiesta al richiedente e di ogni altra informazione disponibile. Gli Stati membri che autorizzano tali prodotti devono comunicare alla Commissione una relazione giustificativa e sulle modalità di promozione delle alternative; la Commissione rende pubbliche tali relazioni.

Valutazione di usi, scenari di esposizione e rischi non rappresentativi a livello UE

Nel valutare una domanda di autorizzazione di prodotto, gli Stati membri devono esaminare, se pertinente per quel prodotto, usi, scenari di esposizione e rischi per matrici ambientali e popolazioni non esaminati in modo rappresentativo nella valutazione dei rischi a livello dell’Unione. Ciò attribuisce un margine di discrezionalità tecnica agli Stati nella gestione dei singoli dossier.

Condizioni di autorizzazione e restrizioni REACH

Le autorizzazioni devono essere subordinate al rispetto delle condizioni di cui all’allegato XVII, voce 31, seconda colonna, punto 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, e al divieto di utilizzo del creosoto per il trattamento del legno destinato agli usi elencati nella voce 31, seconda colonna, punto 3. La direttiva coordina quindi la disciplina biocidi con le restrizioni chimiche già vigenti a livello UE.

Misure di riduzione del rischio per lavoratori, suolo e acqua

Gli Stati membri devono garantire che le autorizzazioni siano subordinate a misure di riduzione del rischio per proteggere i lavoratori, compresi gli utilizzatori a valle, dall’esposizione durante il trattamento e la manipolazione del legno trattato, in coerenza con il regolamento REACH e con la direttiva 2004/37/CE. Devono inoltre essere adottate misure per proteggere suolo e acqua; le etichette e, se pertinente, le schede di sicurezza devono indicare che il legno trattato sia conservato in luogo riparato e/o su supporti rigidi impermeabili, così da evitare scoli diretti e consentirne raccolta per riutilizzo o smaltimento.

Relazione alla Commissione e trasparenza

Gli Stati membri che autorizzano tali prodotti devono presentare entro il 31 luglio 2016 una relazione alla Commissione che giustifichi la conclusione sulla mancanza di alternative adeguate e spieghi come sia promosso lo sviluppo di alternative. La Commissione rende pubbliche tali relazioni, con finalità di trasparenza e comparabilità.

Recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 30 aprile 2012 e applicarle dal 1o maggio 2013. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale; inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisostanze chimichetutela dell'ambientesicurezza dei lavoratoriregolazione del mercato interno

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