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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29204/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e ritenuta la continuazione con fatti già oggetto di altra sentenza irrevocabile, ha rideterminato la pena complessiva in anni cinque e mesi dieci di reclusione ed euro 42.500 di multa per reati in materia di stupefacenti, confermando nel resto la decisione di primo grado. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 20, 29 e 133 c.p. e 125 c.p.p., perché la sentenza avrebbe confermato la pena accessoria dell'interdizione legale dai pubblici uffici per cinque anni senza alcuna motivazione sull'an e sul quantum. La doglianza mira, in sostanza, a contestare la persistenza di una pena accessoria ritenuta illegittima o comunque immotivata dopo la rideterminazione della pena principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, in presenza di sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. a seguito di rinuncia ai motivi diversi da quelli sulla pena, il ricorso è ammissibile solo per censure inerenti alla formazione del consenso, al contenuto difforme della pronuncia o alla illegalità della pena; non sono invece deducibili le censure sui motivi rinunciati o sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Nel caso concreto, la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici non era illegale, perché era stata applicata in relazione a una pena principale determinata in misura non inferiore a tre anni; la successiva rideterminazione della pena complessiva per continuazione non determinava, nel caso esaminato, un'illegalità della sanzione accessoria. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    la sentenza resa in concordato in appello, con rinuncia ai motivi diversi da quelli sulla pena, limita il thema decidendum ai punti non rinunciati e restringe l'ambito delle censure proponibili in cassazione

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso avverso sentenza ex art. 599-bis c.p.p. nei limiti indicati dalla giurisprudenza

  • art. 129 c.p.p.

    non deve essere oggetto di motivazione specifica da parte del giudice di appello nel concordato quando l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello

  • art. 20 c.p.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla pena accessoria, ma non ritenuto decisivo

  • art. 29 c.p.

    disciplina l'interdizione dai pubblici uffici e consente la pena accessoria temporanea in rapporto alla pena principale irrogata; nel caso concreto non vi era illegalità

  • art. 133 c.p.

    richiamato dal ricorrente per contestare la mancata motivazione sul trattamento sanzionatorio

  • art. 125 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per dedurre carenza di motivazione

  • art. 81 c.p.

    riferito alla continuazione tra i reati posti a base della rideterminazione della pena

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice dei fatti di detenzione/cessione di stupefacenti oggetto di condanna

  • art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    richiamata quale circostanza aggravante o disposizione speciale nell'ambito dei reati in materia di stupefacenti

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • art. 29, comma primo, secondo periodo, c.p.

    la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici è applicabile in relazione a una pena principale non inferiore a tre anni

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., una volta intervenuta la rinuncia ai motivi diversi da quelli attinenti alla pena, il controllo della Cassazione è circoscritto ai vizi relativi alla formazione del consenso, al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo e all'eventuale illegalità della pena; non sono deducibili le censure sui motivi rinunciati.
  • La mancata motivazione sul proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non integra vizio denunciabile quando la sentenza sia resa nel perimetro del concordato in appello e l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello.
  • La pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici non è illegale se applicata in rapporto a una pena principale che, per il reato o per il titolo complessivo considerato dal giudice, sia almeno pari alla soglia prevista dalla legge; la successiva rideterminazione della pena non comporta automaticamente l'illegalità della sanzione accessoria.
  • La deduzione di un vizio di motivazione sulla pena accessoria non basta, da sola, a rendere ammissibile il ricorso quando la censura non investa un'ipotesi di illegalità della sanzione ma solo il merito della sua conferma.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

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