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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23357/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP. Cardillo era gravemente indiziato di: partecipazione ad associazione di stampo mafioso (art. 416-bis) collegata al clan De Micco/De Martino (capo 1), partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/90) aggravata dal metodo mafioso (capo 15) e concorso in detenzione e cessione di stupefacenti aggravata dal metodo mafioso (capo 26). Il ricorrente, attraverso tre motivi, contestava la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (rilevate come generiche, contraddittorie e prive di riscontri oggettivi), la presunta ambiguità e neutralità delle intercettazioni utilizzate come riscontro, l'erronea valutazione dell'affectio societatis e della stabilità del vincolo associativo, l'assenza di collegamenti probatori tra singoli episodi e il sodalizio organizzato e la mancata valutazione di elementi favorevoli alla difesa (es. trasferimento e attività lavorativa al Nord che indicherebbe distacco da ambienti delinquenziali) idonei a escludere le esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo del ricorso fosse essenzialmente confutativo e richiedesse una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale del riesame, che ha valorizzato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, le intercettazioni e gli accertamenti sulle frequentazioni dell'indagato, nonché l'applicazione della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. (doppia presunzione in caso di reato di associazione mafiosa) non superata da prova positiva di dissociazione. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e all'erogazione di una somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; è disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    ex art. 416-bis, comma primo, secondo, terzo, quarto e quinto, cod. pen.

    Riconosciuta l'applicazione per la contestata associazione di stampo mafioso; la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso alle dichiarazioni dei collaboratori e ad altri elementi per fondare la gravità degli indizi relativi a tale reato.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Utilizzata per qualificare l'aggravante del metodo mafioso in relazione a reati legati allo spaccio; la Corte ha condiviso la valutazione che lo spaccio svolto da affiliato assuma rilevanza aggravata ai fini del collegamento con l'associazione mafiosa.

  • art. 74 d.P.R. 309/90

    art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. 309/90

    Richiamata per la contestazione relativa all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto sussistenti elementi indiziari di partecipazione, anche in ragione del collegamento con l'associazione mafiosa.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma sul requisito dei gravi indizi di colpevolezza per le misure cautelari. La Corte ha ribadito che per la custodia cautelare è sufficiente un giudizio di qualificata probabilità (gravi indizi) e che in sede di legittimità non è consentita la rivalutazione fattuale degli elementi.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione). La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la sussistenza delle esigenze cautelari, non superate da elementi positivi prodotti dalla difesa.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla valutazione e alla precisione degli indizi nel giudizio di merito. La Corte ha ricordato la differenza di rigore probatorio tra giudizio di merito e giudizio cautelare (art. 192 comma 2 non richiamabile integralmente per il giudizio cautelare).

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede la custodia cautelare in carcere in presenza di gravi indizi per reati di associazione mafiosa salvo prova positiva della mancanza di esigenze cautelari o della dissociazione. La Corte ha richiamato la 'doppia presunzione' e affermato che essa può essere superata solo con prova positiva di rescissione dei legami con l'organizzazione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che le censure fossero di natura fattuale/confutativa e non prospettassero una violazione normativa o una manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti di riporto dei motivi nel ricorso per cassazione; la Corte ha operato la devoluzione nei limiti consentiti dalla norma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna al pagamento delle spese per il ricorso inammissibile; la Corte ha applicato la condanna alle spese e la sanzione alla Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione che impone la trasmissione al direttore dell'istituto penitenziario competente di copia del provvedimento; la Corte ha ordinato tale trasmissione.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione contro misure cautelari è inammissibile un ricorso che si limiti a proporre una diversa valutazione dei fatti: bisogna denunciare violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione per essere accolti.
  • Per la custodia cautelare è sufficiente il giudizio di 'gravi indizi di colpevolezza', che è meno rigoroso rispetto alla prova richiesta nel giudizio di merito (art. 273 c.p.p. vs art. 192 c.p.p.).
  • Nei reati di associazione di stampo mafioso opera una doppia presunzione (art. 275, comma 3, c.p.p.) che giustifica la custodia in carcere salvo prova positiva di dissociazione: la mera deduzione di elementi favorevoli non è sufficiente a superarla.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono fondare la gravità indiziaria se valutate in combinazione con riscontri oggettivi (intercettazioni, frequentazioni, altri accertamenti); la loro attendibilità è rimessa al giudice di merito salvo travisamento evidente.
  • Le intercettazioni, se interpretate dal giudice in modo coerente e motivato, non sono rimovibili in sede di legittimità a meno che non si dimostri un travisamento decisivo e incontestabile del loro contenuto.
  • Per contrastare efficacemente una misura cautelare fondata su associazione mafiosa, la difesa deve fornire elementi concreti e probatori (es. prova di dissociazione, comprovati legami lavorativi stabili altrove, documenti che confutino i riscontri investigativi) e articolare censure di diritto o di manifesta illogicità della motivazione.

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