Ordinanza n. 4945/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per la correzione del dispositivo della sentenza n. 17613 del 2025, pronunciata da questa Sezione sul ricorso 9896 del 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Omissione, nel dispositivo della sentenza n. 17613/2025, della distrazione delle spese di lite liquidate in favore del difensore antistatario del ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Nel giudizio originario il cittadino straniero aveva impugnato il diniego del visto d’ingresso per motivi di studio adottato dall’Ambasciata d’Italia a Teheran, unitamente al verbale del colloquio consolare e agli atti presupposti e conseguenziali. La sentenza n. 17613/2025 aveva condannato il Ministero soccombente alla rifusione delle spese di lite, ma il relativo dispositivo non aveva disposto la distrazione delle somme in favore del difensore del ricorrente, che si era dichiarato antistatario. È stata quindi proposta istanza di correzione dell’errore materiale ai sensi dell’art. 86 c.p.a. L’omissione è stata qualificata come mero errore materiale e non come omessa pronuncia, poiché non richiedeva un ulteriore esercizio del potere giurisdizionale sulla regolazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza di correzione. Ha ritenuto che l’omessa distrazione delle spese in favore del difensore antistatario costituisse un errore materiale correggibile ai sensi dell’art. 86 c.p.a., non un vizio di omessa pronuncia da far valere mediante impugnazione. Ha quindi ordinato alla Segreteria di annotare sul dispositivo della sentenza n. 17613/2025 l’indicazione secondo cui quanto complessivamente liquidato a carico dell’amministrazione soccombente a titolo di spese di lite e relativi accessori è distratto in favore del legale del ricorrente dichiaratosi antistatario. Non vi è stata pronuncia sulle spese del procedimento di correzione, ritenuto di carattere sostanzialmente amministrativo.
Norme richiamate
art. 86 c.p.a.
Quanto complessivamente liquidato dal Collegio - a carico dell’amministrazione soccombente - a titolo di spese di lite e relativi accessori vengono distratti a favore del legale del ricorrente, dichiaratosi antistatario
Consente la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza mediante annotazione della distrazione delle spese liquidate in favore del difensore antistatario, quando l’omissione non comporti un nuovo esercizio del potere giurisdizionale.
art. 86, comma 2, c.p.a.
È individuato dal Collegio quale base normativa per la correzione dell’errore materiale relativo all’omessa distrazione delle spese di lite.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Impone l’effettuazione delle annotazioni di correzione sul dispositivo della sentenza da parte della Segreteria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L’omessa indicazione, nel dispositivo di una sentenza, della distrazione delle spese di lite in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario costituisce errore materiale correggibile ai sensi dell’art. 86 c.p.a., quando la condanna alla rifusione delle spese sia già stata pronunciata e la correzione non richieda un nuovo esercizio del potere giurisdizionale.
- La mancata distrazione delle spese in favore del difensore antistatario non integra omessa pronuncia quando l’obbligo di rifusione delle spese a carico della parte soccombente sia già contenuto nella sentenza e si tratti soltanto di completare materialmente il dispositivo.
- Il procedimento di correzione dell’errore materiale ai sensi dell’art. 86 c.p.a. ha carattere sostanzialmente amministrativo; pertanto, per tale procedimento, non occorre provvedere sulle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 17 mar 2026Ordinanza n. 769/2026 - Roma, Sezione 2B
- Ordinanza · 17 mar 2026Ordinanza n. 770/2026 - Roma, Sezione 2B
- Ordinanza · 17 mar 2026Ordinanza n. 771/2026 - Roma, Sezione 1Q
- Ordinanza · 17 mar 2026Ordinanza n. 1670/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 17 mar 2026Ordinanza n. 4918/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 17 mar 2026Ordinanza n. 4919/2026 - Roma, Sezione 5B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →