Cassazione Civile, Ordinanza n. 18208/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Poste)
La controversia
La controversia riguarda il rimborso di un buono fruttifero postale della serie "AD", emesso il 3 ottobre 1992. La titolare del titolo aveva ottenuto nei gradi di merito la condanna dell’emittente al pagamento della somma di euro 1.549,37. La società emittente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) ha denunciato la violazione della disciplina sui buoni fruttiferi postali, sostenendo che tali titoli sono documenti di legittimazione regolati anche da decreti ministeriali successivi che hanno modificato le condizioni del buono; 2) ha dedotto la violazione delle norme su inserzione automatica delle clausole e integrazione del contratto, contestando l’affermazione del giudice di merito secondo cui il titolo sarebbe soggetto a prescrizione trentennale, perché né il testo del buono né la disciplina integrativa prevedevano tale termine; 3) ha lamentato la violazione dell’art. 2935 c.c., assumendo che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti di variazione avrebbe reso conoscibile la scadenza e fatto decorrere il termine di prescrizione. La decisione di merito impugnata aveva ritenuto non maturata la prescrizione, applicando la disciplina previgente per i buoni emessi prima del D.M. 27 dicembre 2000 e facendo decorrere la scadenza al trentesimo anno dall’emissione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, per i buoni fruttiferi postali emessi prima dell’entrata in vigore del D.M. 19 dicembre 2000, qualora alla data di entrata in vigore di tale decreto non si fosse già compiuto il termine di prescrizione previsto dalla normativa previgente, si applica la nuova disciplina anche quanto al dies a quo: la prescrizione decennale decorre dalla data di scadenza del titolo, non dal 1° gennaio dell’anno successivo previsto dalla disciplina anteriore. Ha inoltre chiarito che non è corretto combinare la durata nuova della prescrizione con il diverso dies a quo della disciplina ormai abrogata, perché ciò porterebbe a un’ibridazione non consentita di regole succedutesi nel tempo. La Corte ha poi escluso che il precedente delle Sezioni Unite del 2007 imponesse la soluzione seguita dal Tribunale, osservando che quel principio riguardava la prevalenza delle condizioni stampigliate sul titolo solo in tema di tasso di interesse, nell’ambito di un meccanismo di integrazione contrattuale espressamente previsto dall’art. 173 del d.P.R. n. 156/1973, non anche la disciplina della prescrizione. Ha infine richiamato il principio secondo cui i decreti ministeriali pubblicati in Gazzetta Ufficiale che completano la disciplina primaria hanno natura normativa e sono conoscibili dal giudice iura novit curia. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Brindisi, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 171 d.P.R. n. 156 del 1973
richiamato nel primo motivo come norma della disciplina dei buoni fruttiferi postali, nell’ambito del quadro normativo invocato dalla ricorrente
art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973
prevede un meccanismo di integrazione contrattuale per la variazione dei tassi di interesse dei buoni, con richiamo alle prescrizioni dei decreti ministeriali pubblicati in Gazzetta Ufficiale
art. 176 d.P.R. n. 156 del 1973
secondo la disciplina previgente, i buoni erano riscattabili entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione; dal 1° gennaio successivo cessava la fruttuosità e operava la prescrizione quinquennale
art. 204 d.P.R. n. 256 del 1989
richiamato nel primo motivo come parte della normativa di settore sui buoni fruttiferi postali
art. 7, comma 3, d.lgs. n. 284 del 1999
ha abrogato la disciplina previgente, con rinvio ai decreti attuativi che dovevano stabilire le nuove caratteristiche dei libretti e dei buoni postali
art. 8 d.m. 19 dicembre 2000
"I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi."
fissa la prescrizione decennale a decorrere dalla data di scadenza del titolo per capitale e interessi
art. 10, comma 2, d.m. 19 dicembre 2000
estende la nuova disciplina anche alle serie di buoni già emesse, per le quali non si fossero compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente
art. 2935 c.c.
richiamato nel terzo motivo in tema di decorrenza della prescrizione in relazione alla conoscibilità della scadenza
art. 2936 c.c.
le norme sulla prescrizione non sono derogabili da contrarie disposizioni negoziali
art. 1339 c.c.
l’inserzione automatica di clausole opera nei limiti previsti dalla legge e, nel caso dei buoni, è riferibile alle modifiche del tasso d’interesse disposte dai decreti ministeriali
art. 1372 c.c.
richiamato nel secondo motivo a sostegno della tesi sulla vincolatività del testo del titolo e delle condizioni in esso trascritte
art. 113 c.p.c.
il giudice deve conoscere le fonti normative integrative pubblicate in Gazzetta Ufficiale secondo il principio iura novit curia
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso anche sotto il profilo motivazionale
art. 2 l. n. 108 del 1996
richiamata per affermare che i decreti ministeriali che determinano i tassi soglia completano la normativa primaria e hanno natura normativa
art. 1 e 2 d.m. 23 luglio 1987
richiamati nel primo motivo come parte della disciplina speciale dei buoni postali
artt. 8 e 10 d.m. 19 dicembre 2000
invocati e interpretati come disciplina che modifica durata e dies a quo della prescrizione per i buoni già emessi
Massime di principio
- Per i buoni fruttiferi postali emessi prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, se alla data di entrata in vigore del decreto attuativo non era ancora maturata la prescrizione secondo la normativa previgente, si applica la nuova prescrizione decennale anche ai titoli anteriori, con decorrenza dalla data di scadenza del titolo.
- Non è consentito combinare selettivamente la durata della prescrizione introdotta dalla disciplina sopravvenuta con il diverso dies a quo previsto dalla normativa abrogata, perché ciò determinerebbe una indebita commistione tra regole temporalmente successive e incompatibili.
- Le norme sulla prescrizione non sono derogabili dall’autonomia negoziale; pertanto il contenuto stampigliato sul titolo non può prevalere sulla disciplina legale della prescrizione.
- Il meccanismo di integrazione automatica ex art. 1339 c.c. opera solo nei limiti espressamente previsti dalla legge e, nel caso dei buoni postali, riguarda le variazioni del tasso di interesse disposte dai decreti ministeriali, non la disciplina della prescrizione.
- I decreti ministeriali pubblicati in Gazzetta Ufficiale che completano precetti primari hanno natura normativa integrativa e sono conoscibili dal giudice secondo il principio iura novit curia.
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