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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16885/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione tra due condanne a suo carico: partecipazione a associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) commessa da novembre 2010 a febbraio 2012, e successiva estorsione (art. 629 c.p.) del 14 gennaio 2014. Ha dedotto che la partecipazione al clan è continuata anche dopo il 2012 (secondo le dichiarazioni dei pentiti) e che l'estorsione costituirebbe una "messa a posto" tipica di interessi mafiosi, per cui i reati sarebbero stati programmati unitariamente.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che, ai fini della continuazione, non è sufficiente la mera persistenza della partecipazione all'associazione mafiosa: è necessario che il reato commesso successivamente fosse già programmato nelle linee essenziali al momento dell'adesione al sodalizio. Nel caso concreto c'era un intervallo di oltre tre anni tra l'ingresso nell'associazione e l'estorsione, e l'estorsione è nata in relazione all'apertura di un cantiere non prevedibile al momento dell'adesione; inoltre l'estorsione non recava la contestazione dell'aggravante mafiosa. Pertanto non è stata provata la volizione unitaria richiesta per la continuazione. Per effetto della decisione, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p. (decisione del 23/04/2026).

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La partecipazione a un'associazione mafiosa non determina automaticamente la programmazione, al momento dell'adesione, di tutti i reati-fine commessi successivamente: per la continuazione è necessario che il reato-fine fosse programmato "nelle sue linee essenziali" al momento dell'ingresso nel sodalizio.

  • art. 629 cod. pen.

    Il reato di estorsione va valutato concretamente; la mancata contestazione dell'aggravante mafiosa e la natura estemporanea legata all'apertura del cantiere ostano a considerarlo necessariamente parte di un disegno criminoso unitario.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma processuale che dispone l'imposizione delle spese del procedimento alla parte soccombente; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)

    Giurisprudenza citata per affermare che ciò che conta è la volizione criminale al momento dell'adesione: il reato successivo deve essere programmato nelle linee essenziali al momento dell'adesione all'associazione.

  • Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020 (Toscano)

    Richiama il principio che non è automatico riconoscere la continuazione tra associazione mafiosa e reati-fine: il giudice deve verificare se i reati-fine fossero programmati al momento dell'ingresso nel sodalizio.

  • Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013 (Corigliano)

    Conferma l'assenza di automatismi nel riconoscimento della continuazione tra associazione mafiosa e reati-fine; occorre una prova rigorosa del programma criminoso.

  • Sez. 1, n. 785 del 06/02/1996 (De Santis)

    Define il programma criminoso come ideato e elaborato nelle sue linee essenziali, elemento necessario perché un reato-fine costituisca attuazione di tale programma.

  • Sez. 1, n. 5618 del 21/12/1993 (Moro)

    Sostiene che il programma criminoso deve essere positivamente e rigorosamente provato; non possono essere ricompresi nell'originario disegno reati estemporanei causati da eventi intervenuti successivamente.

Massime di principio

  • La continuazione tra associazione mafiosa e reati-fine richiede che il reato-fine fosse già programmato, nelle sue linee essenziali, al momento dell'adesione all'associazione; la mera permanenza nella associazione non è di per sé sufficiente.
  • Un significativo intervallo temporale e la natura contingente o imprevedibile dell'evento che ha dato luogo al reato-fine (es. apertura successiva di un cantiere) ostano a ritenere che il reato fosse parte di un disegno criminoso unitario.
  • L'assenza di contestazione dell'aggravante mafiosa nei reati successivi indebolisce l'assunto che tali reati siano stati commessi per interessi dell'organizzazione e quindi parte del medesimo programma criminoso.
  • La prova del programma criminoso deve essere rigorosa e specifica: dichiarazioni dei pentiti possono essere utili ma vanno valutate nel contesto e non bastano, da sole, se non dimostrano la volizione specifica al momento dell'ingresso.
  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione è necessario fornire elementi che dimostrino la prevedibilità e la programmazione del reato-fine al momento iniziale, non limitarsi a dedurre una genericità criminale collegata all'appartenenza.

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