Sentenza del 21/01/2016 n. 36 - Corte di Giustizia UE
La Corte interviene sull'esenzione dell'IVA nell'ambito di prestazioni di servizi connesse con l'assistenza e la previdenza sociale. Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Sesta direttiva IVA - Esenzioni - Articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera g) - Esenzione delle prestazioni di servizi strettamente connesse con l'assistenza sociale e la previdenza sociale, fornite da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale - Nozione di "prestazione di servizi e di cessione di beni strettamente connesse all'assistenza sociale e alla previdenza sociale" - Organismi riconosciuti come aventi carattere sociale - Centri residenziali per anziani.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente gestiva un centro residenziale per anziani e contestava il recupero dell'IVA detratta sui lavori di costruzione e sulle attrezzature del centro. Sosteneva che le prestazioni di alloggio, assistenza e servizi connessi dovessero beneficiare dell'esenzione IVA prevista dall'articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera g), della sesta direttiva IVA, anche se l'attività era esercitata a scopo di lucro e senza sovvenzioni pubbliche. Il giudice nazionale chiedeva inoltre se l'assenza di finanziamento pubblico impedisse il riconoscimento del carattere sociale dell'organismo.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che l'alloggio fornito a persone anziane da un centro residenziale può rientrare nell'esenzione IVA, purché l'organismo sia riconosciuto come avente carattere sociale secondo una valutazione complessiva rimessa al giudice nazionale. Anche i servizi ulteriori possono essere esenti se sono obbligatori secondo la normativa nazionale, sono diretti a garantire sostegno e cura agli anziani e corrispondono ai servizi offerti dalle case di riposo. L'assenza di sovvenzioni pubbliche, di contributi previdenziali o di altri finanziamenti pubblici non esclude l'esenzione. I servizi meramente accessori e non indispensabili, come parrucchiere o estetista, possono invece restare imponibili. La Corte non ha deciso direttamente la controversia interna, ma ha fornito i criteri interpretativi vincolanti al giudice del rinvio.
Norme richiamate
Articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera g), della sesta direttiva 77/388/CEE
le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse con l'assistenza sociale e la previdenza sociale, comprese quelle fornite dalle case di riposo, effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale dallo Stato membro interessato
L'esenzione richiede sia che le prestazioni siano strettamente connesse all'assistenza o alla previdenza sociale, sia che siano fornite da un organismo pubblico o da un organismo privato riconosciuto come avente carattere sociale. Il riconoscimento deve essere valutato considerando la normativa applicabile, l'interesse generale dell'attività, il controllo pubblico, la disciplina dei prezzi e la comparabilità con operatori analoghi.
Articolo 13, parte A, paragrafo 2, lettera b), primo trattino, della sesta direttiva 77/388/CEE
sono escluse dal beneficio dell'esenzione [...] le prestazioni di servizi e le forniture di beni che non siano indispensabili all'espletamento delle operazioni esentate
L'esenzione non si estende automaticamente a ogni servizio offerto dalla struttura. Sono agevolabili i servizi necessari o strettamente connessi all'assistenza agli anziani; quelli facoltativi e non indispensabili, come alcuni servizi estetici o ricreativi, possono essere esclusi.
Articolo 44, paragrafo 2, del codice IVA belga
le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse con l'assistenza sociale, con la previdenza sociale e con la protezione dell'infanzia e della gioventù, effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti dall'autorità competente come aventi carattere sociale
La normativa nazionale deve essere interpretata in conformità al diritto dell'Unione: l'approvazione amministrativa e l'inquadramento legislativo possono costituire elementi del riconoscimento sociale, ma non rendono automaticamente esenti tutte le prestazioni offerte.
Legge del Consiglio regionale vallone del 5 giugno 1997
Il centro residenziale per anziani offre, a titolo oneroso, alloggi privati che consentono alle persone anziane di condurre una vita indipendente nonché servizi dei quali esse possono liberamente avvalersi
La disciplina regionale, l'obbligo di autorizzazione, gli standard di gestione e la regolazione dei prezzi sono elementi rilevanti per valutare il carattere sociale della struttura e la natura delle prestazioni.
Massime di principio
- Per valutare l'esenzione IVA di una struttura per anziani occorre esaminare separatamente il carattere sociale del gestore e il collegamento concreto di ciascuna prestazione con l'assistenza sociale.
- Un'attività esercitata a scopo di lucro non è, da sola, incompatibile con il riconoscimento del carattere sociale ai fini IVA.
- L'assenza di sovvenzioni pubbliche o di rimborsi da parte della previdenza sociale non esclude automaticamente l'esenzione: è un elemento secondario da valutare insieme agli altri.
- L'alloggio destinato agli anziani può essere esente quando è inserito in un modello istituzionale di sostegno e cura comparabile a quello delle case di riposo.
- I servizi obbligatori o necessari, come vitto, pulizia e lavanderia quando previsti dalla normativa, possono essere esenti se strettamente connessi all'assistenza; i servizi opzionali non indispensabili devono essere valutati separatamente e possono essere soggetti a IVA.
- L'approvazione o l'autorizzazione amministrativa della struttura è un indice importante del carattere sociale, ma non sostituisce la verifica sostanziale delle attività effettivamente svolte.
- In casi analoghi, l'IVA sugli investimenti non è normalmente detraibile nella misura in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati per operazioni esenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 gen 2016Sentenza del 21/01/2016 n. 7 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 21 gen 2016Sentenza del 21/01/2016 n. 43 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 21 gen 2016Sentenza del 21/01/2016 n. 45 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 21 gen 2016Sentenza del 21/01/2016 n. 62 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 21 gen 2016Sentenza del 21/01/2016 n. 77 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 21 gen 2016Sentenza del 21/01/2016 n. 324 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →