Cassazione Penale, Sentenza n. 16209/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Trani del 28/01/2026 che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo del 09/12/2025. Francesco Spera deduce violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione, censurando la valutazione del fumus del reato di ricettazione fondata unicamente sul possesso di una ingente somma di denaro priva di giustificazioni e senza ricondurre la somma a un delitto presupposto o a un nesso di pertinenzialità. Carmela Schirone deduce violazione di legge per motivazione apparente circa la provenienza delle risorse impiegate per l'acquisto dei beni e produce documentazione attestante la capacità reddituale, lamentando l'assenza di adeguata valutazione probatoria in ordine alla provenienza delle risorse del soggetto formalmente titolare.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso di Francesco Spera ritenendolo fondato: annulla l'ordinanza impugnata nei suoi confronti e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Trani ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen., perché la motivazione sul fumus della ricettazione era meramente apparente e priva di adeguata enucleazione del reato presupposto e del nesso di pertinenzialità. Il ricorso di Carmela Schirone è dichiarato inammissibile: la Corte ritiene che il Tribunale abbia fornito una motivazione piena e non apparente circa il fumus del reato di intestazione fittizia dei veicoli; perciò la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
presente nel ricorso di Spera
citato come norma processuale a fondamento della censura sulla motivazione; la Corte ricorda che il controllo in cassazione è limitato a violazioni di legge e a vizi motivazionali radicali
art. 240-bis cod. pen.
presente nel ricorso di Spera
richiamata dal ricorrente ma la Corte valuta il vizio più in termini di insufficienza motivazionale sul fumus della ricettazione piuttosto che sulla specifica applicazione di tale norma
art. 648 cod. pen.
norma sulla ricettazione citata nella motivazione della Corte
la Corte afferma che per il sequestro per ricettazione non basta il mero rinvenimento di ingenti somme o la mancanza di redditi leciti; è necessario elemento probatorio ulteriore che colleghi le somme a un delitto presupposto
art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
utilizzato nel dispositivo per il rinvio per nuovo giudizio
articolo posto a base del rimando al Tribunale per un nuovo esame dopo annullamento dell'ordinanza impugnata
delitto di trasferimento fraudolento di valori / intestazione fittizia
richiamato nella parte relativa a Schirone (giurisprudenza citata)
la Corte interpreta che il delitto di trasferimento fraudolento di valori (intestazione fittizia) può integrarsi anche quando i beni non provengono da un delitto: l'elemento rilevante è la finalità di eludere misure di prevenzione nascondendo la disponibilità dei beni
Massime di principio
- Per il sequestro preventivo per ricettazione non è sufficiente il solo rinvenimento di ingenti somme o la mancanza di redditi leciti: occorrono elementi concreti e significativi che colleghino le somme a un delitto presupposto (nexus con reato antecendente).
- La motivazione del provvedimento di sequestro deve enucleare il reato presupposto e spiegare il nesso di pertinenzialità: argomentazioni generiche o ipotetiche sono viziate e possono determinare annullamento in cassazione.
- Il delitto di trasferimento fraudolento di valori / intestazione fittizia può configurarsi anche in assenza di provenienza illecita dei beni: rileva l'intento di occultare la reale disponibilità patrimoniale per eludere misure di prevenzione.
- In sede di legittimità la corte verifica la sussistenza di violazioni di legge e vizi motivazionali radicali (motivazione mancante o meramente apparente); la valutazione di persuasività degli elementi probatori di norma non è sindacabile se la motivazione è adeguata.
- Rimedi: l'annullamento parziale con rinvio al giudice di merito è la conseguenza quando la motivazione presenta lacune tali da non consentire la verifica del fumus; il ricorrente soccombente può essere condannato a spese e a somme a titolo di ammenda se il motivo è inammissibile.
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