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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36242/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del 2 febbraio 2026 della Corte d'appello di Messina. Il primo motivo contestava la precisazione della data di commissione del reato rispetto alla data di accertamento; il secondo censurava l'accertamento della natura dolosa della condotta; il terzo riguardava il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Il testo non specifica il reato contestato né descrive i fatti concreti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato, poiché la precisazione della data di commissione rispetto a quella di accertamento non ha modificato sostanzialmente l'imputazione. Il secondo è generico, perché non illustra le criticità dell'accertamento del dolo. Il terzo è manifestamente infondato: la Corte d'appello aveva esposto logicamente le ragioni ostative alla particolare tenuità e la difesa chiedeva una non consentita rivalutazione del merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    la Corte di appello logicamente e coerentemente esposto le ragioni ostativi al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, rispetto alle quali la difesa tenta di introdurre una non consentita rivalutazione nel merito

    La valutazione sulla particolare tenuità svolta in appello, se logicamente e coerentemente motivata, non può essere rimessa in discussione in cassazione mediante una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 616 c.p.p.

    con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    La declaratoria d'inammissibilità comporta, nel caso deciso, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La precisazione in sentenza della data di commissione del reato rispetto a quella del suo accertamento non determina una modifica sostanziale dell'imputazione quando, come nel caso deciso, si limita a chiarire tale dato.
  • È generico il motivo di ricorso che contesta l'accertamento dell'elemento soggettivo senza indicare le specifiche criticità della motivazione impugnata.
  • La censura sul mancato riconoscimento della particolare tenuità non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito quando la decisione impugnata espone in modo logico e coerente le ragioni del diniego.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàElemento soggettivo
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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