Sentenza del 03/07/2015 n. 13745 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento ICI 2002 emesso dal Comune di Roma a seguito dell'attribuzione di una rendita catastale definitiva. La contribuente aveva impugnato l'avviso sostenendo, tra l'altro, l'inagibilità totale dell'immobile, circostanza dedotta per la prima volta in appello. Il Comune ha impugnato la sentenza della CTR denunciando, da un lato, l'inammissibilità dell'appello della contribuente per genericità dei motivi e, dall'altro, la violazione del divieto di introdurre in appello domande o eccezioni nuove fondate su fatti non dedotti in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo del Comune, ritenendo sufficientemente specifici i motivi dell'appello della contribuente, poiché circoscrivevano la materia del contendere e contestavano le statuizioni della decisione di primo grado. Ha invece accolto il secondo motivo, stabilendo che la deduzione dell'inagibilità dell'immobile, formulata per la prima volta in appello e fondata su fatti nuovi, ampliava la materia del contendere ed era quindi preclusa dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in collegamento con l'art. 24. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, che dovrà riesaminare la controversia applicando tali principi e regolare le spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1
Il requisito della specificità dei motivi di appello deve circoscrivere la materia del contendere.
L'appello non è inammissibile per il solo fatto che ripropone questioni già sollevate in primo grado, purché consenta di individuare le statuizioni contestate e le ragioni della richiesta di riforma.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate d'ufficio inammissibili.
Non possono essere introdotte in appello nuove cause di nullità dell'atto impositivo fondate su fatti diversi da quelli allegati nel ricorso introduttivo, quando tali fatti ampliano la materia del contendere.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24
I motivi aggiunti possono essere proposti soltanto in presenza di nuovi documenti o di nuovi motivi conosciuti dopo la proposizione del ricorso.
La disciplina dei motivi aggiunti rafforza il divieto di introdurre tardivamente nuove contestazioni e nuove ragioni di invalidità dell'atto impugnato.
Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 74
La CTR aveva ritenuto applicabile la rendita catastale definitiva attribuita prima del 31 dicembre 1999, considerando l'avviso di accertamento idoneo a valere come comunicazione della rendita.
Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 30, comma 11
Fino alla data di comunicazione non sono dovuti sanzioni e interessi per effetto della nuova determinazione della rendita catastale.
La norma esclude sanzioni e interessi fino alla comunicazione della nuova rendita catastale; nel caso concreto, la CTR aveva ritenuto tale disciplina chiara e applicabile.
Costituzione, art. 53
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
La CTR aveva qualificato la questione dell'inagibilità come attinente alla capacità contributiva e quindi rilevabile d'ufficio, ma la Cassazione ha escluso che tale qualificazione consentisse di superare il divieto processuale di introdurre fatti e domande nuovi in appello.
Massime di principio
- Nel processo tributario d'appello è possibile riproporre o sviluppare motivi già dedotti in primo grado, purché l'atto individui chiaramente le parti della sentenza contestate e le ragioni della richiesta di riforma.
- Non è invece consentito introdurre per la prima volta in appello una nuova causa di nullità dell'atto impositivo basata su fatti nuovi, anche se tali fatti potrebbero astrattamente essere rilevabili d'ufficio.
- La qualificazione di una questione come attinente all'ordine pubblico o alla capacità contributiva non elimina automaticamente le preclusioni processuali previste per il giudizio tributario.
- Le circostanze rilevanti per escludere o ridurre un tributo, come l'inagibilità o l'inidoneità all'uso di un immobile, devono essere dedotte tempestivamente nel ricorso di primo grado, con la relativa documentazione.
- Quando la Cassazione accoglie un motivo processuale e cassa con rinvio, la controversia non è necessariamente definita nel merito: il giudice di rinvio deve riesaminarla rispettando il principio di diritto stabilito dalla Corte.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 lug 2015Sentenza del 03/07/2015 n. 393 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 3 lug 2015Sentenza del 03/07/2015 n. 2968 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 3 lug 2015Sentenza del 03/07/2015 n. 2981 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 3 lug 2015Sentenza del 03/07/2015 n. 2983 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 3 lug 2015Sentenza del 03/07/2015 n. 2985 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 3 lug 2015Sentenza del 03/07/2015 n. 2991 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →