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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25371/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che disponeva la custodia inframuraria, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 285 c.p.p. in relazione agli artt. 275 c.p.p., 20‑bis c.p. e 47 ter ord. pen., nonché omessa motivazione sulla prognosi di pena. Sosteneva che il principio di proporzionalità richiede una previsione sulla pena effettivamente irrogabile (e quindi sulla concreta possibilità di misure alternative quali detenzione domiciliare o altre modalità di espiazione previste dall'art. 20‑bis), che il limite dei tre/quattro anni doveva orientare l'applicabilità della custodia cautelare, che l'ordinanza non aveva adeguatamente motivato sull'inadeguatezza delle misure meno afflittive (compresa la disponibilità di un domicilio) e che non era stata considerata la possibilità di vietare l'uso di strumenti telematici come misura alternativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che sussistesse grave indizio e un elevato pericolo di recidiva, in ragione delle modalità (truffe informatiche) e dei numerosi precedenti specifici e denunce recenti. Ha confermato che il giudice può derogare ai limiti di applicabilità della custodia prevista dall'art. 275, comma 2‑bis, quando ritenga comunque inadeguate tutte le misure meno afflittive (art. 275, comma 3). Ha inoltre dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata sul punto, richiamando la distinzione tra misure cautelari e pena definitiva e la giurisprudenza consolidata (es. sent. Jabbar). In fatto di motivazione il Collegio ha trovato congrua la valutazione sull'inidoneità delle misure alternative (assenza di adesione spontanea, inefficacia deterrente delle pregresse condanne, impossibilità di neutralizzare l'uso di strumenti telematici) e ha ritenuto non decisiva la mera esistenza di una residenza anagrafica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 285 cod. proc. pen.

    Norma sul contenuto dell'ordinanza che dispone misure cautelari: il ricorrente lamentava violazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse comunque adeguata in applicazione delle regole successive (art. 275).

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Disciplina i limiti e le condizioni per l'applicazione della custodia cautelare in carcere (comma 2‑bis) e prevede la possibilità di superare tali limiti se il giudice ritiene inadeguate tutte le misure meno afflittive (comma 3). La Corte ha confermato la legittimità dell'uso del comma 3 per derogare al limite.

  • art. 20‑bis cod. pen.

    Prevede la detenzione domiciliare sostitutiva o misure alternative in determinati casi. Il ricorrente sosteneva che dovesse essere preso in considerazione per valutare la proporzionalità; la Corte ha ritenuto non pertinente ove sussista elevato pericolo di recidiva e inadeguatezza delle misure alternative.

  • art. 47 ter ord. pen.

    Normativa sulle misure nell'esecuzione (va considerata nel complesso delle argomentazioni difensive); il ricorso richiamava anche profili esecutivi, ma la Corte ha distinto fase cautelare ed esecutiva.

  • art. 656 cod. proc. pen.

    Regola la sospensione dell'esecuzione delle pene brevi (tetto dei tre anni, poi oggetto di interventi e interpretazioni). La Corte ha richiamato la differenza di finalità tra art. 275 (cautela) e art. 656 (esecuzione) e la giurisprudenza che non considera ragionevole assimilare i limiti.

  • art. 278 cod. pen.

    Norma sull'aggravante derivante dalla recidiva reiterata specifica infraquinquennale; la sua rilevanza è stata richiamata per l'aumento della forbice edittale e la valutazione del pericolo di recidiva.

  • art. 13 Cost.

    Richiamato nella prospettiva di una possibile questione di incostituzionalità relativa alla libertà personale; la Corte ha ribadito che le restrizioni cautelari sono compatibili con l'art. 13 se differenziate dalla pena e adeguatamente motivate.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato in rapporto alla presunzione di non colpevolezza: la Corte ha evidenziato che misure cautelari non devono essere assimilate alla pena e richiedono motivazione fondata su esigenze cautelari, non su anticipazioni della pena.

  • Sentenza Corte Cost. n. 41/2018

    Richiamata relativamente all'innalzamento del limite per la sospensione dell'esecuzione a quattro anni in ambito esecutivo; la Corte di Cassazione ha distinto quella pronuncia dal regime cautelare, ritenendo manifestamente infondata la contestazione di disallineamento.

Massime di principio

  • Il giudice cautelare può applicare la custodia in carcere anche oltre i limiti indicati dall'art. 275, comma 2‑bis, se ritiene che tutte le misure meno afflittive siano comunque inadeguate (art. 275, comma 3).
  • La valutazione dell'inadeguatezza di misure alternative deve essere motivata sulla base di elementi concreti: gravità e modalità della condotta, specifici precedenti, reiterazione e inefficacia deterrente di pene precedenti e possibilità di neutralizzare i rischi con prescrizioni concrete.
  • La previsione di possibili misure alternative in sede esecutiva (es. detenzione domiciliare ex art. 20‑bis o sospensione dell'esecuzione per pene brevi) non impedisce automaticamente l'adozione di misure cautelari se il rischio di recidiva non è neutralizzabile; va operata distinzione tra finalità cautelari ed esecutive.
  • La mera esistenza di una residenza anagrafica non equivale alla documentata disponibilità di un domicilio idoneo per gli arresti domiciliari: è utile provare la stabile e reale disponibilità dell'abitazione e la presenza di condizioni che consentano di neutralizzare i rischi (es. controllo sull'uso di dispositivi).
  • Le questioni di costituzionalità che lamentano il 'disallineamento' tra limiti cautelari ed esecutivi incontrano difficilmente successo quando la giurisprudenza della Corte e della Cassazione hanno già motivato la differenza di finalità tra i due ambiti.
  • Per resistere efficacemente a un'ordinanza cautelare è necessario proporre argomentazioni concrete e documentate sulla percorribilità e sull'efficacia di misure meno afflittive (diligenze sul domicilio, programmi di controllo, misure tecniche per impedire l'uso di strumenti telematici, certificazioni di adesione), non solo deduzioni generiche.

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