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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02302/2026 del 21/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (rito abbreviato) e censurava: 1) la sussistenza dell'aggravante "a fine di lucro" prevista dall'art. 12, comma 3‑ter, lett. b) d.lgs. 286/1998, ritenendone insufficienti i riscontri (basata su dichiarazioni di migranti e sul ritrovamento di denaro e un cellulare); 2) la qualificazione come concorso di persone (art. 110 c.p.) e il mancato riconoscimento dell'attenuante della partecipazione di minima importanza (art. 114 c.p.), sostenendo che il suo ruolo non giustificava esclusione delle attenuanti; 3) il diniego delle attenuanti generiche nonostante l'incensuratezza e la condotta processuale (art. 62‑bis c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso riproponesse valutazioni di merito già compiute dai giudici di merito e non consentite in sede di legittimità, senza indicare elementi incontrovertibili idonei a integrare il travisamento della prova. Ha confermato la doppia affermazione di responsabilità (GIP e Corte d'appello) per il reato contestato; ha ritenuto provata l'aggravante del fine di lucro sulla base delle dichiarazioni di migranti, del rinvenimento di denaro in euro e dollari e delle giustificazioni ritenute inverosimili dall'imputato; ha escluso l'attenuante della partecipazione minima perché il ricorrente aveva svolto il ruolo determinante di pilota del natante; ha escluso le attenuanti generiche per mancanza di elementi positivi e per la gravità dei fatti nonostante l'incensuratezza. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 3‑ter, lett. b), d.lgs. 286/1998

    L'aggravante del "fine di lucro" ha natura soggettiva; richiede prova della motivazione e direzione finalistica del dolo. La Corte l'ha ritenuta provata per le dichiarazioni dei migranti e il denaro trovato addosso all'imputato, con valutazione della credibilità delle giustificazioni fornite.

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sul concorso di persone nel reato; applicata per ritenere il ricorrente corresponsabile dell'organizzazione e del trasporto dei migranti.

  • art. 114 cod. pen.

    Attenuante per partecipazione di minima importanza; richiede un ruolo del tutto marginale e causalmente trascurabile. La Corte l'ha esclusa perché l'imputato ha svolto il ruolo determinante di pilota.

  • art. 62‑bis cod. pen.

    Norma sulle attenuanti generiche; la loro concessione è un giudizio di fatto che richiede elementi positivi valutabili dal giudice di merito. Qui sono state ritenute non applicabili per la gravità dei fatti e per le dichiarazioni ritenute false.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    Disposizioni sulle censure in ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati perché miravano a una rivalutazione del merito non consentita e mancavano di specificità o di atti incontrovertibili tali da integrare travisamento della prova.

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la requisitoria scritta del Pubblico Ministero in sede di cassazione; il PG ha depositato atto chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti nella riproduzione dei motivi nel ricorso: il ricorso è stato ammesso nei limiti di questa disposizione; la Corte ha valorizzato tale limite nella valutazione di specificità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulle spese processuali in cassazione; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e all'obbligo verso la Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentita una nuova valutazione dei fatti: i motivi che chiedono una diversa lettura delle stesse risultanze sono inammissibili a meno che non indichino elementi processuali certi e incontrovertibili che dimostrino travisamento della prova.
  • L'aggravante del "fine di lucro" è di natura soggettiva e richiede elementi idonei a dimostrare la finalità patrimoniale del comportamento; prove testimoniali integrate da circostanze materiali (es. denaro trovato) possono essere ritenute sufficienti dal giudice di merito.
  • L'attenuante per partecipazione minima richiede un contributo marginale e causalmente trascurabile: il ruolo di pilota del natante, pur non essendo il solo parametro quantitativo, comporta normalmente esclusione di tale attenuante.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche è valutazione di fatto che necessita di elementi positivi e rilevanti; l'incensuratezza da sola non è sufficiente e dichiarazioni false possono essere considerate elementi negativi.
  • Quando vi è una 'doppia conforme' (motivazioni di primo grado e appello che si saldano), il sindacato di legittimità è ulteriormente limitato: le due decisioni possono essere lette congiuntamente come un unico corpo motivazionale.
  • Presentare in cassazione censure meramente riformulative del gravame d'appello, senza specificità e senza indicare atti decisivi e incontrovertibili, espone all'inammissibilità e al rischio di condanna alle spese e sanzioni (es. Cassa delle ammende).

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